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Document 11994NN15/07/B4
ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, ANNEX XV - List provided for in Article 151 of the Act of Accession - VII. AGRICULTURE - B. ORGANIZATION OF THE MARKETS - IV. Wine and spirit drinks
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - AGRICOLTURA - B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI - IV. Vino e bevande spiritose
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - AGRICOLTURA - B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI - IV. Vino e bevande spiritose
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31989R1576 | A.. | 31/12/1996 | ||
Derogation | 31989R1576 | A.. | 31/12/1998 | ||
Derogation | 31989R2392 | A.. | 01/01/1995 | ||
Derogation | 31989R2392 | A.. | 01/01/1996 | ||
Derogation | 31992R2332 | deroga | articolo 17.2 A.. | 31/12/1997 | |
Derogation | 31992R2332 | deroga | articolo 17.1 A.. | 31/12/1997 | |
Derogation | 31992R2333 | deroga | articolo 6.6.A A.. | 31/12/1999 | |
Derogation | 31992R2333 | A.. | 01/01/1995 | ||
Derogation | 31992R2333 | A.. | 01/01/1996 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Validity extended by | 31995R2482 | proroga | PT.1.1.1 | 31/12/1997 |
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - AGRICOLTURA - B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI - IV. Vino e bevande spiritose
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0327
IV. Vino e bevande spiritose 1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3). In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89: - le bevande spiritose elaborate in Austria prima dell'adesione nonché quelle elaborate tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995, conformemente alla normativa nazionale vigente, possono essere commercializzate nella Comunità fino al 31 dicembre 1996 con una presentazione conforme alle disposizioni nazionali. I prodotti ancora detenuti a quest'ultima data nello stadio del commercio al dettaglio possono essere smaltiti fino ad esaurimento delle scorte; - l'utilizzazione della denominazione «Inlaenderrum» è autorizzata fino al 31 dicembre 1998 per i prodotti originari dell'Austria, a condizione che la presentazione del prodotto sia conforme alla normativa comunitaria in materia di designazione e di presentazione delle bevande spiritose, che gli ingredienti siano chiaramente menzionati sull'etichetta frontale della bottiglia e che tale etichetta precisi senza ambiguità che il prodotto non contiene rum. 2. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: - 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5). 392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9). 1. In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 e (CEE) n. 2333/92: - i vini e i vini spumanti, i vini spumanti gassificati ed i mosti di uve che si trovano sul territorio dell'Austria e che sono stati designati e presentati conformemente alle disposizioni austriache in vigore anteriormente al 1° marzo 1995 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte; - le etichette stampate anteriormente al 1° marzo 1995 e contenenti informazioni conformi alle disposizioni austriache in vigore a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie possono essere utilizzate fino al 1° marzo 1996. Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, il marchio commerciale «Winzersekt», che è stato registrato in Austria anteriormente al 1° marzo 1994, può essere utilizzato in Austria fino al 31 dicembre 1999, per i vini spumanti elaborati in Austria conformemente alle disposizioni stabilite in virtù dell'articolo 6 per il «Winzersekt». Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 3. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1). In deroga all'articolo 6, la Norvegia è autorizzata, durante il primo anno successivo all'adesione, a produrre «vermut» conforme alle norme in vigore prima dell'adesione. I prodotti ottenuti da tale produzione possono essere commercializzati sul mercato norvegese fino al 31 dicembre 1996 al più tardi. 4. 392 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da: - 393 R 1568: Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 42). 1. In deroga all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2332/92, fino al 31 dicembre 1997 la durata minima di elaborazione dei vini spumanti di qualità, ad eccezione dei v.s.q.p.r.d., elaborati in Austria secondo il metodo di fermentazione in recipiente chiuso, è fissata come segue: a) per quanto concerne la durata dell'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée): >SPAZIO PER TABELLA> b) per quanto concerne la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della presenza della medesima sulle fecce: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I vini spumanti di qualità che hanno formato oggetto delle deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere commercializzati con la denominazione «vini spumanti di qualità» o «Sekt» solo in Austria. 3. Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.