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Document 12002E308
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 308#Article 235 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 235 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 308
Articolo 235 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 235 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 308
Articolo 235 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 235 - Trattato CEE
OJ C 325, 24.12.2002, p. 153–153
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 308 - Articolo 235 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 235 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0153 - 0153
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0301 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0078 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte sesta: Disposizioni generali e finali Articolo 308 Articolo 235 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 235 - Trattato CEE Articolo 308 Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.