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Document 12003TN13/07

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia - 7. Politica sociale e occupazione

OJ L 236, 23.9.2003, p. 910–911 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN13/07

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia - 7. Politica sociale e occupazione

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0910 - 0911


7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

1. 31986 L 0188: Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro (GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28), modificata da:

- 31998 L 0024: Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7.4.1998 (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11)

La direttiva 86/188/CEE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

2. 31991 L 0322: Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).

La direttiva 91/322/CEE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

3. 31998 L 0024: Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

La direttiva 98/24/CE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

4. 32000 L 0039: Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell' 8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

La direttiva 2000/39/CE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

5. 32000 L 0054: Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

La direttiva 2000/54/CE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

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