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Document 31957S0013

    CECA Alta Autorità: Decisione Nr. 13/57 del 17 aprile 1957 che modifica la decisione Nr. 3/52 del 23 dicembre 1952 relativa all importo e alle modalità d applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

    GU 15 del 30.4.1957, p. 183–184 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958 pag. 48 - 49

    Altre edizioni speciali (DA)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1957/13/oj

    31957S0013

    CECA Alta Autorità: Decisione Nr. 13/57 del 17 aprile 1957 che modifica la decisione Nr. 3/52 del 23 dicembre 1952 relativa all importo e alle modalità d applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

    Gazzetta ufficiale n. 015 del 30/04/1957 pag. 0183 - 0184
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0048
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0048


    Decisione No 13-57

    del 17 aprile 1957

    che modifica la decisione No 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

    L'ALTA AUTORITA,

    Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato;

    Vista la decisione No 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 dicembre 1952, pag. 3), modificata dalla decisione No 30-54 del 25 giugno 1954 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 1o agosto 1954, pag. 469);

    Vista la decisione No 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 dicembre 1952, pag. 4), modificata e completata dalle decisioni No 21-55 del 7 maggio 1955 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del-l' 11 maggio 1955, pag. 738), No 29-55 del 3 novembre 1955 e No 31-55 del 19 novembre 1955 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 28 novembre 1955, pagg. 905 e 906) nonché No 4-56 del 15 febbraio 1956 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 22 febbraio 1956, pag. 18/56);

    Considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 della decisione No 2-52 sopra citata, occorre modificare il listino degli importi netti del prelievo per tonnellata, onde tener conto della revisione dei valori medi dei prodotti ai quali vengono applicati i prelievi, attualmente fissati dall'articolo 2 della predetta decisione No 3-52;

    Considerando che, tenuto conto di tali variazioni, la valutazione dei bisogni finanziari della Comunità per l'esercizio 1957-1958, come anche la valutazione degli importi cui ammonteranno gli accantonamenti per il riadattamento e la ricerca tecnica ed economica al 30 giugno 1958, inducono a modificare il tasso del prelievo;

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 1 della suddetta decisione No 3-52 è sostituito dalla disposizione seguente:

    "Il tasso dei prelievi applicati alle produzioni realizzate a decorrere dal 1o luglio 1957 è fissato allo 0,35 % dei valori assunti per l'applicazione dei prelievi."

    Articolo 2

    L'articolo 2 della suddetta decisione No 3-52 è sostituito dalla disposizione seguente:

    «Il valore medio dei prodotti ai quali vengono applicati i prelievi è fissato come segue, a decorrere dal 1o luglio 1957, in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti;

    Prodotti | Valore medio |

    Mattonelle di lignite e semicoke di lignite… | 6,3 |

    Carbon fossile di tutte le categorie… | 12,8 |

    Ghisa non destinata alla produzione di lingotti… | 71,6 |

    Acciaio Thomas in lingotti… | 68,6 |

    Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti… | 91,0 |

    Prodotti finiti e prodotti terminali in acciaio Thomas… | 114,3 |

    Altri prodotti finiti e terminali siderurgici… | 151,7 |

    Articolo 3

    L'articolo 4 della suddetta decisione No 3-52 é sostituito dalla disposizione seguente:

    "Il listino previsto all'articolo 2 (4) della decisione No 2-52 di cui sopra è di conseguenza fissato, in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti, nei termini seguenti :

    Prodotti | Applicazione luglio 1957 e mesi seguenti |

    Riscossione agosto 1957 e mesi seguenti 0,35 % |

    Mattonelle di lignite e semicoke di lignite [1] … | 0,0220 |

    Carbon fossile di tutte le categorie [2] … | 0,0448 |

    Ghisa non destinata alla produzione di lingotti… | 0,1870 |

    Acciaio Thomas in lingotti… | 0,1738 |

    Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti… | 0,2925 |

    Prodotti finiti e terminali siderurgici… | 0,1003 |

    I listini corrispondenti, compilati a titolo indicativo nelle valute degli Stati membri della Comunità, saranno pubblicati successivamente."

    Articolo 4

    La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1o luglio 1957.

    La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 17 aprile 1957.

    Dall'Alta Autorità

    Il Presidente

    René Mayer

    [1] Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato va applicato al tonnellaggio delle mattonelle di lignite e del semicoke di lignite ridotto del 3 %.

    [2] Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato va applicato al tonnellaggio di carbon fossile specificato all'articolo 1 della decisione No 2-52, ridotto del 12 %.

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