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Document 62021TN0349
Case T-349/21: Action brought on 21 June 2021 — Germany v Commission
Causa T-349/21: Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Germania / Commissione
Causa T-349/21: Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Germania / Commissione
GU C 338 del 23.8.2021, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/23 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Germania / Commissione
(Causa T-349/21)
(2021/C 338/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica Federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (UE) 2021/534 della Commissione, del 24 marzo 2021, che determina a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se è giustificata o no una misura adottata dalla Germania volta a impedire l’immissione sul mercato di un modello di ascensore prodotto da Orona (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese; |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 95/16/CE, allegato I, punto 2.2 in combinato disposto con la norma armonizzata EN 81-1 a causa del mancato riconoscimento della rilevanza del requisito della distanza verticale tra il tetto della cabina dell’ascensore e il soffitto del vano di corsa
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 95/16/CE, allegato I, punto 2.2, in combinato disposto con la norma armonizzata EN 81-1, a causa dell’erronea determinazione degli scenari di incidenti rilevanti per la valutazione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea ricostruzione dei fatti a causa del mancato riconoscimento della rilevanza del tempo necessario ad assumere una posizione di sicurezza, nonché del rischio di un movimento ascendente incontrollato dell’ascensore.
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’erronea ricostruzione e valutazione dei fatti a causa di un’erronea rappresentazione desunta dalla perizia della società Conformance
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili in materia di prova e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 95/16/CE.
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