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Document 62021CA0376

    Causa C-376/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 / Obshtina Razlog [Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Inapplicabilità agli appalti pubblici aggiudicati da Stati membri e finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei – Direttiva 2014/24/UE – Rinvio diretto ed incondizionato nella normativa nazionale a disposizioni del diritto dell’Unione – Applicabilità ad un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva – Articolo 32, paragrafo 2, lettera a) – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di invitare un unico operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dopo aver accertato l’infruttuosità di una precedente procedura aperta – Obbligo di conservare le condizioni iniziali dell’appalto senza introdurre modifiche sostanziali]

    GU C 303 del 8.8.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 303/8


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 / Obshtina Razlog

    (Causa C-376/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 - Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 - Inapplicabilità agli appalti pubblici aggiudicati da Stati membri e finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei - Direttiva 2014/24/UE - Rinvio diretto ed incondizionato nella normativa nazionale a disposizioni del diritto dell’Unione - Applicabilità ad un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva - Articolo 32, paragrafo 2, lettera a) - Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di invitare un unico operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dopo aver accertato l’infruttuosità di una precedente procedura aperta - Obbligo di conservare le condizioni iniziali dell’appalto senza introdurre modifiche sostanziali)

    (2022/C 303/10)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Varhoven administrativen sad

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020

    Resistente: Obshtina Razlog

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, anche quando tali appalti sono finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei.

    2)

    L’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può, nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, rivolgersi ad un unico operatore economico nel caso in cui tale procedura riprenda, senza modifiche sostanziali, le condizioni iniziali dell’appalto menzionate in una precedente procedura aperta che è stata chiusa con la motivazione che l’unica offerta presentata era inappropriata, quand’anche l’oggetto dell’appalto in questione non presenti obiettivamente alcuna specificità che giustifichi l’affidamento della sua esecuzione in via esclusiva a tale operatore.


    (1)  GU C 391 del 27.9.2021.


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