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Document 21997D0904(07)

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/97 del 30 aprile 1997 che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

OJ L 242, 4.9.1997, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 74 - 74

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/27(2)/oj

21997D0904(07)

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/97 del 30 aprile 1997 che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 04/09/1997 pag. 0076 - 0076


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 27/97 del 30 aprile 1997 che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/96 del Comitato misto SEE (1);

considerando che la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (2), deve essere incorporata nell'accordo;

considerando che la direttiva 96/61/CE abroga, undici anni dopo l'entrata in vigore, la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (3), incorporata nell'accordo, e che dev'essere abrogata nel quadro dell'accordo con effetto alla medesima data,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 2 f) [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio] è inserito il punto seguente:

«2 g) 396 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del punto 16 (direttiva 84/360/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto al 30 ottobre 2007.

Articolo 3

I testi della direttiva 96/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

(1) GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 71.

(2) GU L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.

(3) GU L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

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