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Document C2005/132/43

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 15 marzo 2005, nella causa T-29/02: Global Electronic Finance Management (GEF) SA contro Commissione delle Comunità europee («Clausola compromissoria — Inadempimento di un contratto — Domanda riconvenzionale»)

    GU C 132 del 28.5.2005, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 132/24


    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    (Prima Sezione ampliata)

    15 marzo 2005, nella causa T-29/02: Global Electronic Finance Management (GEF) SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

    («Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto - Domanda riconvenzionale»)

    (2005/C 132/43)

    Lingua processuale: l'inglese

    Nella causa T-29/02, Global Electronic Finance Management (GEF) SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti E. Storme e A. Gobien, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e C. Giolito, assistiti dall'avv. J.Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, per un verso, una domanda basata su una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, con cui si chiede la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 40 693 e all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516, e, per altro verso, una domanda riconvenzionale della Commissione con cui quest'ultima chiede che la ricorrente sia condannata a rimborsarle la somma di EUR 273 516, oltre agli interessi di mora al tasso del 7 % annuo a partire dal 1o settembre 2001, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dai sigg. M. Jaeger e P. Mengozzi, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 15 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La domanda della ricorrente intesa ad ottenere, per un verso, il rimborso della somma di 40 693 euro e, per altro verso, l'emissione di una nota di accredito per un importo di 273 516 euro è respinta.

    2)

    La domanda riconvenzionale della Commissione è accolta e, di conseguenza, la ricorrente è condannata a versare alla Commissione la somma di 273 516 euro, aumentata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Belgio, a partire dal 1o settembre 2001 e sino al completo pagamento del debito.

    3)

    La ricorrente è condannata alle spese.


    (1)  GU C 118 del 18.5.2002.


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