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Document 02016R1103-20160708

Consolidated text: Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1103/2016-07-08

02016R1103 — IT — 08.07.2016 — 000.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

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REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

(GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 113, 29.4.2017, pag.  62 (2016/1103)

►C2

Rettifica, GU L 167, 4.7.2018, pag.  36 (2016/1103)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.  Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) la capacità giuridica dei coniugi;

b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;

c) le obbligazioni alimentari;

d) la successione a causa di morte del coniuge;

e) la sicurezza sociale;

f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;

g) la natura dei diritti reali;

h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2

Competenza in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«regime patrimoniale tra coniugi» : l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento;

b)

«convenzione matrimoniale» : qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale;

c)

«atto pubblico» :

qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;

d)

«decisione» : a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

e)

«transazione giudiziaria» : la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;

f)

«Stato membro d'origine» : lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;

g)

«Stato membro dell'esecuzione» : lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

2.  Ai fini del presente regolamento, per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;

b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.



CAPO II

COMPETENZA

Articolo 4

Competenza in caso di morte di un coniuge

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.

Articolo 5

Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione.

2.  La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

a) è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,

b) è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,

c) è adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o

d) è adita ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua.

3.  Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, l'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve essere conforme all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Articolo 7

Elezione del foro

1.  Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

2.  L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Articolo 8

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

1.  Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 1.

2.  Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

Articolo 9

Competenza alternativa

1.  In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.

2.  Se un'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 o 6 declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi.

Negli altri casi sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8 o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

3.  Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

Articolo 10

Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

Articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 12

Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Limitazione del procedimento

1.  Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sul regime patrimoniale tra coniugi può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2.  Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 14

Adizione di un'autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o

c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 15

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 16

Verifica della ricevibilità

1.  Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2.  In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3.  Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

Articolo 17

Litispendenza

1.  Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.

3.  Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 18

Connessione

1.  Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2.  Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.  Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.



CAPO III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 20

Applicazione universale

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 21

Unità della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Articolo 22

Scelta della legge applicabile

1.  I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:

a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o

b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

2.  Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.

3.  Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

Articolo 23

Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile

1.  L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.

2.  Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

3.  Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4.  Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

Articolo 24

Consenso e validità sostanziale

1.  L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2.  Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 25

Validità formale della convenzione matrimoniale

1.  La convenzione matrimoniale è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2.  Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

3.  Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

Articolo 26

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

1.  In mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:

a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,

b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,

c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

2.  Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1.

3.  In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), disciplini il regime patrimoniale tra coniugi se l'istante dimostra che:

a) i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello di residenza abituale comune nello Stato designato al paragrafo 1, lettera a);

b) entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il presente paragrafo non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;

b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;

c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge;

d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;

e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;

f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;

g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.

Articolo 28

Opponibilità a terzi

1.  In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2.  Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, se

a) la legge è la legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o

ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;

oppure

b) uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o

ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.

3.  Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi rispetto al terzo sono disciplinati:

a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo; o

b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

Articolo 29

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 30

Norme di applicazione necessaria

1.  Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

2.  Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 32

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 33

Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1.  Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2.  In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;

b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;

c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

Articolo 34

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.

Articolo 35

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regime patrimoniale tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.



CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 36

Riconoscimento

1.  Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.  In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.  Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 38

Diritti fondamentali

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Articolo 39

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1.  La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.

2.  Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11.

Articolo 40

Divieto di riesame del merito

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 41

Sospensione del procedimento di riconoscimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

Articolo 42

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Articolo 43

Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

Articolo 44

Competenza territoriale

1.  La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.

2.  La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 45

Procedura

1.  La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.  L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.

3.  La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

Articolo 46

Mancata produzione dell'attestato

1.  Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

2.  Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

Articolo 47

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 48

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.  La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.  La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 49

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.  Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.  Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.

3.  Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4.  Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.

5.  Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 50

Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

Articolo 51

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

Articolo 52

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 53

Provvedimenti provvisori e cautelari

▼C2

1.  Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.

▼B

2.  La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3.  In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Articolo 54

Esecutività parziale

1.  Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2.  L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

Articolo 55

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 56

Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 57

Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.



CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 58

Accettazione degli atti pubblici

1.  Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2.  Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3.  Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

4.  Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale tra coniugi è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

Articolo 59

Esecutività degli atti pubblici

1.  L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2.  Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.  L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 60

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1.  Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2.  Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.  L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 61

Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.  Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2.  In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

3.  Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi.

Articolo 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1.  Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.  La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1.  La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.

3.  La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.  La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Clausola di revisione

1.  Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

2.  Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.

3.  Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 69

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

▼C1

2.  Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte in tale data o successivamente alla stessa sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3.  Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale in tale data o successivamente al 29 gennaio 2019.

▼B

Articolo 70

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Il presente regolamento si applica agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

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