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Document 31963D0027

63/27/Euratom: Decisione del Consiglio del 18 giugno 1963 concernente la costituzione dell'impresa comune «Kernkraftwerk RWE - Bayernwerk GmbH»

OJ 93, 22.6.1963, p. 1745–1748 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 29 - 31
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 32 - 34
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 76 - 79
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 76 - 79

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/27/oj

31963D0027

63/27/Euratom: Decisione del Consiglio del 18 giugno 1963 concernente la costituzione dell'impresa comune «Kernkraftwerk RWE - Bayernwerk GmbH»

Gazzetta ufficiale n. 093 del 22/06/1963 pag. 1745 - 1748
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0029
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0076
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0076


COMUNITÀ EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1963 concernente la costituzione dell'impresa comune «Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH» (63/27/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in particolare gli articoli 1 e 49,

Visto il parere della Commissione,

Vista la proposta della Commissione,

Vista la relazione della Commissione,

Considerando che la Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH (KRB) ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire a Gundremmingen, Freistaat di Baviera, R.F.G., una centrale nucleare della potenza di circa 237 megawatt elettrici;

Considerando che, per poter realizzare tale obiettivo, la KRB ha chiesto di esser costituita in impresa comune per la durata di 25 anni;

Considerando che lo statuto della KRB è compatibile con le disposizioni del Trattato relative alle imprese comuni e che, in particolare, l'articolo 15 di detto statuto dispone che in caso di costituzione in impresa comune la KRB sarà soggetta alle disposizioni del Trattato, ai provvedimenti adottati per l'applicazione dello stesso e soprattutto alle disposizioni della presente decisione;

Considerando che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi;

Considerando che, nonostante i rischi economici che comporta un'impresa del genere nell'attuale situazione, è opportuno iniziare sin d'ora la costruzione di grandi centrali nucleari che tengano conto di tutti i progressi già realizzati;

Considerando che nella fase attuale di applicazione delle tecniche nucleari alla produzione di energia, il progetto elaborato dalla KRB è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH (KRB) è costituita in impresa comune ai sensi del Trattato per la durata di 25 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

La KRB ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire a Gundremmingen, Freistaat di Baviera, R.F.G., una centrale elettronucleare della potenza di circa 237 megawatt elettrici.

Articolo 2

Lo statuto della KRB, allegato alla presente decisione, è approvato.

Articolo 3

Qualora i vantaggi accordati alla KRB con decisione speciale del Consiglio, ai sensi dell'Allegato III del Trattato, vengano totalmente revocati prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 1, il Consiglio, con decisione che dovrà essere pubblicata, toglierà contemporaneamente alla KRB la qualifica di impresa comune.

Articolo 4

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

ALLEGATO STATUTO

Articolo 1

Denominazione sociale

La denominazione della società è la seguente : «Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (società a responsabilità limitata)

Articolo 2

Sede sociale

La sede della società è stabilita a Gundremmingen.

Articolo 3

Oggetto sociale

Oggetto della società è la costruzione e l'esercizio di una centrale elettronucleare.

Articolo 4

Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a DM 30.000.000, - (trenta milioni di marchi tedeschi).

Articolo 5

Quote sociali

I soci hanno assunto a loro carico, all'atto della costituzione della società le seguenti quote sociali: a) Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft, con sede sociale in Essen : DM 7.500.000, -

b) Bayernwerk Aktiengesellschaft, con sede sociale in Monaco di Baviera : DM 2.500.000, -

All'atto dell'aumento del capitale in data 10 giugno 1963, hanno assunto a loro carico le seguenti quote sociali: a) Rheinisch-Westfäliches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft, con sede sociale in Essen : una quota sociale di 15.000.000 DM

b) Bayernwerk Aktiengesellschaft, con sede sociale in Monaco di Baviera : una quota sociale di 5.000.000 DM

Articolo 6

Atti di disposizione delle quote sociali

Per ogni atto di disposizione delle quote sociali è necessario il consenso dell'altro socio.

Articolo 7

Organi della società

Organi della società sono: a) l'amministratore o gli amministratori,

b) l'assemblea dei soci.

Articolo 8

Amministratori

La società ha uno o più amministratori.

Gli amministratori vengono nominati e revocati dall'assemblea dei soci.

Il loro mandato dura al massimo 5 anni ed è rinnovabile.

Articolo 9

Rappresentanza

Qualora vi siano più amministratori, la società è rappresentata congiuntamente da due amministratori in comune o da un amministratore insieme ad un procuratore.

Articolo 10

Poteri e doveri degli amministratori

Gli amministratori debbono curare gli affari della società conformemente alla legge, al presente statuto e alle deliberazioni dell'assemblea.

Per le operazioni che eccedono l'ordinaria amministrazione gli amministratori debbono ottenere l'approvazione dell'assemblea. La costituzione di garanzie reali sugli immobili della società non rientra tra le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

Il Consiglio di amministrazione convoca per iscritto l'assemblea almeno due settimane prima dell'adunanza, indicandone il luogo, il giorno e l'ora, nonchè l'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea quando uno dei soci ne faccia richiesta.

I soci possono rinunziare alla forma e ai termini della convocazione indicati nel primo comma.

Articolo 12

Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea aventi per oggetto la modificazione dello statuto debbono essere prese all'unanimità. Negli altri casi si applicano alle deliberazioni le norme di legge.

Qualora non sia redatto da un notaio, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere firmato dai soci.

Articolo 13

Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno civile. Il primo anno sociale scade il 31 dicembre 1962.

Articolo 14

Bilancio dell'esercizio

Il consiglio di amministrazione deve redigere, entro i primi quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il bilancio dell'esercizio, il conto profitti e perdite e una relazione sull'esercizio.

Articolo 15

Impresa comune

Qualora la società sia costituita in Impresa comune ai sensi del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, essa sarà soggetta, per tutto il periodo in cui si svolgerà la sua attività quale Impresa comune, alle disposizioni del Trattato dell'Euratom concernenti le Imprese comuni e alle decisioni del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea dell'Energia Atomica che la costituiscono in Impresa comune e le attribuiscono alcuni dei vantaggi enumerati nell'Allegato III del Trattato. In particolare: a) modificazioni del presente statuto potranno entrare in vigore soltanto previa approvazione del Consiglio dei Ministri, conformemente all'articolo 50 del Trattato dell'Euratom;

b) conformemente all'articolo 171, paragrafo (3), del Trattato dell'Euratom, il Consiglio di amministrazione comunicherà alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, entro un mese dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci, i conti profitti e perdite e i bilanci della società relativi agli esercizi trascorsi, affinchè la Commissione li trasmetta al Consiglio dei Ministri e al Parlamento Europeo. Le previsioni delle entrate e delle spese saranno comunicate secondo la medesima procedura, al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio.

Fatte salve le predette disposizioni, la società resta soggetta alla legislazione tedesca, in particolare alla legge del 20 aprile 1892 sulle società a responsabilità limitata.

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