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Document C2006/143/22

    Causa C-417/04 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 — Regione Siciliana/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Chiusura di un intervento finanziario — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ente regionale o locale — Atti che riguardano tale ente direttamente e individualmente — Interesse diretto)

    GU C 143 del 17.6.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/12


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 — Regione Siciliana/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-417/04 P) (1)

    (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Chiusura di un intervento finanziario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ente regionale o locale - Atti che riguardano tale ente direttamente e individualmente - Interesse diretto)

    (2006/C 143/22)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentanti: sigg. A. Cingolo e G. Aiello, avvocati dello Stato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. E. de March e L. Flynn, agenti)

    Oggetto

    Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2004, causa T-341/02, Regione Siciliana/Commissione, con cui quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 5 settembre 2002, D (2002) 810439, che chiude l'intervento finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «Autostrada Messina-Palermo»

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

    2)

    La Regione Siciliana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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