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Document E1996J0003
ADVISORY OPINION OF THE COURT 14 March 1997 (Council Directive 77/187/EEC - transfer of part of a business)
PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE del 14 marzo 1997 (Direttiva 77/187/CEE del Consiglio - Trasferimento di imprese)
PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE del 14 marzo 1997 (Direttiva 77/187/CEE del Consiglio - Trasferimento di imprese)
GU C 136 del 1.5.1997, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE del 14 marzo 1997 (Direttiva 77/187/CEE del Consiglio - Trasferimento di imprese)
Gazzetta ufficiale n. C 136 del 01/05/1997 pag. 0007 - 0007
PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE del 14 marzo 1997 (Direttiva 77/187/CEE del Consiglio - Trasferimento di imprese) (97/C 136/06) Nella causa E-3/96: DOMANDA di parere consultivo, proposta dalla Gulating lagmannsrett (Corte di appello di Gulating), a norma dell'articolo 34 dell'accordo tra Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di sorveglianza e di una Corte di giustizia, nella causa dinanzi ed essa pendente tra Tor Angeir Ask e altri e ABB Offshore Technology AS e Aker Offshore Partner AS sull'interpretazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Per i motivi suesposti, LA CORTE in risposta alle domande dinanzi ad essa proposte dalla Gulating lagmannsrett, con ordinanza 21 maggio 1996, ha formulato il seguente parere consultivo, sul primo e sul secondo quesito congiuntamente considerati: 1. L'articolo 1, paragrafo 1 dell'atto di cui al punto 23 dell'allegato XVIII all'accordo SEE (direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che esso può effettivamente applicarsi ad una situazione in cui un contratto a tempo determinato vertente su lavori di manutenzione su piattaforme petrolifere venga a scadere e l'imprenditore stipuli un nuovo contratto a tempo determinato con un altro contraente. Tuttavia, l'articolo non si applica qualora non vi sia trasferimento di una considerevole parte di beni materiali o immateriali, ivi compresi gli impianti essenziali, né si applica alla rilevazione o alla riassunzione di una parte sostanziale delle forze di lavoro, in termini di numero e di qualifiche, che il predecessore ha specialmente designato ai fini dell'efficiente esecuzione del contratto. 2. Il fatto che una transazione sia soggetta alla direttive sulle forniture pubbliche non osta di per sé a che la direttiva 77/187/CEE del Consiglio sia applicabile al caso di specie. Bjørn HAUG Thór VILHJÁLMSSON Carl BAUDENBACHER Parere pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo in data 14 marzo 1997. Per CHRISTIANSEN Cancelliere Bjørn HAUG