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Document 22001D0015

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2001, del 28 febbraio 2001, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

OJ L 117, 26.4.2001, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 60 - 62

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/15(2)/oj

22001D0015

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2001, del 28 febbraio 2001, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 26/04/2001 pag. 0013 - 0015


Decisione del Comitato misto SEE

n. 15/2001

del 28 febbraio 2001

che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 5/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001(1).

(2) La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio(2), codifica vari atti attualmente integrati nell'allegato IX dell'accordo.

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/12/CE.

(4) La direttiva 2000/12/CE abroga vari atti attualmente integrati nell'accordo, in particolare atti che comportano modifiche SEE.

(5) Occorre mantenere le modifiche SEE apportate agli atti abrogati con la direttiva 2000/12/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

1) Il testo del punto 14 (direttiva 73/183/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente: "32000 L 0012: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in prosieguo:

a) all'articolo 2, paragrafo 3, è inserito il testo seguente: '- in Islanda dal 'Byggingarsjóðir ríkisins',

- nel Liechtenstein dalla 'Liechtensteinische Landesbank'.';

b) l'articolo 5, paragrafo 4, va letto come segue: 'Una parte contraente ha la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1994 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 2 maggio 1992.';

c) per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi dei paesi terzi di cui all'articolo 23 della direttiva, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Al fine di ottenere il massimo grado di convergenza nell'applicazione del regime relativo agli enti creditizi dei paesi terzi, le parti contraenti si scambiano informazioni come indicato all'articolo 23, paragrafi 2 e 6 e tengono consultazioni riguardo alle questioni di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo le procedure specifiche da concordare.

2. Le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti di una parte contraente a enti creditizi che sono filiazione diretta o indiretta di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide ai sensi delle disposizioni della presente direttiva nel territorio di tutte le parti contraenti. Tuttavia,

a) se un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato EFTA o impone a tali enti creditizi restrizioni non previste per quelli comunitari, le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti della Comunità agli enti creditizi che sono filiazione diretta o indiretta di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide soltanto nella Comunità, a meno che uno Stato EFTA non decida diversamente per la propria giurisdizione;

b) se la Comunità decide di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni concesse a enti creditizi che sono filiazione diretta o indiretta di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da un'autorità competente di uno Stato EFTA a tali enti creditizi sono valide soltanto nella sua giurisdizione, a meno che un'altra parte contraente decida diversamente per la propria giurisdizione;

c) le limitazioni o le sospensioni di cui ai commi a) e b) non possono essere applicate agli enti creditizi o alle loro filiazioni già autorizzati nel territorio di una parte contraente.

3. Se la Commissione apre negoziati con un paese terzo in base all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, per ottenere il trattamento nazionale e un effettivo accesso al mercato per i suoi enti creditizi, essa cerca di ottenere lo stesso trattamento per gli enti creditizi degli Stati EFTA;

d) l'articolo 24, paragrafi 2) e 3), non si applica;

e) se una parte contraente ha deciso di avviare i negoziati di cui all'articolo 25 della direttiva, ne informa il Comitato misto SEE. Le parti contraenti si consultano nell'ambito del Comitato misto SEE sugli orientamenti da seguire, ogniqualvolta ciò sia nel comune interesse;

f) l'articolo 61 si applica alla Norvegia;

g) l'articolo 64, paragrafo 1), va letto come segue: 'Qualora, al 28 giugno 1994, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 49 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di adottare le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dall'articolo 49.';

h) l'articolo 64, paragrafo 3), va letto come segue: 'L'ente creditizio non può adottare misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono al 28 giugno 1994.'

";

2) al punto 16a (direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), il primo trattino della modifica b) è sostituito dal testo seguente: "- enti creditizi di cui al primo comma dell'articolo 1 della direttiva 2000/12/CE,";

3) i testi del punto 15 (prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio), del punto 16 (seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio), del punto 17 (direttiva 89/299/CEE del Consiglio), del punto 18 (direttiva 89/647/CEE del Consiglio), del punto 19 (direttiva 91/31/CEE della Commissione), del punto 20 (direttiva 92/30/CEE del Consiglio) e del punto 23a (direttiva 92/121/CEE del Consiglio) sono abrogati.

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/12/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 47.

(2) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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