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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 91999E002780

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2780/99 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Misure a sostegno dei prezzi delle arance da succo in Grecia.

    GU C 280E del 3.10.2000, S. 127–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Website des Europäischen Parlaments.

    91999E2780

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2780/99 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Misure a sostegno dei prezzi delle arance da succo in Grecia.

    Gazzetta ufficiale n. 280 E del 03/10/2000 pag. 0127 - 0127


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2780/99

    di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

    (18 gennaio 2000)

    Oggetto: Misure a sostegno dei prezzi delle arance da succo in Grecia

    Il sostegno destinato alle arance da succo è stato ridotto del 30 % a seguito del superamento del vigente limite di trasformazione di 1.189.000 tonnellate, deciso dalla Commissione per il periodo 1999-2000. Ci si aspetta che tale riduzione porti ad un'ulteriore diminuzione del reddito dei produttori dal momento che i prezzi stabiliti non coprono i costi di produzione, mentre anche nei contratti conclusi con l'industria il prezzo commerciale è estremamente basso.

    Il limite di 1.189.000 tonnellate fissato per l'imposizione di sanzioni alla produzione di arance è stato calcolato basandosi su anni durante i quali, per diverse circostanze, sono state prodotte quantità commerciali eccezionalmente basse e chiaramente non corrisponde ai reali livelli di produzione, come ha riconosciuto anche il Parlamento europeo (seduta del 14.4.1999), che ha proposto di portare tale soglia a 1.665.000 tonnellate. In considerazione di quanto precede, intende la Commissione fissare un massimale più alto per le arance destinate alla trasformazione, onde limitare le sanzioni e, in primo luogo, tutelare il reddito dei produttori?

    Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

    (15 febbraio 2000)

    I produttori di agrumi devono ricavare il loro reddito dalla vendita dei loro prodotti sia freschi che trasformati. L'aiuto alla trasformazione costituisce un'integrazione di tale reddito.

    Il limite per le arance fissato dal Consiglio è stato calcolato sulla base dei quantitativi trasformati in passato con l'aiuto comunitario.

    Il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(1), prevede che la Commissione presenti al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regime, corredata, se necessario, da adeguate proposte. La Commissione esaminerà il livello del massimale per le arance nel quadro di tale relazione.

    (1) GU L 297 del 21.11.1996.

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