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Document 22000D1026(03)

Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Ungheria, del 21 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica d'Ungheria al programma di azione comunitario «Gioventù»

OJ L 273, 26.10.2000, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/654/oj

22000D1026(03)

Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Ungheria, del 21 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica d'Ungheria al programma di azione comunitario «Gioventù»

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 26/10/2000 pag. 0029 - 0031


Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Ungheria

del 21 settembre 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica d'Ungheria al programma di azione comunitario "Gioventù"

(2000/654/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra(1), relativo alla partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, l'Ungheria può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, tra gli altri, nel settore della gioventù.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione dell'Ungheria a tali attività.

(3) A seguito della decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra(2), del 4 agosto 1997, l'Ungheria partecipa dal 1o settembre 1997 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria partecipa al programma d'azione comunitario "Gioventù" (in appresso "programma Gioventù"), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1o gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 30.

(2) GU L 260 del 23.9.1997, pag. 23.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica d'Ungheria al programma Gioventù

1. L'Ungheria partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato "il programma") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitario "Gioventù"(1).

2. A norma dell'articolo 5 della decisione n. 1031/2000/CE, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, l'Ungheria crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. L'Ungheria adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.

3. Per partecipare al programma, l'Ungheria versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento dell'Ungheria, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini ungheresi aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti ungheresi, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione n. 1031/2000/CE nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostengo finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, all'Ungheria saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo dell'Ungheria al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

7. Gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. L'Ungheria esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1031/2000/CE, la partecipazione dell'Ungheria al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e dell'Ungheria. L'Ungheria presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi ungheresi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità ungheresi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Ungheria, Commissione e agenzia nazionale ungherese. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale ungherese, le autorità ungheresi sono responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE, i rappresentanti dell'Ungheria parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti ungheresi.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e l'Ungheria possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

(1) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Repubblica d'Ungheria al programma

1. Il contributo finanziario che l'Ungheria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma nel 2000 sarà di 1539000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che l'Ungheria dovrà versare per i prossimi anni del programma.

2. L'Ungheria verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale bulgaro e in parte dal programma nazionale PHARE per l'Ungheria. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti all'Ungheria mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale ungherese, rappresenteranno il contributo nazionale dell'Ungheria, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

- 760000 EUR per il contributo al programma nel 2000,

- la parte rimanente del contributo dell'Ungheria proverrà dal bilancio statale ungherese.

4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) si applica, in particolare, alla gestione del contributo dell'Ungheria.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti ungheresi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà all'Ungheria una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, l'Ungheria verserà il proprio contributo:

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati all'Ungheria entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati all'Ungheria.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte dell'Ungheria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

(1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

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