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Document 21973A1003(01)

Accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità - Atto finale - Dichiarazione

OJ L 277, 3.10.1973, p. 2–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1986

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21973A1003(01)

Accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità - Atto finale - Dichiarazione

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 03/10/1973 pag. 0002 - 0023


ACCORDO PROVVISORIO tra la Comunità economica europea e le Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da un lato,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, dall'altro,

CONSIDERANDO che le modifiche da apportare all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in appresso denominato «Accordo di associazione», comprese quelle del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, rese necessarie a seguito dell'adesione alla Comunità del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, in appresso denominati «nuovi Stati membri», sono state fissate in un protocollo complementare, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973;

CONSIDERANDO che, in attesa dell'entrata in vigore di quest'ultimo protocollo, è opportuno mettere in vigore al più presto, mediante un accordo provvisorio, talune delle sue disposizioni relative agli scambi di merci,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Signor Renaat VAN ELSLANDE

Presidente del Consiglio delle Comunità europee

Sir Christopher SOAMES

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

Signor UEmit Halûk BAYUELKEN

Ministro degli affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Nella misura in cui concernono gli scambi di merci, le disposizioni dell'accordo di associazione e le disposizioni del protocollo addizionale che figurano nel titolo I, nel titolo III, capitolo I, capitolo II, articolo 50, paragrafo 2 e capitolo III, nel titolo IV, articoli 58, 59 e 60 e negli allegati nn. da 1 a 6, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato il 23 novembre 1970, e relative a dette disposizioni del protocollo addizionale, sono applicabili tra i nuovi Stati membri e la Turchia, salvo disposizioni contrarie previste dagli articoli da 2 a 10 del presente accordo.

Articolo 2

1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, prescritte a norma dell'accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sin dall'entrata in vigore del presente accordo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto riguarda gli allegati nn. 2 e 6 del protocollo addizionale non possono essere in alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i prodotti di cui all'allegato I possono essere applicati dall'Irlanda nei confronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

3. Le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al paragrafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

4. In deroga ai paragrafi precedenti, se l'applicazione di questi ultimi dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono mantenere i propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sarà raggiunto nell'ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento in parola raggiunga o superi tale livello.

Articolo 3

I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di questi dazi, relativi ai prodotti di cui all'allegato II, sui dazi prescritti dall'accordo di associazione applicando nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri.

L'articolo 2 è applicabile all'elemento protettore di questi dazi.

Articolo 4

1. Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20%, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica in virtù dell'accordo di associazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.

Le due prime riduzioni vengono operate rispettivamente all'entrata in vigore del presente accordo e al 1 gennaio 1974.

Qualora il presente accordo venisse rinnovato ai termini dell'articolo 13, le riduzioni ulteriori sarebbero effettuate il 1 gennaio 1975, il 1 gennaio 1976 e il 1 luglio 1977.

2. In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotterà le misure necessarie per tener conto di tale modifica.

3. Il Consiglio di associazione può prendere appropriati provvedimenti per far coincidere le riduzioni che la Turchia deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte in virtù del protocollo addizionale.

Articolo 5

Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia.

Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra può essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finché negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri.

L'articolo 3 del protocollo addizionale è applicabile.

Articolo 6

I volumi annui dei contingenti tariffari previsti dall'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato n. 1 e dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue:

Prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C):

340 000 tonnellate.

Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune: n. 55.05):

390 tonnellate, così ripartite:

- per la Comunità nella sua composizione originaria: 300 tonnellate,

- per la Danimarca: 40 tonnellate,

- per l'Irlanda: 10 tonnellate,

- per il Regno Unito: 40 tonnellate.

Altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune: n. 55.09):

1 390 tonnellate, così ripartite:

- per la Comunità nella sua composizione originaria: 1 000 tonnellate,

- per la Danimarca: 20 tonnellate,

- per l'Irlanda: 10 tonnellate,

- per il Regno Unito: 360 tonnellate.

Articolo 7

1. I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato III vengono soppressi nei confronti della Turchia, secondo modalità che saranno determinate dal Consiglio di associazione.

2. Fino al 31 dicembre 1974, le importazioni nel Regno Unito, provenienti dalla Turchia, di prodotti di cui all'allegato IV possono essere limitate ai seguenti contingenti annui:

- contingente 1973: 306 tonnellate,

- contingente 1974: 368 tonnellate.

Articolo 8

Per l'applicazione dell'articolo 12, dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato.

Articolo 9

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale è calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

Tuttavia, nel 1973, l'articolo 4 di detto allegato non è applicabile agli scambi tra i nuovi Stati membri e la Turchia.

3. I prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 10

Gli esami successivi previsti dall'articolo 35, paragrafo 3, del protocollo addizionale sono anticipati di un anno.

Articolo 11

1. Il presente accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonché ai territori europei rappresentati, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, d'altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia.

2. Il presente accordo è pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'accordo corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 227, paragrafo 2, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le Parti contraenti.

Articolo 12

Gli allegati dal I al IV sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono scambiate la notifica dell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Esso è applicabile fino all'entrata in vigore del protocollo complementare e al più tardi fino al 31 dicembre 1974.

A partire da questa data esso sarà rinnovato tacitamente per periodi di un anno se nessuna delle Parti contraenti ne chiederà un mese prima la scadenza. In ogni caso, esso cessa di essere applicabile al momento dell'entrata in vigore del protocollo complementare.

Articolo 14

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti fede.

Til bekraeftelse af dette har de undertegnede befuldmaegtigede sat deres underskrifter under denne midlertidige aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Interimsabkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Interim Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord intérimaire.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Interimakkoord hebben gesteld.

Bunun belgesi olaraka, asag¹ida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Gecici Anlasmanin altina imzalarim atmislardir.

Udfaerdiget i Ankara, den tredvte juni nitten hundrede og treoghalvfjerds

Geschehen zu Ankara am dreissigsten Juni neunzehnhundertdreiundsiebzig

Done at Ankara on this thirtieth day of June, one thousand nine hundred and seventy three

Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize

Fatto a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatré

Gedaan te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig

Ankara'da, otuz haziran bin dokuz yuez yetmis ueç guenuende yapilmistir.

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Tuerkiye Cumhurbaskani adina

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3

1. Prodotti per i quali il Regno Unito applica dazi doganali di carattere fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Prodotti per i quali l'Irlanda applica dazi doganali a carattere fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

riuniti a Ankara il trenta giugno millenovecentosettantatré per la firma dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità,

hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti relative all'accordo provvisorio:

1. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10

2. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1

3. Dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 7, paragrafo 2.

Le dichiarazioni sono allegate al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente atto finale siano sottoposte, ove occorra, alle procedure interne necessarie per assicurare la loro validità.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Interimakkoord hebben gesteld.

Bunun belgesi olaraka, asag¹ida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Gecici Anlasmanin altina imzalarim atmislardir.

Udfaerdiget i Ankara, den tredvte juni nitten hundrede og treoghalvfjerds

Geschehen zu Ankara am dreissigsten Juni neunzehnhundertdreiundsiebzig

Done at Ankara on this thirtieth day of June, one thousand nine hundred and seventy three

Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize

Fatto a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatré

Gedaan te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig

Ankara'da, otuz haziran bin dokuz yuez yetmis ueç guenuende yapilmistir.

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Tuerkiye Cumhurbaskani adina

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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