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Document 62021CN0813
Case C-813/21: Request for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Barcelona (Spain) lodged on 20 December 2021 — OK and PI v Banco Sabadell
Causa C-813/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell
Causa C-813/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell
GU C 213 del 30.5.2022, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 213 del 30.5.2022, p. 18–18
(GA)
30.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell
(Causa C-813/21)
(2022/C 213/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrenti: OK e PI
Convenuto: Banco Sabadell
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 (1) assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti. Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze. |
2) |
Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).