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Document C2010/290/09

    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio

    GU C 290 del 27.10.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 290/19


    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio

    2010/C 290/09

    CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato I della decisione 2010/638/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (1).

    Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nel summenzionato allegato continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione 2010/638/PESC.

    Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

    Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.


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