Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0187

    Causa C-187/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall’autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell’Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell’Unione «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento»]

    GU C 294 del 1.8.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/10


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-187/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) - Valore in dogana - Determinazione del valore di transazione di merci similari - Banca dati istituita e gestita dall’autorità doganale nazionale - Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell’Unione europea - Merci identiche o similari esportate a destinazione dell’Unione «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento»)

    (2022/C 294/13)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: FAWKES Kft.

    Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.

    2)

    L’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92, entro i termini imposti dall’articolo 221 di quest’ultimo e seguendo la procedura di cui all’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, e, dall’altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92 con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.

    3)

    La nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell’Unione europea, di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.


    (1)  GU C 228 del 14.6.2021.


    Top