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Document C2004/201/03

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2004 nel procedimento C-49/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH («Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Segni suscettibili di costituire un marchio — Combinazioni cromatiche — Colori blu e giallo per taluni prodotti dell'edilizia»)

    GU C 201 del 7.8.2004, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 201/2


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    24 giugno 2004

    nel procedimento C-49/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH (1)

    («Marchi - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 89/104/CEE - Segni suscettibili di costituire un marchio - Combinazioni cromatiche - Colori blu e giallo per taluni prodotti dell'edilizia»)

    (2004/C 201/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»

    Nel procedimento C-49/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania) nel procedimento promosso dalla Heidelberger Bauchemie GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    Colori o combinazioni cromatiche, disegnati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nella misura in cui:

    sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o combinazioni cromatiche si presentano effettivamente come un segno e

    la domanda di registrazione comporti una disposizione sistematica che associa i colori considerati in modo predeterminato e costante.

    Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della detta direttiva, occorre anche che l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta soddisfi le altre condizioni previste, in particolare all'art. 3 della stessa direttiva, per essere registrata come marchio per i prodotti o servizi dell'impresa che ne richiede la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l'uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame deve anche tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.


    (1)   GU C 131 dell'1.6.2002.


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