EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E039

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1: I lavoratori
Articolo 39
Articolo 48 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 48 - Trattato CEE

OJ C 325, 24.12.2002, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_39/oj

12002E039

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 1: I lavoratori - Articolo 39 - Articolo 48 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 48 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0051 - 0051
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0193 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0020 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 1: I lavoratori

Articolo 39

Articolo 48 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 48 - Trattato CEE

Articolo 39

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Top