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Document 31968R0234

Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

OJ L 55, 2.3.1968, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 26 - 29
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 26 - 29
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 27 - 30
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 94 - 97
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 94 - 97
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 5 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 5 - 8
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 101 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 75 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 75 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/234/oj

31968R0234

Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 02/03/1968 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0026
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0094


I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 234/68 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1968 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità ; che per gli agricoltori di tali regioni questa produzione rappresenta una parte preponderante del reddito ; che è pertanto opportuno favorire con misure adeguate il collocamento razionale di tale produzione e assicurare la stabilità del mercato;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di qualità ai prodotti in causa ; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che l'applicazione di tali norme esige un controllo della qualità per i prodotti soggetti a normalizzazione ; che occorre pertanto prevedere delle misure che garantiscano un tale controllo;

considerando che le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità ; che il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi per detti scambi ; che occorre pertanto prevedere dei prezzi minimi all'esportazione dei prodotti in causa;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura giustifica l'applicazione della tariffa doganale comune ; che è inoltre necessario procedere rapidamente al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte al rischio di perturbazioni eccezionali che potrebbero sopravvenire a causa delle importazioni o delle esportazioni, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati implica la soppressione di tutti gli ostacoli che si oppongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità;

considerando che è necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della (1) GU n. 156 del 15.7.1967, pag. 27.

floricoltura deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi dì cui agli articoli 39 e 110 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme di qualità e degli scambi per i prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali, per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate le seguenti misure comunitarie: - misure tendenti a migliorarne la qualità e a svilupparne l'utilizzazione;

- misure tendenti a promuovere una migliore organizzazione della loro produzione e della loro commercializzazione;

- misure tendenti a facilitare la costatazione dell'evoluzione dei loro prezzi sul mercato.

Le regole generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'articolo 1, o per gruppi di tali prodotti, possono essere determinate delle norme comuni di qualità, di calibrazione e di condizionamento nonchè il campo d'applicazione di dette norme ; queste possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità, l'imballaggio, la presentazione e le indicazioni esterne.

Quando siano state stabilite delle norme, i prodotti ai quali si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque commercializzati se non sono conformi a tali norme.

Le norme e le regole generali per la loro applicazione sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 4

Eventuali adattamenti da apportare alle norme di qualità, per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione, sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Articolo 5

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite le norme di qualità. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di qualità, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o gruppo di prodotti per il quale è stata stabilita la norma.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, se del caso, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14, tenuto conto in particolare della necessità di garantire il coordinamento delle attività degli organismi di controllo e l'interpretazione e applicazione uniformi delle norme di qualità.

Articolo 6

Quando le norme sono fissate, ogni offerta al pubblico fatta mediante annunci, cataloghi e tariffe in cui sia indicato il prezzo, deve del pari comportare la menzione della natura del prodotto e del calibro.

Articolo 7

1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei prodotti della voce 06.01 A della tariffa doganale comune, in tempo utile, prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti devono effettuarsi ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1º luglio 1968, per i prodotti di cui all'articolo 1 è applicata la tariffa doganale comune ; dalla stessa data è vietata la riscossione di ogni altro dazio doganale.

2. Le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi saranno adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1º luglio 1968. Dette misure saranno applicate al più tardi il 1º gennaio 1969.

Articolo 9

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono notificate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro le 24 ore successive alla ricezione della richiesta.

3. Ciascuno Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare la misura in questione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 10

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati: - la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente;

- qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente;

- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, rimangono autorizzati il mantenimento delle restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente ed il ricorso all'articolo 44 del trattato: - per le talee e marze di viti della voce 06.02 A I e le talee innestate e barbatelle di viti della voce 06.02 B, sino alla data fissata per la messa in applicazione in tutti gli Stati membri delle disposizioni che il Consiglio deve adottare in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

- per le piante in vaso e le piante da frutto, della voce 06.02 C II, sino alla data del 31 dicembre 1968.

Per quanto riguarda le piante in vaso e le piante da frutto della voce 06.02 C II, il Consiglio adotta le misure eventualmente necessarie nel quadro degli articoli 3, 12 o 18 del presente regolamento.

Articolo 11

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 12

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le misure eventualmente necessarie per completare le disposizioni del presente regolamento in funzione dell'esperienza acquisita.

Articolo 13

1. È istituito un Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al Comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 14

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. IL rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 15

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 16

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 17

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni adottate o da adottare, ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno lo scopo di mantenere o di migliorare il livello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti disciplinati dall'articolo 1 destinati specificatamente alla riproduzione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 febbraio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

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