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Document 31971R1182

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini

OJ L 124, 8.6.1971, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 311 - 312
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 354 - 355
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 131 - 132
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 71 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 71 - 72
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 5 - 6

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj

31971R1182

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 08/06/1971 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0311
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0354
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0149
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0149


++++

( 1 ) GU n . C 51 del 29 . 4 . 1970 , pag . 25 .

REGOLAMENTO ( CEE , EURATOM ) N . 1182/71 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1971

che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo , alle date e ai termini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 235 ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica , in particolare l'articolo 203 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che numerosi atti del Consiglio e della Commissione fissano periodi di tempo , date o termini e utilizzano le nozioni di giorno lavorativo e di giorno festivo ;

considerando che è opportuno instaurare in materia norme generali uniformi ;

considerando che , in casi eccezionali , puo rivelarsi necessario che taluni atti del Consiglio o della Commissione deroghino a tali norme generali ;

considerando che per raggiungere gli obiettivi delle Comunità è necessario assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario e determinare le norme generali applicabili ai periodi di tempo , alle date e ai termini ;

considerando che i trattati non prevedono i poteri d'azione per stabilire siffatte norme ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Salvo disposizioni contrarie , le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione , adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica .

CAPITOLO 1

Periodi di tempo

Articolo 2

1 . I giorni festivi , da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento , sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto .

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione . La Commissione pubblica nella Gazetta ufficiale delle Comunita europee gli elenchi comunicati dagli Stati membri , completati ton l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità .

2 . I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi , le domeniche o i sabati .

Articolo 3

1 . Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto , l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo .

Se un periodo di tempo espresso in giorni , in settimane , in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto , il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo .

2 . Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 :

a ) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del periodo ,

b ) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo ,

c ) un periodo di tempo espresso in settimane , in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che , nell'ultima settimana , nell'ultimo mese o nell'ultimo anno , porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale . Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese , il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese ,

d ) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese , si considera , per il computo di tali frazioni , che un mese sia composto di trenta giorni .

3 . I periodi di tempo comprendono i giorni : festivi , le domeniche e i sabati , salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi .

4 . Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo , una domenica o un sabato , il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo .

Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato .

5 . Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi .

CAPITOLO II

Date e termini

Articolo 4

1 . Salve le disposizioni del presente articolo , le disposizioni dell'articolo 3 , ad eccezione dei paragrafi 4 e 5 , si applicano ai termini d'entrata in vigore , d'inizio della efficacia , di applicazione , di cessazione della validità , di cessazione dell'efficacia e di cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti .

2 . L'entrata in vigore , l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione _ o di disposizioni di tali atti _ fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data .

Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore , l'inizio dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto .

3 . La cessazione della validita , la cessazione della efficacia e la cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione _ o di disposizioni di tali atti _ fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data .

Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validita , la cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto .

Articolo 5

1 . Salve le disposizioni del presente articolo , le disposizioni dell'articolo 3 , ad eccezione dei paragrafi 4 e 5 , si applicano quando un atto puo o deve essere compiuto , in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione , ad un momento determinato .

2 . Quando un atto puo o deve essere compiuto , in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione , ad una data deteminata , esso puo o deve essere compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data .

Tale disposizione si applica anche quando un atto puo o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione , dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1971 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addi 3 giugno 1971 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . PLEVEN

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