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Document 02013R0814-20170109

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/814/2017-01-09

02013R0814 — IT — 09.01.2017 — 001.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 814/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE  del 30 novembre 2016

  L 346

51

20.12.2016


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L , 7.11.2023, pag.  1 (n. 814/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 814/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

▼C1

1.  
Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di scaldacqua aventi una potenza nominale ≤ 400 kW e di serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 2 000  litri, compresi quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, come stabilito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

▼B

2.  

Il presente regolamento non si applica:

a) 

agli scaldacqua progettati nello specifico per utilizzare principalmente un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;

b) 

agli scaldacqua che utilizzano combustibili solidi;

c) 

agli scaldacqua che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

d) 

alle caldaie miste quali definite dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione ( 2 );

e) 

agli scaldacqua che non soddisfano almeno il profilo di carico con l’energia di riferimento minima, come indicato all’allegato III, tabella 1;

f) 

agli scaldacqua progettati per la sola preparazione di bevande calde e/o alimenti;

▼C1

g) 

ai generatori di calore per scaldacqua e agli alloggiamenti per scaldacqua destinati a essere attrezzati di tali generatori immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per scaldacqua identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di caldaia al quale è destinato.

▼B

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento s’intende per:

1) 

«scaldacqua», un dispositivo

a) 

collegato a una fornitura esterna di acqua potabile o per uso sanitario;

b) 

che genera e trasferisce calore destinato all’acqua potabile o per uso sanitario a livelli di temperatura, quantitativi e flussi determinati durante intervalli definiti;

c) 

munito di uno o più generatori di calore;

2) 

«generatore di calore», la parte di uno scaldacqua che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a) 

combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;

b) 

uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

c) 

cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;

dove anche un generatore di calore progettato per uno scaldacqua e un alloggiamento per scaldacqua destinato a essere attrezzato di un simile generatore sono considerati uno scaldacqua;

3) 

«alloggiamento per scaldacqua», la parte di uno scaldacqua progettata per installarvi un generatore di calore;

4) 

«potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata dello scaldacqua nell’erogare acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW;

5) 

«volume utile» (V), il volume nominale di un serbatoio per l’acqua calda o di uno scaldabagno ad accumulo, espresso in litri;

6) 

«condizioni nominali standard», le condizioni di funzionamento di uno scaldacqua per stabilire la potenza termica nominale, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossido di azoto e, per i serbatoi, le condizioni per determinarne la dispersione;

7) 

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

8) 

«combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;

9) 

«combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;

10) 

«scaldacqua convenzionale», uno scaldacqua che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili o da biomassa e/o dell’effetto Joule negli elementi di resistenza elettrica;

11) 

«scaldacqua a pompa di calore», uno scaldacqua che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore;

▼C1

12) 

«scaldacqua solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare, generatori di calore ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti; uno scaldacqua solare è immesso sul mercato come unità a sé stante;

▼B

13) 

«serbatoio per l’acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda per usi sanitari e/o di riscaldamento d’ambiente, ivi compresi eventuali additivi, che non è munito di generatori di calore, fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;

14) 

«elemento riscaldante ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l’effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda da energia solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;

15) 

«efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua» (ηwh ), il rapporto fra l’energia utile erogata da uno scaldacqua e l’energia necessaria alla generazione, espresso in %;

16) 

«livello di potenza sonora» (L WA ), il livello di potenza sonora ponderato A, all’interno e/o all’esterno, espresso in dB;

17) 

«dispersione» (S), il calore disperso da un serbatoio per l’acqua calda a determinate temperature di acqua e ambiente, espresso in W;

18) 

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5.

Ai fini degli allegati da II a VI, l’allegato I stabilisce definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.  
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per gli scaldacqua e i serbatoi per l’acqua calda sono stabiliti all’allegato II.
2.  

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile si applicano secondo il seguente calendario:

a) 

a decorrere dal 26 settembre 2015:

i) 

gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punti 1.1, lettera a), 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6;

ii) 

i serbatoi per l’acqua calda rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 2,2;

b) 

a decorrere dal 26 settembre 2017:

i) 

gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1.1, lettera b);

ii) 

i serbatoi per l’acqua calda rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 2.1;

c) 

a decorrere dal 26 settembre 2018:

i) 

gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1.1, lettera c);

ii) 

gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1.5, lettera a).

3.  
La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano agli allegati III e IV.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.  
La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.
2.  
Ai fini della valutazione di conformità, la documentazione tecnica contiene le informazioni di prodotto di cui all’allegato II, punto 1.6, del presente regolamento.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE per accertare la conformità alle specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

Nell’allegato VI sono riportati i parametri di riferimento indicativi per gli scaldacqua e i serbatoi per l’acqua calda con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

1.  

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede a un suo riesame alla luce del progresso tecnologico nel settore degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda e presenta i risultati della revisione al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. In particolare, tale riesame comprende una valutazione di quanto segue:

a) 

l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alle emissioni di gas a effetto serra per quanto riguarda i refrigeranti;

b) 

sulla base dei metodi di misurazione in corso di sviluppo, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile eventualmente introdotte per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi;

c) 

l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per le emissioni di ossidi di azoto;

d) 

l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua appositamente progettati per utilizzare principalmente un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;

e) 

la validità del valore del coefficiente di conversione;

f) 

l’opportunità di una certificazione a opera di terzi.

2.  
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede inoltre a un suo riesame alla luce del progresso tecnologico nel settore degli scaldacqua e presenta i risultati della revisione al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il riesame include solo una valutazione sull’opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile distinte per i diversi tipi di scaldacqua.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

▼C1

1.  
Fino al 26 settembre 2015 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di scaldacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e al livello di potenza sonora.
2.  
Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di scaldacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente alle emissioni di ossidi di azoto.
3.  
Fino al 26 settembre 2017 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di serbatoi per l'acqua calda conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente alle dispersioni.

▼B

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a VI

Ai fini degli allegati da II a VI si intende per:

1) 

«scaldabagno ad accumulo», uno scaldacqua dotato di uno o più serbatoi per l’acqua calda, generatori di calore ed eventuali altre parti, in un unico alloggiamento;

2) 

«profilo di carico», una sequenza determinata di aspirazioni di acqua, come indicato all’allegato III, tabella 1; ogni scaldacqua rispetta almeno un profilo di carico;

3) 

«aspirazione di acqua», una determinata combinazione di flusso idrico utile, temperatura utile dell’acqua, contenuto energetico e temperatura di picco utili, come indicato all’allegato III, tabella 1;

4) 

«flusso idrico utile» (f), il flusso minimo, espresso in litri per minuto, per il quale l’acqua calda contribuisce all’energia di riferimento, come indicato all’allegato III, tabella 1;

5) 

«temperatura utile dell’acqua» (Tm ), la temperatura dell’acqua espressa in gradi Celsius, alla quale l’acqua calda inizia a contribuire all’energia di riferimento, come indicato nell’allegato III, tabella 1;

6) 

«contenuto energetico utile» (Qtap ), il contenuto energetico dell’acqua calda, espresso in kWh, erogato a una temperatura uguale o superiore alla temperatura utile dell’acqua e a flussi idrici pari o superiori al flusso idrico utile, come indicato all’allegato III, tabella 1;

7) 

«contenuto energetico dell’acqua calda», il prodotto della capacità calorifica specifica dell’acqua, della differenza media di temperatura fra l’acqua calda in uscita e l’acqua fredda in entrata e della massa totale di acqua calda prodotta;

8) 

«temperatura di picco» (Tp ), la temperatura minima dell’acqua, espressa in gradi Celsius, da raggiungere durante le aspirazioni di acqua, come indicato all’allegato III, tabella 1;

9) 

«energia di riferimento» (Qref ), la somma del contenuto energetico utile delle aspirazioni di acqua, espresso in kWh, per un dato profilo di carico, come indicato all’allegato III, tabella 1;

10) 

«profilo di carico massimo», il profilo di carico avente la maggiore energia di riferimento che uno scaldacqua può erogare rispettando nel contempo le condizioni di temperatura e di flusso del profilo in questione;

11) 

«profilo di carico dichiarato», il profilo di carico applicato ai fini di verifica della conformità;

12) 

«consumo quotidiano di energia elettrica» (Qelec ), il consumo di elettricità nell’arco di 24 ore consecutive con il profilo di carico dichiarato, espresso in kWh in termini di energia finale;

13) 

«consumo quotidiano di combustibile» (Qfuel ), il consumo di combustibile nell’arco di 24 ore consecutive con il profilo di carico dichiarato, espresso in kWh in termini di GCV;

14) 

«potere calorifico superiore» (gross calorific value, GCV), il quantitativo totale di calore emesso da un’unità di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantitativo comprende il calore di condensazione di eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell’eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;

15) 

«controllo intelligente», un dispositivo che adatta automaticamente il processo di riscaldamento dell’acqua alle condizioni di utilizzo individuale al fine di ridurre il consumo energetico;

16) 

«conformità del controllo intelligente» (smart), la misura in cui uno scaldacqua dotato di controlli intelligenti soddisfa il criterio di cui all’allegato IV, punto 4;

17) 

«fattore di controllo intelligente» (SCF), il guadagno in termini di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua dovuto al controllo intelligente alle condizioni di cui all’allegato III, punto 3;

18) 

«consumo settimanale di energia elettrica con controlli intelligenti» (Qelec,week,smart ), il consumo settimanale di elettricità di uno scaldacqua, con controllo intelligente attivato, misurato alle condizioni stabilite all’allegato III, parte 3, espresso in kWh in termini di energia finale;

19) 

«consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti» (Qfuel,week,smart ), il consumo settimanale di combustibile di uno scaldacqua, con controllo intelligente attivato, misurato alle condizioni stabilite all’allegato III, parte 3, espresso in kWh in termini di GCV;

20) 

«consumo settimanale di energia elettrica senza controlli intelligenti» (Qelec,week ), il consumo settimanale di elettricità di uno scaldacqua, con controllo intelligente disattivato, misurato alle condizioni stabilite all’allegato III, parte 3, espresso in kWh in termini di energia finale;

21) 

«consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti» (Qfuel,week ), il consumo settimanale di combustibile di uno scaldacqua, con controllo intelligente disattivato, misurato alle condizioni stabilite all’allegato III, parte 3, espresso in kWh in termini di GCV;

22) 

«termine di correzione ambientale» (Qcor ), un termine che tiene conto dell’ubicazione dello scaldacqua in un sito non isotermico, espresso in kWh;

23) 

«dispersione di calore in stand-by» (Pstby ), la dispersione di calore di uno scaldacqua a pompa di calore nei modi di funzionamento in cui non vi è richiesta di calore, espresso in kW;

24) 

«acqua mista a 40 °C» (V40), il quantitativo di acqua a 40 °C avente lo stesso contenuto di calore (entalpia) dell’acqua calda erogata a oltre 40 °C all’uscita dello scaldacqua, espresso in litri;

25) 

«condizioni climatiche medie», le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare globale peculiari della città di Strasburgo;

26) 

«consumo energetico annuo» (Qtota ), il consumo energetico annuo di uno scaldacqua solare, espresso in kWh in termini di energia primaria e/o in kWh in termini di GCV;

27) 

«contributo calorifico non solare annuo» (Qnonsol ), il contributo annuo di elettricità (espresso in kWh in termini di energia primaria) e/o di combustibile (espresso in kWh in termini di GCV) alla produzione utile di calore di uno scaldacqua solare, tenuto conto del quantitativo annuale di calore catturato dal collettore solare e delle dispersioni del serbatoio per l’acqua calda di origine solare;

28) 

«collettore solare», un dispositivo progettato per assorbire l’irraggiamento solare globale e trasferire l’energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore; esso si caratterizza per l’area di apertura del collettore, l’efficienza a dispersione zero, il coefficiente del primo ordine, il coefficiente del secondo ordine e il modificatore dell’angolo di incidenza;

29) 

«irraggiamento solare globale», il tasso di energia solare totale in entrata, sia diretta, sia indiretta, su un piano collettore avente un’inclinazione di 45° orientato a sud sulla superficie terrestre, espresso in W/m2;

30) 

«area di apertura del collettore» (Asol ), l’area massima proiettata attraverso la quale le radiazione solare non concentrata entra nel collettore, espressa in m2;

31) 

«efficienza a carico zero» (η0 ), l’efficienza del collettore solare quando la temperatura del fluido vettore del collettore solare è uguale alla temperatura ambiente;

32) 

«coefficiente del primo ordine» (a1 ), il coefficiente di dispersione di un collettore solare, espresso in W/(m2 K);

33) 

«coefficiente del secondo ordine» (a2 ), il coefficiente che misura la dipendenza dalla temperatura del coefficiente del primo ordine, espresso in W/(m2 K2);

34) 

«modificatore dell’angolo di incidenza» (IAM), il rapporto fra la produzione utile di calore di un collettore solare a un dato angolo di incidenza e la sua produzione utile a un angolo di incidenza di 0°;

35) 

«angolo di incidenza», l’angolo fra la direzione del sole e la direzione perpendicolare all’apertura del collettore solare;

36) 

«serbatoio per l’acqua calda da energia solare», un serbatoio per l’acqua calda che immagazzina l’energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari;

37) 

«efficienza energetica del generatore di calore dello scaldacqua» (ηwh,nonsol ), l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua di un generatore di calore che costituisce parte di uno scaldacqua solare, espressa in %, in condizioni climatiche medie e senza il contributo del calore di origine solare;

38) 

«consumo ausiliario di elettricità» (Qaux ), il consumo annuo di elettricità di uno scaldacqua solare dovuto al consumo energetico della pompa e in stand-by, espresso in kWh in termini di energia finale;

39) 

«consumo energetico della pompa» (solpump), il consumo nominale della pompa elettrica del circuito del collettore di uno scaldacqua solare, espresso in W;

40) 

«consumo elettrico in stand-by» (solstandby), il consumo elettrico nominale di uno scaldacqua solare quando la pompa e il generatore pertinenti sono inattivi, espresso in W.

▼C1

41) 

«modello equivalente», un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello immesso sul mercato dal medesimo produttore che rispetta i requisiti dell'allegato II applicabili in materia di informazione sui prodotti.

▼B




ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEGLI SCALDACQUA

1.1.    Requisiti di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

a) A decorrere dal 26 settembre 2015 l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua degli scaldacqua non può essere inferiore ai valori in appresso:



Profilo di carico dichiarato

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

Inoltre, per gli scaldacqua con valore smart dichiarato uguale a 1: efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua calcolata per smart = 0, sottoposti a prova con il profilo di carico dichiarato

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

b) A decorrere dal 26 settembre 2017 l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua degli scaldacqua non può essere inferiore ai valori in appresso:



Profilo di carico dichiarato

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

Inoltre, per gli scaldacqua con valore smart dichiarato uguale a 1: efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua calcolata per smart = 0, sottoposti a prova con il profilo di carico dichiarato

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

c) A decorrere dal 26 settembre 2018 l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua degli scaldacqua non può essere inferiore ai valori in appresso:



Profilo di carico dichiarato

XXL

3XL

4XL

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

60 %

64 %

64 %

1.2.    Requisiti relativi al volume utile degli scaldabagni ad accumulo aventi profili di carico dichiarati 3XS, XXS, XS e S

A decorrere dal 26 settembre 2015:

a) 

per gli scaldabagno ad accumulo aventi il profilo di carico dichiarato 3XS il volume utile non può superare 7 litri;

b) 

per gli scaldabagno ad accumulo aventi i profili di carico dichiarati XXS e XS il volume utile non può superare 15 litri;

c) 

per gli scaldabagno ad accumulo aventi il profilo di carico dichiarato S il volume utile non può superare 36 litri.

1.3.    Requisiti relativi agli scaldabagno ad accumulo per l’acqua mista a 40 °C aventi i profili dichiarati M, L, XL, XXL, 3XL e 4XL

A decorrere dal 26 settembre 2015 il quantitativo di acqua mista a 40 °C non può essere inferiore ai valori in appresso:



Profilo di carico dichiarato

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Acqua mista a 40 °C

65 litri

130 litri

210 litri

300 litri

520 litri

1 040 litri

1.4.    Requisiti relativi al livello di potenza sonora

A decorrere dal 26 settembre 2015 il livello di potenza sonora degli scaldacqua a pompa di calore non può essere superiore ai valori in appresso:



Potenza termica nominale ≤ 6 kW

Potenza termica nominale > 6 kW e ≤ 12 kW

Potenza termica nominale > 12 kW e ≤ 30 kW

Potenza termica nominale > 30 kW e ≤ 70 kW

Livello di potenza sonora (LWA ), all’interno

Livello di potenza sonora (LWA), all’esterno

Livello di potenza sonora (LWA ), all’interno

Livello di potenza sonora (LWA), all’esterno

Livello di potenza sonora (LWA ), all’interno

Livello di potenza sonora (LWA), all’esterno

Livello di potenza sonora (LWA ), all’interno

Livello di potenza sonora (LWA), all’esterno

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.    Requisiti relativi alle emissioni di ossidi di azoto

a) A decorrere dal 26 settembre 2018 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, degli scaldacqua non possono essere superiori ai valori in appresso:

— 
scaldacqua convenzionali che utilizzano combustibili gassosi: combustibile di alimentazione pari a 56 mg/kWh in termini di GCV,
— 
scaldacqua convenzionali che utilizzano combustibili liquidi: combustibile di alimentazione pari a 120 mg/kWh in termini di GCV,
— 
scaldacqua a pompa di calore a combustione esterna che utilizzano combustibili gassosi e scaldacqua solari a combustibili gassosi: combustibile di alimentazione pari a 70 mg/kWh in termini di GCV,
— 
scaldacqua a pompa di calore a combustione esterna che utilizzano combustibili liquidi e scaldacqua solari a combustibili liquidi: combustibile di alimentazione pari a 120 mg/kWh in termini di GCV,
— 
scaldacqua a pompa di calore con dispositivi a combustione interna che utilizzano combustibili gassosi: combustibile di alimentazione pari a 240 mg/kWh in termini di GCV,
— 
scaldacqua a pompa di calore con dispositivi a combustione interna che utilizzano combustibili liquidi: combustibile di alimentazione pari a 420 mg/kWh in termini di GCV.

1.6.    Requisiti relativi alle informazioni di prodotto per gli scaldacqua

A decorrere dal 26 settembre 2015 i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali, i siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti, dei loro rappresentanti e degli importatori autorizzati e la documentazione tecnica ai fini della valutazione di verifica della conformità a norma dell’articolo 4 presentano i seguenti elementi:

a) 

le informazioni che identificano il/i modello/i, compresi i modelli equivalenti;

b) 

i risultati delle misurazioni per i parametri tecnici di cui all’allegato III, punto 6;

c) 

i risultati dei calcoli per i parametri tecnici di cui all’allegato IV, punto 2;

d) 

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione dello scaldacqua;

e) 

per i generatori di calore e gli alloggiamenti per scaldacqua destinati ad essere attrezzati con i generatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili agli scaldacqua e, se necessario, l’elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante;

f) 

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.

2.   SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI SERBATOI PER L’ACQUA CALDA

2.1.    Requisiti relativi alle dispersioni

A decorrere dal 26 settembre 2017 la dispersione S dei serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile V, espresso in litri, non può essere superiore al seguente valore:

image

2.2.    Requisiti relativi alle informazioni di prodotto per i serbatoi per l’acqua calda

A decorrere dal 26 settembre 2015 i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali, i siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti, dei loro rappresentanti e degli importatori autorizzati e la documentazione tecnica ai fini della valutazione di verifica della conformità a norma dell’articolo 4 presentano i seguenti elementi:

a) 

le informazioni che identificano il/i modello/i, compresi i modelli equivalenti;

b) 

i risultati delle misurazioni dei parametri tecnici di cui all’allegato III, punto 7;

c) 

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione del serbatoio per l’acqua calda;

d) 

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.




ALLEGATO III

Misurazioni

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni sono effettuate secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o secondo altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Esse soddisfano le condizioni e i parametri tecnici di cui ai punti da 2 a 7.

2.

CONDIZIONI GENERALI DI PROVA DEGLI SCALDACQUA

a) le misurazioni sono effettuate avvalendosi dei profili di carico di cui alla tabella 1;

b) le misurazioni sono effettuate con un ciclo di misurazioni di 24 ore, conforme a quanto segue:

— 
dalle 00:00 alle 06:59: nessuna aspirazione di acqua,
— 
dalle 07:00: aspirazioni di acqua conformi al profilo di carico dichiarato,
— 
dall’ultima aspirazione di acqua fino alle 24:00: nessuna aspirazione di acqua;

c) il profilo di carico dichiarato corrisponde al profilo di carico massimo o al profilo di carico immediatamente inferiore;

d) tutti i generatori di calore progettati per gli scaldacqua e tutti gli alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori di calore sono sottoposti a prova rispettivamente con un alloggiamento per lo scaldacqua e un generatore di calore;

e) gli scaldacqua che rientrano nella categoria degli scaldacqua funzionanti in ore vuote sono alimentati per un periodo massimo di otto ore consecutive tra le 22:00 e le 07:00 con ciclo di 24 ore. Al termine del ciclo di 24 ore gli scaldacqua sono alimentati fino al termine della fase.

Tabella 1

Profilo di carico degli scaldacqua



h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100



h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07



h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

24,53

46,76

93,52

3.

CONDIZIONI DI PROVA PER LA CONFORMITÀ DEL CONTROLLO INTELLIGENTE (SMART) DEGLI SCALDACQUA

Se il produttore ritiene opportuno dichiarare il valore smart uguale a 1, le misurazioni del consumo settimanale di elettricità e/o combustibile, con o senza controlli intelligenti, sono effettuate avvalendosi di un ciclo di misurazione di due settimane, come segue:

— 
giorni da 1 a 5: sequenza casuale di profili di carico scelti dal profilo di carico dichiarato e il profilo di carico immediatamente inferiore a esso, con il controllo intelligente disattivato,
— 
giorni 6 e 7: nessuna aspirazione di acqua, con il controllo intelligente disattivato,
— 
giorni da 8 a 12: ripetizione della stessa sequenza applicata nei giorni da 1 a 5, con il controllo intelligente attivato,
— 
giorni 13 e 14: nessuna aspirazione di acqua, con il controllo intelligente attivato,
— 
la differenza fra il contenuto energetico utile misurato durante i giorni da 1 a 7 e il contenuto energetico utile misurato durante i giorni da 8 a 14 non può superare del 2 % il Qref del profilo di carico dichiarato.

4.

CONDIZIONI DI PROVA DEGLI SCALDACQUA SOLARI

Il collettore solare, il serbatoio per l’acqua calda di origine solare, la pompa del circuito (se pertinente) e il generatore di calore sono sottoposti a prova separatamente. Se il collettore solare e il serbatoio per l’acqua calda di origine solare non possono essere sottoposti a prova separatamente, sono sottoposti a prova congiuntamente. Il generatore di calore è sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2 del presente allegato.

I risultati sono utilizzati per i calcoli di cui all’allegato IV, punto 3, lettera b), alle condizioni stabilite alle tabelle 2 e 3. Ai fini della determinazione di Qtota , l’efficienza del generatore di calore che si avvale dell’effetto Joule negli elementi di resistenza elettrica è ipotizzata uguale a 100/CC.

5.

CONDIZIONI DI PROVA DEGLI SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
— 
Gli scaldacqua a pompa di calore sono sottoposti a prova alle condizioni di cui alla tabella 4,
— 
gli scaldacqua a pompa di calore che fanno uso di aria espulsa per ventilazione come fonte di calore sono sottoposti a prova alle condizioni di cui alla tabella 5.



Tabella 2

Temperatura media diurna [°C]

 

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Condizioni climatiche medie

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2



Tabella 3

Irraggiamento solare globale medio [W/m2]

 

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Condizioni climatiche medie

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56



Tabella 4

Condizioni nominali standard per gli scaldacqua a pompa di calore, temperature espresse in temperature dell’aria a bulbo secco (temperatura dell’aria a bulbo umido fra parentesi)

Fonte di calore

Aria esterna

Aria interna

Aria espulsa

Salamoia

Acqua

Temperatura

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(massimo + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (entrata)/– 3 °C (uscita)

+ 10 °C (entrata)/+ 7 °C (uscita)



Tabella 5

Quantitativo massimo di aria espulsa per ventilazione [m3/h], a una temperatura di 20 °C con un tasso di umidità pari a 5,5 g/m3

Profilo di carico dichiarato

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Quantitativo massimo di aria espulsa per ventilazione

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.

PARAMETRI TECNICI RELATIVI AGLI SCALDACQUA

I seguenti parametri afferenti agli scaldacqua sono determinati nel modo indicato:

a) 

il consumo quotidiano di energia elettrica Qelec, in kWh, arrotondato al terzo decimale;

b) 

il profilo di carico dichiarato, espresso dalla lettera corrispondente a norma della tabella 1 del presente allegato;

c) 

il livello di potenza sonora LWA , all’interno, in dB, arrotondato alla cifra intera più vicina (se pertinente per gli scaldacqua a pompa di calore);

inoltre, per gli scaldacqua che utilizzano combustibili fossili o da biomassa:

d) 

il consumo quotidiano di combustibile Qfuel , in kWh in termini di GCV, arrotondato al terzo decimale;

e) 

le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, in mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV, arrotondato alla cifra intera più vicina;

inoltre, per gli scaldacqua per i quali il valore smart è dichiarato uguale a 1:

f) 

il consumo quotidiano di combustibile con controlli intelligenti Qfuel,week,smart , in kWh in termini di GCV, arrotondato al terzo decimale;

g) 

il consumo settimanale di elettricità con controlli intelligenti Qelec,week,smart , in kWh, arrotondato al terzo decimale;

h) 

il consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti Qfuel,week , in kWh in termini di GCV, arrotondato al terzo decimale;

i) 

il consumo settimanale di elettricità senza controlli intelligenti Qelec,week , in kWh, arrotondato al terzo decimale;

inoltre, per gli scaldabagno ad accumulo aventi profili di carico dichiarati 3XS, XXS e XS:

j) 

il volume utile V, in litri, arrotondato al primo decimale;

inoltre, per gli scaldabagno ad accumulo aventi profili di carico dichiarati M, L, XL, XXL, 3XL e 4XL:

k) 

l’acqua mista a 40 °C V40 in litri, arrotondata alla cifra intera più vicina;

inoltre, per gli scaldacqua solari:

l) 

l’area di apertura del collettore Asol , in m2, arrotondata al secondo decimale;

m) 

l’efficienza a carico zero η0 , arrotondata al terzo decimale;

n) 

il coefficiente del primo ordine a1 , in W/(m2 K), arrotondato al secondo decimale;

o) 

il coefficiente del secondo ordine a2 , in W/(m2 K2), arrotondato al terzo decimale;

p) 

il modificatore dell’angolo di incidenza IAM, arrotondato al secondo decimale;

q) 

il consumo energetico della pompa solpump, in W, arrotondato al secondo decimale;

r) 

il consumo energetico in stand-by solstandby, in W, arrotondato al secondo decimale;

inoltre, per gli scaldacqua a pompa di calore:

s) 

il livello di potenza sonora LWA , all’esterno, in dB, arrotondato alla cifra intera più vicina.

7.

PARAMETRI TECNICI RELATIVI AI SERBATOI PER L’ACQUA CALDA

I seguenti parametri afferenti ai serbatoi per l’acqua calda sono stabiliti nel modo indicato:

a) 

il volume utile V, in litri, arrotondato al primo decimale;

b) 

la dispersione S, in W, arrotondata al primo decimale.




ALLEGATO IV

Calcoli

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o secondo altri metodi pertinenti di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Essi soddisfano i parametri tecnici e i calcoli di cui ai punti da 2 a 5.

I parametri tecnici usati nei calcoli sono misurati conformemente all’allegato III.

2.

PARAMETRI TECNICI RELATIVI AGLI SCALDACQUA

Per gli scaldacqua si calcolano i seguenti parametri in condizioni climatiche medie:

a) 

l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ηwh , in %, arrotondata al primo decimale;

inoltre per gli scaldacqua solari in condizioni climatiche medie:

b) 

il contributo calorifico non solare annuo Qnonsol , in kWh in termini di energia primaria per l’elettricità e/o in kWh in termini di GCV per i combustibili, arrotondato al primo decimale;

c) 

l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua del generatore di calore ηwh,nonsol , in %, arrotondata al primo decimale;

d) 

il consumo ausiliario di elettricità Qaux , in kWh, arrotondato al primo decimale.

3.

CALCOLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA ηwh

a) Scaldacqua convenzionali e a pompa di calore

L’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua è calcolata come segue:

image

Per gli scaldacqua a pompa di calore ad acqua o ad acqua/salamoia, si tiene conto del consumo di elettricità di una o più pompe per acque sotterranee.

b) Scaldacqua solari

L’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua è calcolata come segue:

image

dove:

image

4.

DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI CONTROLLO INTELLIGENTE SCF E DELLA CONFORMITÀ DEL CONTROLLO INTELLIGENTE smart

a) Il fattore di controllo intelligente è calcolato come segue:

image

b) Se SCF ≥ 0,07, il valore smart è uguale a 1. In tutti gli altri casi, il valore smart è 0.

5.

DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI CORREZIONE AMBIENTALE Qcor

Il termine di correzione ambientale è calcolato come segue:

a) 

per gli scaldacqua convenzionali elettrici:

image

b) 

per gli scaldacqua convenzionali a combustibile:

image

c) 

per gli scaldacqua a pompa di calore:

image

dove:

i valori k per ciascun profilo di carico figurano alla tabella 6.



Tabella 6

Valori k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

▼M1




ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1) 

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2) 

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) 

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b) 

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c) 

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(3) 

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4) 

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5) 

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(6) 

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7) 

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.



Tabella 7

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo quotidiano di energia elettrica, Qelec

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Livello di potenza sonora, LWA , all'interno e/o all'esterno

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB.

Consumo quotidiano di combustibile, Qfuel

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.

Consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti, Qfuel,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di energia elettrica con controlli intelligenti, Qelec,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti, Qfuel,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di energia elettrica senza controlli intelligenti, Qelec,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Volume utile, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Acqua mista a 40 °C, V40

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Area di apertura del collettore, Asol

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Consumo energetico della pompa, solpump

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo energetico in stand-by, solstandby

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Dispersione, S

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

▼B




ALLEGATO VI

Parametri di riferimento indicativi di cui all’articolo 6

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli scaldacqua e per i serbatoi per l’acqua calda in termini di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, di livello di potenza sonora, di dispersione e di emissioni di ossidi di azoto è stata identificata nei seguenti valori:

1. 

VALORI DI RIFERIMENTO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA DEGLI SCALDACQUA:



Profilo di carico dichiarato

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

2. 

VALORI DI RIFERIMENTO PER IL LIVELLO DI POTENZA SONORA (LWA ), ALL’ESTERNO, DEGLI SCALDACQUA A POMPA DI CALORE AVENTI:

a) 

potenza termica nominale ≤ 6 kW: 39 dB;

b) 

potenza termica nominale > 6 kW e ≤ 12 kW: 40 dB;

c) 

potenza termica nominale > 12 kW e ≤ 30 kW: 41 dB;

d) 

potenza termica nominale > 30 kW e ≤ 70 kW: 67 dB.

3. 

VALORE DI RIFERIMENTO PER LA DISPERSIONE DEI SERBATOI PER L’ACQUA CALDA AVENTI UN VOLUME UTILE V, ESPRESSO IN LITRI:

image

4. 

VALORE DI RIFERIMENTO PER LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO, ESPRESSE IN DIOSSIDO DI AZOTO, DEGLI SCALDACQUA CONVENZIONALI A COMBUSTIBILI GASSOSI:

35 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV

I valori di riferimento di cui ai punti 1, 2 e 4 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un dato scaldacqua.



( 1 )  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

( 2 ) Cfr. pag. 136 della presente Gazzetta ufficiale.

( 3 )  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

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