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Document E2000J0006
EFTA Court - Advisory Opinion of the Court of 14 June 2001 in Case E-6/00 (Request for an Advisory Opinion from the Administrative Court for the Principality of Liechtenstein): Dr Jürgen Tschannett (Right of establishment — Single practice rule — Justification by overriding reasons of general interest) (Pursuant to Article 27(5) of the Rules of Procedure only the English and German texts are authentic)
Corte EFTA - Parere consultivo della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett (Diritto di stabilimento — Regola dello studio professionale unico — Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale) (Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)
Corte EFTA - Parere consultivo della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett (Diritto di stabilimento — Regola dello studio professionale unico — Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale) (Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)
GU C 237 del 23.8.2001, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Corte EFTA - Parere consultivo della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett (Diritto di stabilimento — Regola dello studio professionale unico — Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale) (Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)
Gazzetta ufficiale n. C 237 del 23/08/2001 pag. 0004 - 0004
Parere consultivo della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett Diritto di stabilimento - Regola dello studio professionale unico - Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale (Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede) (2001/C 237/05) Nella causa E-6/00: richiesta presentata alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), di un parere consultivo nella causa pendente davanti a quest'ultimo del dott. Jürgen Tschannett, sull'interpretazione dell'articolo 31 dell'accordo SEE, la Corte, composta da: Thór Vilhjálmsson, presidente, Carl Baudenbacher e Per Tresselt (giudice relatore), giudici; e Gunnar Selvik, cancelliere, ha emesso parere consultivo il 14 giugno 2001, il cui dispositivo recita: La disposizione normativa nazionale di una parte contraente dell'accordo SEE che prevede che un medico non possa esercitare in più di uno studio professionale, a prescindere dalla sua dislocazione, è incompatibile con l'articolo 31 dell'accordo SEE.