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Document C2012/326/02

    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 391–407 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/391


    CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

    (2012/C 326/02)

    PREAMBOLO 395

    TITOLO I

    DIGNITÀ 396

    TITOLO II

    LIBERTÀ 397

    TITOLO III

    UGUAGLIANZA 399

    TITOLO IV

    SOLIDARIETÀ 401

    TITOLO V

    CITTADINANZA 403

    TITOLO VI

    GIUSTIZIA 405

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA 406

    CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

    CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

    I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

    Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

    A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

    La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

    Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

    Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

    TITOLO I

    DIGNITÀ

    Articolo 1

    Dignità umana

    La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

    Articolo 2

    Diritto alla vita

    1.   Ogni persona ha diritto alla vita.

    2.   Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

    Articolo 3

    Diritto all’integrità della persona

    1.   Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

    2.   Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

    a)

    il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;

    b)

    il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;

    c)

    il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

    d)

    il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

    Articolo 4

    Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

    Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

    Articolo 5

    Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

    1.   Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

    2.   Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

    3.   È proibita la tratta degli esseri umani.

    TITOLO II

    LIBERTÀ

    Articolo 6

    Diritto alla libertà e alla sicurezza

    Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

    Articolo 7

    Rispetto della vita privata e della vita familiare

    Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

    Articolo 8

    Protezione dei dati di carattere personale

    1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

    2.   Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

    3.   Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

    Articolo 9

    Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

    Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

    Articolo 10

    Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

    1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

    2.   Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

    Articolo 11

    Libertà di espressione e d'informazione

    1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

    2.   La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

    Articolo 12

    Libertà di riunione e di associazione

    1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

    2.   I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

    Articolo 13

    Libertà delle arti e delle scienze

    Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

    Articolo 14

    Diritto all'istruzione

    1.   Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

    2.   Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

    3.   La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

    Articolo 15

    Libertà professionale e diritto di lavorare

    1.   Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

    2.   Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

    3.   I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

    Articolo 16

    Libertà d'impresa

    È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

    Articolo 17

    Diritto di proprietà

    1.   Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

    2.   La proprietà intellettuale è protetta.

    Articolo 18

    Diritto di asilo

    Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

    Articolo 19

    Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

    1.   Le espulsioni collettive sono vietate.

    2.   Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

    TITOLO III

    UGUAGLIANZA

    Articolo 20

    Uguaglianza davanti alla legge

    Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

    Articolo 21

    Non discriminazione

    1.   È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

    2.   Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

    Articolo 22

    Diversità culturale, religiosa e linguistica

    L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

    Articolo 23

    Parità tra donne e uomini

    La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

    Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

    Articolo 24

    Diritti del minore

    1.   I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

    2.   In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

    3.   Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

    Articolo 25

    Diritti degli anziani

    L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

    Articolo 26

    Inserimento delle persone con disabilità

    L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

    TITOLO IV

    SOLIDARIETÀ

    Articolo 27

    Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

    Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

    Articolo 28

    Diritto di negoziazione e di azioni collettive

    I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

    Articolo 29

    Diritto di accesso ai servizi di collocamento

    Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

    Articolo 30

    Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

    Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

    Articolo 31

    Condizioni di lavoro giuste ed eque

    1.   Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

    2.   Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

    Articolo 32

    Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

    Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

    I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

    Articolo 33

    Vita familiare e vita professionale

    1.   È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

    2.   Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

    Articolo 34

    Sicurezza sociale e assistenza sociale

    1.   L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

    2.   Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

    3.   Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

    Articolo 35

    Protezione della salute

    Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

    Articolo 36

    Accesso ai servizi d'interesse economico generale

    Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

    Articolo 37

    Tutela dell'ambiente

    Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

    Articolo 38

    Protezione dei consumatori

    Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

    TITOLO V

    CITTADINANZA

    Articolo 39

    Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

    1.   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

    2.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

    Articolo 40

    Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

    Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

    Articolo 41

    Diritto ad una buona amministrazione

    1.   Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

    2.   Tale diritto comprende in particolare:

    a)

    il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

    b)

    il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

    c)

    l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

    3.   Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

    4.   Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

    Articolo 42

    Diritto d'accesso ai documenti

    Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.

    Articolo 43

    Mediatore europeo

    Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

    Articolo 44

    Diritto di petizione

    Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

    Articolo 45

    Libertà di circolazione e di soggiorno

    1.   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

    2.   La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

    Articolo 46

    Tutela diplomatica e consolare

    Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

    TITOLO VI

    GIUSTIZIA

    Articolo 47

    Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

    Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

    Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

    A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

    Articolo 48

    Presunzione di innocenza e diritti della difesa

    1.   Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

    2.   Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

    Articolo 49

    Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

    1.   Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

    2.   Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

    3.   Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

    Articolo 50

    Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

    Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

    Articolo 51

    Ambito di applicazione

    1.   Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

    2.   La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

    Articolo 52

    Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

    1.   Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

    2.   I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

    3.   Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

    4.   Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

    5.   Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

    6.   Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

    7.   I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

    Articolo 53

    Livello di protezione

    Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

    Articolo 54

    Divieto dell'abuso di diritto

    Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

    °

    °°

    Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


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