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Document 02020R0427-20210101
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/427 of 13 January 2020 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain detailed production rules for organic products (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02020R0427 — IT — 01.01.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 087 del 23.3.2020, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/269 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2020 |
L 60 |
24 |
22.2.2021 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:
In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di semi germogliati, a condizione che i semi siano biologici, e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.»;
nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, polline, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.»;
la parte III è così modificata:
al punto 3.1.2, è aggiunto il punto seguente:
Produzione di novellame
Nell’allevamento larvale delle specie ittiche marine, possono essere utilizzati sistemi di allevamento (preferibilmente il “mesocosmo” o “allevamento in grandi volumi”). Tali sistemi di allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
la densità di allevamento iniziale deve essere inferiore a 20 uova o larve per litro;
la vasca di allevamento larvale deve avere un volume minimo di 20 m3; e
le larve devono nutrirsi del plancton naturale che si sviluppa nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.»;
al punto 3.1.3.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale.»