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Document 31964L0432

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

/* VERSIONE CODIFICATA CF 375Y0820(01) */

OJ 121, 29.7.1964, p. 1977–2012 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 154 - 174
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 164 - 184
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 108 - 128
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 77 - 100
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 77 - 100
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 65 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 65 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 13 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 10 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 10 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 3 - 24

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/432/oj

31964L0432

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina /* VERSIONE CODIFICATA CF 375Y0820(01) */

Gazzetta ufficiale n. 121 del 29/07/1964 pag. 1977 - 2012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0164
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 13 - 33


Direttiva del Consiglio

del 26 giugno 1964

relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(64/432/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

Visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] è già applicato e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine; che tali regolamenti riguardano altresí gli scambi di animali vivi;

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato in particolare a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende parimenti ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari degli animali delle specie bovina e suina saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie;

Considerando che per eliminare tali disparità è necessario adottare misure nell'ambito della politica agricola comune e parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

Considerando che il diritto che hanno gli Stati membri, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, non li libera tuttavia dall'obbligo di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti e restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;

Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese speditore l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto rispondano a determinate condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose;

Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie per quel che riguarda l'osservanza di tali condizioni, è necessario prevedere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato di sanità che accompagni gli animali fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia contagiosa e qualora, anche senza esserne affetti, possano propagare tale malattia, o infine qualora essi non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

Considerando che non è giustificato consentire agli Stati membri di rifiutare l'introduzione di bovini e suini nel loro territorio per motivi diversi da quelli di polizia sanitaria e che, di conseguenza, nell'assenza di motivi che vi si oppongano e a richiesta dello speditore o del suo mandatario, occorre consentirgli di rispedire gli animali nel paese speditore;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario nonché all'autorità centrale competente del paese speditore;

Considerando che è opportuno fornire allo speditore, nel caso in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o restrizione, tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario, scelto entro una lista stabilita dalla Commissione;

Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi e per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva, senza correre rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati membri destinatari concedano deroghe generali o speciali;

Considerando che in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che occorre prevedere una procedura semplificata di modifica per gli allegati da B a D, dato che le norme che vi figurano hanno un carattere tecnico e sono soggette ad evoluzione; che, quindi, è indicato affidare alla Commissione la cura di procedere a tali modifiche, previa consultazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari degli animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

b) animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello la cui regolamentazione permetta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, verso un macello designato a tal fine dall'autorità centrale competente. In questo ultimo caso, gli animali devono essere macellati in detto macello al più tardi settantadue ore dopo la loro introduzione nel mercato;

c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) bovino indenne da tubercolosi: l'animale della specie bovina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A punto I 1;

e) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A punto I 2;

f) bovino indenne da brucellosi: l'animale della specie bovina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 1;

g) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 2;

h) allevamento bovino indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 3;

i) suino indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II B 1;

k) allevamento suino indenne da brucellosi: l'allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II B 2;

l) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico:

i) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,

ii) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

m) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'Allegato E;

n) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

o) paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

p) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila affinché vengano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente animali delle specie bovina e suina che rispondono alle condizioni generali stabilite nel paragrafo 2, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 7, nonché alle condizioni speciali stabilite nei paragrafi da 3 a 6 per alcune categorie di animali delle specie bovina e suina.

2. Gli animali delle specie bovina e suina, indicati nella presente direttiva, devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) essere stati acquistati in una azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

i) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia,

ii) essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

iii) essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

c) avere soggiornato in un'azienda qual'è definita alla lettera b) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario ufficiale potrà certificare il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla lettera d) e posti sotto controllo di un veterinario ufficiale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

d) essere identificati mediante un contrassegno auricolare ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da un bollo durevole che ne consenta l'identificazione;

e) essere avviato direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione;

i) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari;

ii) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello, dall'altra;

iii) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese speditore;

f) essere caricati per il trasporto, verso il paese destinatario conformemente alle disposizioni della lettera e), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia;

g) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del paese speditore;

h) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da un certificato sanitario conforme all'Allegato F (modelli da I a IV), rilasciato il giorno del carico almeno nella lingua del paese destinatario e la cui validità è di giorni 10.

3. I bovini da allevamento o da produzione devono inoltre:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e B;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C;

d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni dell'Allegato D, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificamente patogeni;

4. I suini da allevamento o da produzione, inoltre, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C; la siero-agglutinazione è richiesta solo per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

5. Gli animali da macello, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose applicato da uno Stato membro.

6. I bovini da macello, purché siano d'età superiore a 4 mesi, devono inoltre:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore; tuttavia, la durata di validità della vaccinazione è portata a 12 mesi per i bovini rivaccinati negli Stati membri in cui tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e B;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C, un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro.

7. Sono altresí ammessi agli scambi intracomunitari: gli animali da allevamento o da produzione o gli animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro, purché tale mercato risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale,

b) essere situato al centro di zona indenne da epizoozia e trovarsi in una località in cui non si tenga un altro mercato di bestiame lo stesso giorno,

c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello, che rispondano alle condizioni degli scambi intracomunitari, previste dai paragrafi da 2 a 6, e dall'articolo 4 nella misura in cui tali condizioni siano applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera e). Prima di essere avviate al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle disposizioni del presente paragrafo, gli animali possono essere condotti in un luogo di raccolta controllato ufficialmente, purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere e) e g), e spediti verso il paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda d'origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico deve essere imputata al periodo di 30 giorni previsto dal paragrafo 2, lettera c), senza che il tempo necessario a questa operazione superi 4 giorni.

8. Il paese speditore designa i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione ed i mercati autorizzati di animali da macello, previsti dal paragrafo 7. Esso comunica tali autorizzazioni alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.

9. Il paese speditore determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale dei mercati e dei luoghi di raccolta di cui al paragrafo 7, e si accerta dell'applicazione di tale controllo.

10. Nel caso previsto dal paragrafo 7, occorre apportare le menzioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato F (modelli da I a IV).

11. Il paese speditore determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale delle stalle dei commercianti e si accerta dell'applicazione di tale controllo.

12. Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure ufficiali di divieto adottate in seguito all'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati nel paragrafo 2, lettera b) sub ii) e iii), e nell'articolo 2, lettera l), hanno effetto a decorrere dalla data in cui sono state ufficialmente abrogate tali misure di divieto.

Articolo 4

1. Tutti gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore prima del giorno del carico:

a) da almeno 6 mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione,

b) da almeno 3 mesi, se si tratta di animali da macello.

Qualora tali animali siano di età inferiore a 6 o rispettivamente 3 mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore dalla nascita.

2. In tutti i casi previsti dal paragrafo 1 occorre apportare le indicazioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'Allegato F (modelli da I a IV).

Articolo 5

Qualora i vaccini previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, lettera a), non siano fabbricati in uno Stato membro, devono essere acquistati in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui nuovi dati scientifici o la mancanza di vaccini considerati fino a quel momento adeguati rendano necessario un acquisto all'esterno della Comunità Economica Europea. Qualora si manifestino tipi di virus aftoso diversi dai tipi A, O e C e loro varianti, contro i quali i vaccini attualmente utilizzati non proteggono o assicurano solo una protezione insufficiente, ogni Stato membro può adottare d'urgenza le misure necessarie all'adeguamento delle formule dei vaccini e alla utilizzazione di questi ultimi. Esso ne informa al tempo stesso gli altri Stati membri e la Commissione. La Commissione può fare il necessario affinché siano iniziate consultazioni relative alle misure adottate ed eventualmente a quelle da adottare.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei posti di frontiera che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali delle specie bovina e suina nel suo territorio.

Sempreché le disposizioni di polizia sanitaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera deve tener conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.

2. Ogni paese destinatario può esigere che lo speditore o il suo mandatario gli comunichi in anticipo l'entrata nel suo territorio di una spedizione di animali delle specie bovina e suina, la specie, la natura, il numero degli animali, il posto di frontiera nonché il momento di arrivo prevedibile. Tuttavia, esso non può esigere che tale comunicazione gli pervenga prima delle 48 ore precedenti all'entrata della spedizione nel suo territorio.

3. Ogni paese destinatario può vietare l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina o suina quando sia stato costatato a seguito di esame effettuato al posto di frontiera da un veterinario ufficiale:

a) che tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti, o contaminati, da malattia soggetta a denuncia obbligatoria,

b) che non sono state osservate, per tali animali, le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Il paese destinatario può adottare le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi di animali sospetti di essere affetti, o contaminati, da una malattia soggetta a denuncia obbligatoria o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia.

Le decisioni prese in virtù della prima o della seconda frase devono autorizzare la rispedizione a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

4. Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 3, lettera a), e il paese speditore od eventualmente il paese di transito entro 8 ore non autorizzi la rispedizione, l'autorità competente del paese destinatario può ordinare la macellazione o l'abbattimento di detti animali.

5. Gli animali da macello devono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, dopo il loro arrivo al macello. Gli animali da macello che, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, sono stati condotti su un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al più tardi entro 72 ore dopo il loro arrivo sul mercato.

L'autorità competente del paese destinatario può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello al quale gli animali devono essere avviati.

6. Qualora le condizioni che avrebbero giustificato l'applicazione del paragrafo 3, prima frase, si manifestino dopo l'introduzione nel territorio del paese destinatario di animali da allevamento o da produzione, l'autorità centrale competente del paese speditore deve, a richiesta dell'autorità centrale competente del paese destinatario, provvedere affinché vengano effettuate le indagini necessarie e comunicargliene il risultato senza indugio.

7. Le decisioni dell'autorità competente prese in virtù dei paragrafi da 3 a 5, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali vie. Le decisioni suddette devono altresí essere comunicate all'autorità centrale competente del paese speditore.

Articolo 7

1. I paesi destinatari possono concedere a uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio:

A. i bovini di allevamento, da produzione o da macello:

a) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a) non hanno subito una vaccinazione antiaftosa, se non sono stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel paese speditore e nei paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data di carico;

b) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a) hanno subito un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore e accettato dall'autorità competente del paese destinatario;

B. i bovini da allevamento o da produzione che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

C. i bovini da macello:

a) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), hanno presentato una reazione positiva all'intradermotubercolinizzazione;

b) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), hanno presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 o più Unità Internazionali agglutinanti per millilitro.

2. Qualora un paese destinatario conceda un'autorizzazione generale conformemente al paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Qualora un paese destinatario conceda una delle autorizzazioni previste dal paragrafo 1, occorre, in caso di transito, ottenére un'autorizzazione corrispondente dai paesi di transito interessati.

4. I paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'Allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal paragrafo 1.

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri relative

a) agli animali delle specie bovina e suina a cui sono stati somministrati antibiotici estrogeni o sostanze tireostatiche;

b) alla prevenzione della trichinosi, purché tali disposizioni non siano applicate in modo discriminatorio, con particolare riguardo all'applicazione di una ricerca sistematica tendente ad accertare la trichinosi negli Stati membri speditori.

Articolo 9

1. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di bovini o suini provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) qualora un morbo epizootico assuma carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini dall'intero territorio dell'altro Stato.

2. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 1 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.

3. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 1 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazioni.

Articolo 10

1. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti previste nella presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui animali delle specie bovina e suina sono stati oggetto delle misure previste dall'articolo 6, paragrafo 3, il diritto di ottenere prima dell'adozione di altre misure da parte dell'autorità competente, salvo la macellazione o l'abbattimento degli animali nei casi in cui ciò sia indispensabile per ragioni di polizia sanitaria, il parere di un esperto veterinario allo scopo di determinare se erano osservate le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quella del paese speditore o del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nella elaborazione di detti pareri.

Articolo 11

Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per gli animali delle specie bovina e suina importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro dodici mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Heger

[1] GU n. 61 del 19. 4. 1963, pag. 1254/63.

[2] Vedi pag. 2009/64 della presente Gazzetta.

[3] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

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