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Document 21993A1231(06)

Scambio di lettere concernente l'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini - Dichiarazioni comuni - Dichiarazione della Comunità

OJ L 337, 31.12.1993, p. 169–171 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 89 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 89 - OP_DATPRO

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/1993/724(2)/oj

Related Council decision

21993A1231(06)

Scambio di lettere concernente l'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini - Dichiarazioni comuni - Dichiarazione della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 31/12/1993 pag. 0169 - 0171
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0089


Scambio di lettere concernente l'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor . . .,

con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, firmato in data odierna, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3,

mi pregio confermarLe quanto segue:

1. Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto accordo, l'applicazione del medesimo non osta alla lecita utilizzazione del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vqprd italiani alle condizioni che seguono.

Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere

- ottenuto dalla varietà di vite «Tocai friulano»;

- prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto o Friuli;

- designato e presentato unicamente con il nome della varietà «Tocai friulano» o con il suo sinonimo «Tocai italico»; tali termini devono figurare insieme, senza alcuna menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni su una sola riga nonché separatamente dal nome dell'unità geografica da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della suddetta unità geografica;

- commercializzato al di fuori del territorio dell'Ungheria.

2. Si conviene tuttavia che, per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, potrà proseguire qualsiasi utilizzazione lecita del termine «Tocai» per la designazione dei vqprd in questione, a condizioni diverse da quelle definite al punto 1.

3. È convenuto che i vqprd in questione designati e presentati conformemente alle disposizioni applicabili in materia prima della scadenza del periodo transitorio di cui al punto 1 possono essere immessi in circolazione sino ad esaurimento delle scorte.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, la possibilità di utilizzare la denominazione «Tocai», conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo ungherese su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio

dell'Unione europea

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor . . .,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così formulata:

«Con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, firmato in data odierna, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3,

mi pregio confermarLe quanto segue:

1. Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto accordo, l'applicazione del medesimo non osta alla lecita utilizzazione del termine "Tocai" per la designazione e la presentazione di taluni vqprd italiani alle condizioni che seguono.

Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere

- ottenuto dalla varietà di vite "Tocai friulano";

- prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto o Friuli;

- designato e presentato unicamente con il nome della varieta "Tocai friulano" o con il suo sinonimo "Tocai italico"; tali termini devono figurare insieme, senza alcuna menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni su una sola riga nonché separatamente dal nome dell'unità geografica da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della suddetta unità geografica;

- commercializzato al di fuori del territorio dell'Ungheria.

2. Si conviene tuttavia che, per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, potrà proseguire qualsiasi utilizzazione lecita del termine "Tocai" per la designazione dei vqprd in questione, a condizioni diverse da quelle definite al punto 1.

3. È convenuto che i vqprd in questione designati e presentati conformemente alle disposizioni applicabili in materia prima della scadenza del periodo transitorio di cui al punto 1 possono essere immessi in circolazione sino ad esaurimento delle scorte.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, la possibilità di utilizzare la denominazione "Tocai", conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo ungherese su quanto precede.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del governo del mio paese sul contenuto della suddetta lettera.

Voglia gradire, Signor . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della

Repubblica d'Ungheria

DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONCERNENTE L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DELL'ACCORDO

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, le parti contraenti concordano che in futuro compaia il nome «Pannónia» in ogni negoziato tra la Comunità e un paese terzo che la Comunità e l'Ungheria consulteranno al fine di ritrovare una soluzione accettabile.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONCERNENTE L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 DELL'ACCORDO

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), le parti contraenti rilevano che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni di detto articolo potessero essere applicabili.

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), le parti contraenti concordano che tutte le forme derivate dalla denominazione «Tokaj» (ad esempio Tokajske, Tokajer, ecc.) sono tutelate per l'Ungheria conformemente a detto articolo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE DI TALUNI VINI DI QUALITÀ IMPORTATI DALL'UNGHERIA

La Comunità accetta di concedere la deroga di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto concerne il titolo alcolometrico volumico totale di taluni vini di alta qualità importati dall'Ungheria per un periodo di tempo illimitato. Tale deroga è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

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