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Document C2009/268/07
Canadian geographical indications for wine to be added to Annex III(b) of the Agreement between the European Community and Canada on trade in wine and spirit drinks
Indicazioni geografiche canadesi per i vini da aggiungere all'allegato III, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose
Indicazioni geografiche canadesi per i vini da aggiungere all'allegato III, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose
GU C 268 del 10.11.2009, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/21 |
Indicazioni geografiche canadesi per i vini da aggiungere all'allegato III, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (1)
2009/C 268/07
Ontario
British Columbia
BC Gulf Islands
Vinemount Ridge
Lincoln Lakeshore
Creek Shores
Twenty Mile Bench
Short Hills Bench
Beamsville Bench
Niagara Escarpment
Four Mile Creek
Niagara Lakeshore
Niagara River
St. David's Bench
Niagara-on-the-Lake
L'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose può proseguire o essere rinnovato nonostante la protezione accordata a queste indicazioni geografiche, se tale marchio è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, ove ciò sia previsto dalla normativa pertinente, sul territorio comunitario prima della data della presente pubblicazione, sempreché il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (2) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (3).
In tali casi l'uso delle indicazioni geografiche è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.
(1) GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
(3) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.