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Document C2006/237/06
Case C-293/06: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany) lodged on 3 July 2006 — Deutsche Shell GmbH v Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg
Causa C-293/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht de Hambourg (Germania) il 3 luglio 2006 — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hambourg
Causa C-293/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht de Hambourg (Germania) il 3 luglio 2006 — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hambourg
GU C 237 del 30.9.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 237/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht de Hambourg (Germania) il 3 luglio 2006 — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hambourg
(Causa C-293/06)
(2006/C 237/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nella causa principale
Ricorrente: Deutsche Shell GmbH
Convenuta: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia in contrasto con l'art. 52, in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CE (divenuti art. 43 CE e 48 CE) il fatto che la Repubblica federale di Germania, in qualità di Stato d'origine, considera come parte dell'utile d'impresa una perdita valutaria occorsa ad una società tedesca in occasione del rientro del c.d. capitale iniziale conferito ad un'impresa italiana e, sulla base dell'esenzione prevista dagli artt. 3, nn. 1 e 3, e 11, n. 1, lett. c), della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con l'Italia nel 1925, la esclude dalla base imponibile tedesca, sebbene tale perdita non possa essere calcolata nell'accertamento degli utili d'impresa ai fini dell'imposizione italiana, con la conseguenza che essa non sarà presa in considerazione né nello Stato d'origine, né in quello ospitante. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se sia in contrasto con l'art. 52, in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CE (divenuti art. 43 CE e 48 CE) l'ipotesi che la detta perdita valutaria debba essere compresa nella base imponibile tedesca, ma possa essere dedotta come spesa aziendale nei soli limiti in cui l'impresa avente sede in Italia non abbia realizzato utili esenti. |