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Document C2004/201/37

    Causa T-177/04: Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004

    GU C 201 del 7.8.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 201/17


    Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004

    (Causa T-177/04)

    (2004/C 201/37)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 14 maggio 2004, la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Cook, S. Dolan e J. Parker, solicitors, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2004 (Caso n. IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione, a determinate condizioni, ai sensi degli artt. 6, n. 1, lett. b), e 6, n. 2, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 (1),

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Nella decisione impugnata la Commissione ha concluso che la fusione tra le compagnie Air France e Klm avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante su un totale di 14 rotte aeree da città a città. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune solo a condizione che le parti rispettino gli accordi assunti.

    La ricorrente, a sua volta una compagnia aerea, chiede l'annullamento di tale decisione invocando diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione. In particolare sostiene che la Commissione non ha considerato correttamente i seguenti elementi:

    l'aumento della posizione dominante dell'entità oggetto di fusione su rotte in cui non vi era sovrapposizione tra Air France e Klm;

    se la fusione creasse o rafforzasse una posizione dominante sul mercato dell'acquisto di servizi aeroportuali;

    gli effetti della fusione sulla concorrenza potenziale.

    Sostiene, inoltre, che la Commissione non ha adeguatamente giustificato la sua conclusione secondo cui gli aeroporti «Charles de Gaulle» e «Orly» di Parigi erano sostituibili. Infine, considera che gli impegni delle parti erano manifestamente inadeguati a ripristinare una situazione di effettiva concorrenza in mercati in cui erano sorte concentrazioni dominanti e che la Commissione, nell'accettarli, ha commesso un errore di valutazione.


    (1)   GU 1990, L 257, pag. 13.


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