EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970H0123

70/123/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 1969, alla Repubblica italiana, relativa al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale delle pietrine focaie (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

OJ L 31, 6.2.1970, p. 12–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series II Volume VI P. 22 - 24
English special edition: Series II Volume VI P. 22 - 23

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1970/123/oj

31970H0123

70/123/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 1969, alla Repubblica italiana, relativa al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale delle pietrine focaie (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 09/02/1970 pag. 0012 - 0013
edizione speciale danese: serie II tomo VI pag. 0022
edizione speciale inglese: serie II tomo VI pag. 0022


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1969 alla Repubblica italiana, relativa al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale delle pietrine focaie (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (70/123/CEE)

I 1. Con lettera del 24 marzo 1959, il governo italiano ha comunicato alla Commissione della Comunità economica europea che in Italia le pietrine focaie sono soggette ad un monopolio nazionale a carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37 del trattato CEE.

In virtù di questa disposizione gli Stati membri sono tenuti a riordinare progressivamente i monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

2. Il R.D.L. 2 febbraio 1922 n. 281 aveva fra l'altro riservato allo Stato l'importazione e la vendita nel territorio italiano delle pietrine focaie. Il R.D.L. 26 febbraio 1930 n. 105, che ha riservato al Consorzio industrie fiammiferi (CIF) l'importazione e la vendita in Italia degli accenditori, delle relative parti e pezzi di ricambio, ha mantenuto, per quanto concerne le pietrine focaie, la riserva allo Stato dell'importazione e della vendita, e gli ha riservato anche la fabbricazione (art. 3). Lo Stato (ministero delle finanze) ha facoltà di esercitare direttamente i diritti esclusivi di fabbricazione, d'importazione e di vendita, o di autorizzare enti o persone ad esercitarli. Il consumo italiano - circa 3 tonnellate l'anno - è attualmente interamente soddisfatto tramite importazioni in provenienza da uno Stato membro.

La vendita delle pietrine focaie deve essser effettuata tramite la rete di distribuzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) (art. 6 del R.D.L. n. 105).

3. Fin dal 1958, il governo italiano ha preso alcune misure allo scopo di riordinare questo monopolio : con L. 19 dicembre 1958 n. 1085 e poi con L. 13 luglio 1965 n. 825, è stato adottato per le pietrine focaie, come per gli altri generi soggetti a monopolio fiscale, il principio della esplicitazione della tariffa di vendita al pubblico : sono stabiliti per legge, e pubblicati, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore di detti prodotti, l'ammontare dell'imposta di consumo, nonché gli importi spettanti rispettivamente all'AAMS per spese di distribuzione e al rivenditore a titolo di aggio. Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico. I fornitori possono dunque, scegliendo un determinato prezzo di cessione, stabilire il prezzo finale di vendita dei loro prodotti.

4. La Commissione ritiene che le misure soprammenzionate non bastano per realizzare l'obiettivo dell'articolo 37.

In considerazione del fatto che il periodo transitorio volge al termine, occorre ora adottare misure che permettano di escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

L'articolo 37, che fa parte del titolo relativo alla libera circolazione delle merci e, in particolare, del capitolo sull'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, mira a raggiungere, alla fine del periodo transitorio, per i prodotti soggetti a un monopolio nazionale a carattere commerciale (o ad un regime assimilato), lo stesso risultato che, per gli altri prodotti, viene raggiunto tramite l'applicazione degli articoli 30-34, cioè la libera circolazione delle merci.

Una diversa procedura è stata prevista allo scopo di ottenere questo risultato nei settori coperti dai monopoli nazionali. Il riordinamento progressivo di questi è stato previsto, da un canto, al fine di tener conto del fatto che, per gli Stati membri interessati, i prodotti soggetti a monopolio davano luogo a problemi particolari e, d'altro canto, onde evitare che l'abolizione, in detti settori, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente resti priva di conseguenze pratiche. Si poteva infatti temere che la liberalizzazione degli scambi in ordine ai prodotti soggetti a monopolio non si sarebbe realizzata se i monopoli, in virtù dei loro diritti esclusivi d'importare, di esportare e di commercializzare certi prodotti fossero rimasti liberi di decidere in che misura, ed a quali condizioni, i prodotti provenienti dagli altri Stati membri possono essere ammessi sul mercato nazionale (o in che misura i prodotti nazionali possono essere esportati verso gli altri Stati membri).

Per questa ragione l'articolo 37 ha previsto che alla fine del periodo transitorio venga esclusa «qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi».

Va sottolineato che l'articolo 37 non si limita ad esigere la soppressione delle discriminazioni che risultano direttamente dalle disposizioni applicabili ai prodotti soggetti a monopolio : in mancanza di una disposizione sui monopoli nazionali, tale obiettivo potrebbe essere realizzato mediante altre norme del trattato, in particolare quelle che vietano le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e le misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative. Discende da quanto in precedenza è stato detto in merito alle caratteristiche peculiari dei monopoli nazionali e delle restrizioni che essi possono provocare, che l'obiettivo del «riordinamento» - e cioè l'esclusione di qualsiasi discriminazione - è di escludere che possano ancora verificarsi, alla fine del periodo transitorio, le discriminazioni cui possono dar luogo certi poteri particolari di cui i monopoli dispongono in ordine all'importazione e allo smercio sul loro mercato, o all'esportazione, di certi prodotti.

Questi sono gli obiettivi fissati dall'articolo 37 : l'Italia è tenuta a riordinare il monopolio delle pietrine focaie, prima della fine del periodo transitorio, in maniera tale che essi vengano realizzati. La Commissione, dal canto suo, oltre l'obbligo generale di vegliare all'applicazione del trattato, ha quello di raccomandare, secondo il disposto del paragrafo 6 dell'articolo 37, le modalità del riordinamento previsto da tale articolo.

Certo, potrebbe darsi che nel caso di specie - in considerazione delle caratteristiche particolari del prodotto - le discriminazioni che possono derivare dai diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione di cui dispone l'AAMS abbiano una portata limitata o addirittura teorica. Le pietrine focaie sono infatti un prodotto accessorio di assai scarso valore, il cui consumo - anche in caso di considerevole sviluppo del mercato del prodotto principale, gli accenditori - resterebbe assai limitato. Ne deriva che, in queste condizioni, un'attività di produzione può rivestire scarso interesse e, come accade in Italia, l'approvvigionamento presso i fornitori stranieri può essere considerato assai più vantaggioso. Per queste stesse ragioni non è escluso che i fornitori preferiscano evitare le spese che comporterebbe la creazione di una rete di distribuzione del prodotto in questione e accettino di servirsi della rete dell'AAMS. Si deve tuttavia ammettere che si tratta di una scelta che va lasciata ai fornitori interessati. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la soluzione migliore, perché fin d'ora di sicura efficacia, per realizzare l'obiettivo dell'articolo 37, constiste nella soppressione dei diritti esclusivi, di cui gode l'AAMS, d'importare e di commercializzare le pietrine focaie, nella misura in cui tali diritti concernono il commercio fra Stati membri.

5. Il monopolio delle pietrine focaie ha carattere fiscale. In virtù dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CEE le imprese aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata ; d'altro canto, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

La Commissione ritiene che la missione fiscale del monopolio delle pietrine focaie non giustifichi il mantenimento delle restrizioni quantitative all'importazione e delle restrizioni in materia di commercializzazione. Con l'adozione, nel 1958, del sistema di esplicitazione del prezzo di vendita al pubblico e con la conseguente instaurazione di un rapporto diretto e costante fra ciascun prezzo di vendita e ciascun prezzo di cessione, il governo italiano aveva già privato il carattere fiscale del monopolio di gran parte del suo significato : dato che la quota fiscale corrispondente ad un dato prezzo di vendita è fissata in anticipo, viene ridotta per l'autorità la possibilità di ricavare dalla vendita dei singoli prodotti il massimo gettito fiscale possibile, in che risiede l'essenziale della finalità fiscale. In queste condizioni sembra possibile realizzare la funzione fiscale del monopolio ricorrendo semplicemente all'imposta di consumo.

II

Per questi motivi, la Commissione delle Comunità europee raccomanda alla Repubblica italiana di adottare, in conformità dell'articolo 37 del trattato CEE, le seguenti misure: 1. Permettere senza alcuna restrizione tutte le importazioni delle pietrine focaie in provenienza dagli Stati membri. A tal fine, tutte le formalità necessarie per l'introduzione di detti prodotti sul mercato italiano devono poter essere espletate direttamente dagli acquirenti o dalle persone da questi designate, senza passare per il tramite dell'AAMS, in modo che gli interessati possano disporre immediatamente dei prodotti in questione.

2. Permettere che possano essere effettuate liberamente tutte le operazioni necessarie ai fini della commercializzazione, sul mercato italiano, delle pietrine focaie provenienti dagli altri Stati membri. A tal fine, in particolare: - permettere ai fornitori degli Stati membri di creare in Italia la propria rete di commercio all'ingrosso e di disporre di scorte;

- permettere che i prezzi dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri possano essere stabiliti sulla base di una trattativa fra venditori e acquirenti nei vari stadi della commercializzazione;

- permettere ai fornitori degli altri Stati membri di fare liberamente pubblicità per i loro prodotti;

- adottare tutte le misure necessarie per garantire l'indipendenza commerciale dei dettaglianti nei confronti dei pubblici poteri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

Top