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Document 62022TN0056
Case T-56/22: Action brought on 26 January 2022 — United Kingdom v Commission
Causa T-56/22: Ricorso proposto il 26 gennaio 2022 — Regno Unito / Commissione
Causa T-56/22: Ricorso proposto il 26 gennaio 2022 — Regno Unito / Commissione
GU C 158 del 11.4.2022, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 158 del 11.4.2022, p. 8–9
(GA)
11.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 158/11 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2022 — Regno Unito / Commissione
(Causa T-56/22)
(2022/C 158/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Baxter, agente, e T. Buley, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2019 della convenuta (1), nella misura in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dal ricorrente a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per carenza nella definizione di «agricoltore in attività — imprese collegate», e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull’errata interpretazione, da parte della convenuta, dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (2). Secondo il ricorrente, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 riguarda solo i pagamenti diretti ad agricoltori (come definiti all’articolo 4 del citato regolamento) che gestiscono essi stessi l’infrastruttura o i servizi rilevanti. Il ricorrente sostiene che la convenuta ha errato in quanto:
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i. La lettera e il senso dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non comportano il divieto di pagamenti nei confronti di un agricoltore per il mero fatto che un soggetto collegato intraprenda un’attività compresa nella lista negativa di tale articolo. |
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ii. Non esiste alcun fondamento finalistico o teleologico per l’interpretazione della Commissione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la quale non è in linea con le finalità di tale articolo. |
(2) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).