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Document 11994N/PRO/03
ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, Protocol No 3 - on the Sami people
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, Protocollo n. 3 - concernente la popolazione Sami
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, Protocollo n. 3 - concernente la popolazione Sami
OJ C 241, 29.8.1994, p. 352
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/pro_3/sign
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, Protocollo n. 3 - concernente la popolazione Sami
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0352
Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale, PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami, CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate. Articolo 2 Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.