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Document 92003E001604

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1604/03 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Virus di polmonite atipica (SARS).

OJ C 280E, 21.11.2003, p. 159–159 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E1604

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1604/03 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Virus di polmonite atipica (SARS).

Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0159 - 0159


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1604/03

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(6 maggio 2003)

Oggetto: Virus di polmonite atipica (SARS)

Dal mese di febbraio la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) suscita preoccupazioni a livello mondiale.

All'inizio di aprile i casi sospetti nel mondo erano 2223, di cui 78 mortali. In Europa sono stati identificati 5 casi sospetti in Germania, 8 in Italia, 3 nel Regno Unito, due in Irlanda uno in Francia e uno in Belgio (nessuno mortale).

Secondo le più recenti informazioni del Ministero della sanità cinese la SARS avrebbe causato nel paese la morte di altre nove presone e 203 nuovi casi sospetti (95 registrati a Pechino). Il numero totale dei casi in Cina è ora salito a 3 117, mentre i decessi sono passati da 131 a 140 (di cui 59 a Pechino).

Gli antibiotici utilizzati per combattere l'infezione nella sua forma più grave sono risultati inefficaci, e per il momento non sono ancora disponibili farmaci antivirali (si parla di almeno un anno di tempo).

Gli Stati membri si sono attivati al fine di rafforzare le misure sanitarie di prevenzione, in Italia ad esempio in tutti gli scali aerei oltre al modulo che le persone provenienti dai paesi a rischio dovranno riempire, ci sarà un colloquio diretto da parte dei medici accompagnati da interpreti.

Ciò premesso, può la Commissione rendere noto:

1. come intende intervenire attivamente e tempestivamente al fine di adottare misure volte a coordinare a livello europeo le azioni di prevenzione, di gestione e monitoraggio del virus,

2. perché non propone la creazione di un centro europeo di lotta contro le malattie così come indicato dal Commissario Byrne nel suo intervento al Parlamento europeo lo scorso 7 aprile 2003,

3. se non ritiene opportuno effettuare il coordinamento dei controlli da attuare sempre più rigorosamente da parte delle compagnie aeree che effettuano voli a destinazione di aeroporti dell'UE a partire dalla Cina, da Hong Kong, da Taiwan da Singapore e del Canada, (il controllo ad esempio della temperatura corporea dei passeggeri in partenza dalle zone a rischio e al loro arrivo in Europa ed eventuale quarantena dei casi sospetti) ed invitare gli Stati non membri dell'Unione europea ad organizzare gli stessi controlli?

Risposta comunedata dal sig. Byrne in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-1521/03, E-1547/03, P-1604/03, E-1613/03 e E-1617/03

(10 giugno 2003)

La Commissione ha assunto un ruolo attivo e di rilievo nella lotta alla diffusione dell'epidemia di SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Severa).

Come recentemente affermato dal Consiglio sulla SARS, il 6 maggio 2003, tale impegno è stato assunto grazie alla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità, istituita dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento e del Consiglio, del 24 settembre 1998(1), che ha fornito una base molto efficace sia per la diffusione rapida delle informazioni all'interno dell'Unione che per l'attuazione di una reazione coordinata, a cui hanno partecipato i paesi dello spazio economico europeo e dell'associazione europea di libero scambio (SEE/EFTA), nonché i paesi candidati, in collaborazione con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La Commissione è, inoltre, in contatto continuo con le linee aeree europee e le associazioni degli aeroporti, impegnata nel sollecitare lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulla SARS. È stato chiesto ai rappresentanti dell'industria del trasporto aereo quali sono le loro aspettative riguardo ad un coordinamento a livello europeo, fermo restando l'obbligo di attenersi alle disposizioni dell'OMS sotto la supervisione delle autorità sanitarie nazionali.

Il Consiglio, durante la riunione straordinaria sulla SARS, in linea di massima ha convenuto con l'orientamento elaborato dalla Commissione in collaborazione con il comitato della rete di sorveglianza epidemiologica.

Benché l'applicazione di misure di sicurezza sia di competenza degli Stati membri, le azioni immediate e future saranno incentrate su:

- l'individuazione rapida di tutti i casi sospetti di SARS attraverso un'accurata sorveglianza;

- la protezione dei soggetti a rischio di infezione tramite un efficace isolamento dei malati di SARS negli ospedali, senza tralasciare le misure per proteggere il personale sanitario;

- una particolare attenzione al trasporto aereo, che è stato un fattore determinante della diffusione del virus, in particolare tramite uno screening standardizzato dei passeggeri in partenza dalle aeree infette, la diffusione di annunci a bordo dei mezzi di trasporto e un'efficace informazione ai porti d'entrata dalle zone contagiate;

- l'importanza della sensibilizzazione del pubblico e dei professionisti, nonché la necessità di una tempestiva ed accurata condivisione delle informazioni con altri paesi, in particolare quelli del SEE/EFTA, con i nuovi paesi aderenti e con quelli candidati, nonché con l'OMS. La cooperazione dovrebbe altresì essere sviluppata in collaborazione con altri partner, quali le compagnie aeree.

Il Consiglio ha anche preso nota dell'intenzione, manifestata dalla Commissione, di proporre il progetto di creazione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Trattandosi di controlli alle frontiere esterne, ogni Stato membro deve effettuarli in conformità con le disposizioni del capitolo 2 del titolo II della Convenzione di applicazione di Schengen, in particolare l'art. 5, che elenca le condizioni per autorizzare l'ingresso ai cittadini provenienti dai paesi terzi. La corretta applicazione di tali disposizioni è sufficiente a garantire un livello di sicurezza adeguato ai paesi della zona Schengen senza che si rendano necessarie ulteriori misure di controllo alle frontiere esterne per far fronte alle circostanze attuali.

Per quanto riguarda l'eventuale reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, è opportuno sottolineare che spetta agli Stati membri giudicare l'utilità di una tale decisione, in conformità con l'art. 2, paragrafo 2, della convenzione di applicazione di Schengen. Tuttavia, dal momento che la fonte del problema in oggetto si trova nei paesi terzi, la Commissione ritiene che la corretta applicazione delle disposizioni in materia di controlli alle frontiere esterne dovrebbe rivelarsi sufficiente.

(1) GU L 268 del 3/10/1998.

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