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Document 21977A0118(04)

Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania

OJ L 316, 12.12.1979, p. 13–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 017 P. 16 - 26
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 011 P. 258 - 268
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 011 P. 258 - 268
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 008 P. 72 - 82
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 008 P. 72 - 82

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2002

21977A0118(04)

Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 12/12/1979 pag. 0013 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 8 pag. 0072
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 17 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 11 pag. 0258
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0258


ACCORDO tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania (79/1029/CECA)

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri»,

da un lato,

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Renaat VAN ELSLANDE,

ministro degli affari esteri;

IL REGNO DI DANIMARCA:

Jens CHRISTENSEN,

ambasciatore,

direttore al ministero;

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Hans-Dietrich GENSCHER,

ministro federale degli affari esteri;

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Louis de GUIRINGAUD,

ministro degli affari esteri;

L'IRLANDA:

Garret FITZGERALD,

ministro degli affari esteri;

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Arnaldo FORLANI,

ministro degli affari esteri;

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Gaston THORN,

presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo;

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Max van der STOEL,

ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Anthony CROSLAND, M.P.,

segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA:

Nijmeddin DAJANI,

ministro dell'industria e del commercio;

Articolo 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I Scambi commerciali

Articolo 2

L'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Giordania e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

Articolo 3

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo: >PIC FILE= "T0009869">

Articolo 4

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono: - per la Comunità nella sua composizione originaria : i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania alla data del 1º gennaio 1975;

- per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito : i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania il 1º gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.

Articolo 5

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari della Giordania non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 7

Gli articoli 20-33 dell'accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 8

1. Se le offerte fatte da imprese giordane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se la Giordania non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune, o per porvi fine ; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Articolo 9

L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

TITOLO II Disposizioni generali e finali

Articolo 10

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti della Giordania.

2. Il comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Giordania.

Articolo 12

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 13

Gli articoli 39-45 dell'accordo di cooperazione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, ai territori del Regno hascemita di Giordania.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 16

Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. >PIC FILE= "T0009870">

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

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ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

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