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Document 62021TA0612

    Causa T-612/21: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un accessorio per telecomandi senza fili – Causa di nullità – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»]

    GU C 35 del 30.1.2023, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/53


    Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili)

    (Causa T-612/21) (1)

    («Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un accessorio per telecomandi senza fili - Causa di nullità - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»)

    (2023/C 35/62)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e J. Ivanauskas, agenti)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020-3).

    Dispositivo

    1)

    La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1072/2020-3) è annullata.

    2)

    L’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.


    (1)  GU C 502 del 13.12.2021.


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