Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0706

    Causa C-706/22, Konzernbetriebsrat: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht - Germania) – Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG / Vorstand der O Holding SE [Rinvio pregiudiziale – Società europea – Regolamento (CE) n. 2157/2001 – Articolo 12, paragrafo 2 – Coinvolgimento dei lavoratori – Registrazione della società europea – Presupposti – Previo svolgimento della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui alla direttiva 2001/86/CE – Società europea costituita e registrata senza lavoratori divenuta la società madre di affiliate che impiegano lavoratori – Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione – Insussistenza – Articolo 11 – Ricorso abusivo a una società europea – Privazione dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento – Divieto]

    GU C, C/2024/3883, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3883/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3883/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/3883

    1.7.2024

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht - Germania) – Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG / Vorstand der O Holding SE

    (Causa C-706/22  (1) , Konzernbetriebsrat)

    (Rinvio pregiudiziale - Società europea - Regolamento (CE) n. 2157/2001 - Articolo 12, paragrafo 2 - Coinvolgimento dei lavoratori - Registrazione della società europea - Presupposti - Previo svolgimento della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui alla direttiva 2001/86/CE - Società europea costituita e registrata senza lavoratori divenuta la società madre di affiliate che impiegano lavoratori - Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione - Insussistenza - Articolo 11 - Ricorso abusivo a una società europea - Privazione dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento - Divieto)

    (C/2024/3883)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

    Convenuto: Vorstand der O Holding SE

    Dispositivo

    L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non impone, qualora una società europea (SE) holding, costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e che non dispongono di affiliate che ne impiegano, sia registrata senza che siano stati previamente condotti negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, il successivo avvio di tali negoziati per il motivo che tale SE ha acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri.


    (1)   GU C 71 del 27.2.2023.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3883/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


    Top