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Document C2007/235/47

    Causa T-314/07: Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commissione ed EACEA

    GU C 235 del 6.10.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 235/25


    Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commissione ed EACEA

    (Causa T-314/07)

    (2007/C 235/47)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Simsalagrimm Filmproduktion GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv. D. Reich e D. Sharma)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione Debit Note 20 giugno 2007, n. 3240905584;

    condannare le convenute alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nel 1998 la ricorrente e la Commissione hanno sottoscritto un contratto relativo alla promozione di una serie di cartoni animati computerizzati nell'ambito del programma MEDIA II — Sviluppo e distribuzione (1). Con lettera del 20 giugno 2007 l'EACEA ha preteso dalla ricorrente la restituzione dell'intero importo versato nel contesto di tale contratto. La ricorrente impugna tale decisione con il presente ricorso.

    La ricorrente fa valere in primo luogo che l'EACEA non era formalmente competente ad emanare la decisione impugnata in quanto tale competenza sarebbe spettata sempre alla Commissione.

    La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivare l'atto d'autorità ai sensi dell'art. 256 CE.

    Inoltre, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati, in quanto la sua domanda di accedere agli atti è stata respinta e di conseguenza sarebbe stato ad essa impossibile constatare quale osservazione di fatto sarebbe stata invocata a fondamento della richiesta di pagamento.

    La ricorrente contesta anche che il contratto di promozione non sarebbe stato efficacemente risolto e che non sussisterebbero i presupposti per la sua risoluzione. Essa afferma in tale contesto tra l'altro che la risoluzione del detto contratto nonché la domanda di restituzione della somma di incentivazione corrisposta costituirebbero violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.


    (1)  Decisione del Consiglio 10 luglio 1995, 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321, pag. 25).


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