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Document 11994NN15/07/B4

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - AGRICOLTURA - B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI - IV. Vino e bevande spiritose

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11994NN15/07/B4

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - AGRICOLTURA - B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI - IV. Vino e bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0327


IV. Vino e bevande spiritose

1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).

In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89:

- le bevande spiritose elaborate in Austria prima dell'adesione nonché quelle elaborate tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995, conformemente alla normativa nazionale vigente, possono essere commercializzate nella Comunità fino al 31 dicembre 1996 con una presentazione conforme alle disposizioni nazionali. I prodotti ancora detenuti a quest'ultima data nello stadio del commercio al dettaglio possono essere smaltiti fino ad esaurimento delle scorte;

- l'utilizzazione della denominazione «Inlaenderrum» è autorizzata fino al 31 dicembre 1998 per i prodotti originari dell'Austria, a condizione che la presentazione del prodotto sia conforme alla normativa comunitaria in materia di designazione e di presentazione delle bevande spiritose, che gli ingredienti siano chiaramente menzionati sull'etichetta frontale della bottiglia e che tale etichetta precisi senza ambiguità che il prodotto non contiene rum.

2. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

- 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5).

392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9).

1. In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 e (CEE) n. 2333/92:

- i vini e i vini spumanti, i vini spumanti gassificati ed i mosti di uve che si trovano sul territorio dell'Austria e che sono stati designati e presentati conformemente alle disposizioni austriache in vigore anteriormente al 1° marzo 1995 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

- le etichette stampate anteriormente al 1° marzo 1995 e contenenti informazioni conformi alle disposizioni austriache in vigore a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie possono essere utilizzate fino al 1° marzo 1996.

Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, il marchio commerciale «Winzersekt», che è stato registrato in Austria anteriormente al 1° marzo 1994, può essere utilizzato in Austria fino al 31 dicembre 1999, per i vini spumanti elaborati in Austria conformemente alle disposizioni stabilite in virtù dell'articolo 6 per il «Winzersekt».

Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).

In deroga all'articolo 6, la Norvegia è autorizzata, durante il primo anno successivo all'adesione, a produrre «vermut» conforme alle norme in vigore prima dell'adesione.

I prodotti ottenuti da tale produzione possono essere commercializzati sul mercato norvegese fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.

4. 392 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da:

- 393 R 1568: Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 42).

1. In deroga all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2332/92, fino al 31 dicembre 1997 la durata minima di elaborazione dei vini spumanti di qualità, ad eccezione dei v.s.q.p.r.d., elaborati in Austria secondo il metodo di fermentazione in recipiente chiuso, è fissata come segue:

a) per quanto concerne la durata dell'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée):

>SPAZIO PER TABELLA>

b) per quanto concerne la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della presenza della medesima sulle fecce:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I vini spumanti di qualità che hanno formato oggetto delle deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere commercializzati con la denominazione «vini spumanti di qualità» o «Sekt» solo in Austria.

3. Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

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