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Document 02020R0427-20210101

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/2021-01-01

02020R0427 — IT — 01.01.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 087 del 23.3.2020, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/269 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2020

  L 60

24

22.2.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1) 

nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. 

In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di semi germogliati, a condizione che i semi siano biologici, e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.»;

(2) 

nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, polline, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.»;

(3) 

la parte III è così modificata:

a) 

al punto 3.1.2, è aggiunto il punto seguente:

«3.1.2.3. 

Produzione di novellame

Nell’allevamento larvale delle specie ittiche marine, possono essere utilizzati sistemi di allevamento (preferibilmente il “mesocosmo” o “allevamento in grandi volumi”). Tali sistemi di allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) 

la densità di allevamento iniziale deve essere inferiore a 20 uova o larve per litro;

b) 

la vasca di allevamento larvale deve avere un volume minimo di 20 m3; e

c) 

le larve devono nutrirsi del plancton naturale che si sviluppa nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.»;

b) 

al punto 3.1.3.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) 

materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale.»

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