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Document C2007/069/56

    Causa T-29/07: Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio

    GU C 69 del 24.3.2007, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 69/27


    Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio

    (Causa T-29/07)

    (2007/C 69/56)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Lactalis Gestion Lait SNC e Lactalis Investissements SNC (Laval, Francia) (Rappresentante: A. Philippart, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni del ricorrente

    dichiarare che il comma 1, dell'art. 1 della direttiva 67/227/CEE, chiarito dal quarto considerando, obbliga gli Stati membri a eliminare e sostituire i sistemi di imposte sulla cifra d'affari cumulative a cascata che falsano la concorrenza e ostacolano gli scambi tra Stati membri;

    dichiarare che il comma 3, dell' art. 1 della direttiva 67/227/CEE, chiarito dall'ottavo considerando, vieta agli stati membri (vecchi e nuovi) di mantenere o di istituire misure di compensazione forfetaria all'importazione o all'esportazione a titolo di imposte sulla cifra d'affari per gli scambi tra gli Stati membri;

    dichiarare che l'art. 1 della direttiva 67/227/CEE, sostituisce il sistema di imposta cumulativa a cascata con un sistema comune di IVA e che ormai, il mantenimento o l'istituzione di tasse cumulative a cascata che falsano la concorrenza e ostacolano gli scambi deve essere vietato;

    dichiarare che, contrariamente all'obiettivo che si è fissata, la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, fornisce, abrogando la prima direttiva 67/227/CEE, ad eccezione dell'art. 2 che definisce le caratteristiche dell'IVA, un'immagine incompleta ed erronea della legislazione esistente in materia d'IVA e reca pregiudizio all'armonizzazione delle legislazioni relative alle tasse sulla cifra d'affari;

    dichiarare che, eliminando ogni riferimento al principio del divieto di imposte cumulative a cascata e permettendo così il mantenimento e la reintroduzione delle imposte sulla cifra d'affari suscettibili di falsare la concorrenza e di ostacolare gli scambi tra Stati membri, il Consiglio viola gli obiettivi stabiliti dagli artt. 3 CE e 93 CE e reca pregiudizio direttamente ed individualmente agli interessi delle ricorrenti;

    annullare l'art. 411-1 della direttiva 2006/112/CE nella parte in cui abroga i considerando nn. 4 e 8 e i commi 1 e 3 dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 67/227/CE e viola manifestamente gli artt. 3 CE e 93 CE;

    condannare il Consiglio a rimborsare alle ricorrenti le spese irripetibili del procedimento sostenute nel presente grado di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 411-1 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) nei limiti in cui essa abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (2) che prevede l'eliminazione e vieta il mantenimento o l'istituzione di imposte cumulative a cascata.

    Le ricorrenti sostengono che, adottando una tale direttiva, il Consiglio avrebbe violato gli obiettivi del Trattato espressi agli artt. 3 CE e 93 CE che prevedono l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari. Esse sostengono anche che l'abrogazione della direttiva 67/227/CEE da parte della direttiva 2006/112/CE comporta la rimessa in questione del principio del divieto di imposte cumulative a cascata, che secondo le ricorrenti, per la loro stessa natura, sarebbero atte a falsare le condizioni di concorrenza e ad ostacolare gli scambi tra Stati membri.


    (1)  GU L 347, pag. 1.

    (2)  GU L 71, pag. 1301.


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