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Document C2005/143/71

Causa T-117/05: Ricorso del sig. Andreas Rodenbröker e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 marzo 2005

GU C 143 del 11.6.2005, pp. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/37


Ricorso del sig. Andreas Rodenbröker e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 marzo 2005

(Causa T-117/05)

(2005/C 143/71)

Lingua processuale: il tedesco

Il 9 marzo 2005 il sig. Andreas Rodenbröker, residente in Hövelhof (Germania) e a., rappresentati dall'avv. H. Glatzel, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (1), l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, limitatamente all'inclusione nell'elenco dei seguenti siti:

DE 4117-301 «Sennebäche»

DE 4118-301 «Senne mit Stapellager Senne»

DE 4118-401 «Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald» und

DE 4118-302 «Holter Wald»

nella parte in cui la detta decisione concerne superfici di proprietà dei ricorrenti, o che essi hanno in affitto, o rispetto alle quali essi dispongono della competenza per la pianificazione territoriale;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono proprietari di territori che, in forza della decisione impugnata, sono stati inclusi nell'elenco comunitario dei siti di interesse comunitario in virtù della presenza di habitat naturali e specie tutelati ai sensi della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.

I ricorrenti lamentano che:

la decisione impugnata limita fortemente i loro diritti di proprietà per quanto riguarda la libera disponibilità dei loro terreni;

tale intervento è illegittimo in quanto ha avuto luogo in violazione dei requisiti formali e a seguito di uno sviamento di potere, dato che i presunti habitat naturali e specie animali tutelati in realtà non sono affatto presenti o, in ogni caso, non lo sono in maniera sufficientemente rappresentativa o con una popolazione di dimensioni sufficienti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


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