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Document 62021CA0066
Case C-66/21: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Den Haag — Netherlands) — O.T.E. v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reference for a preliminary ruling — Border controls, asylum and immigration — Asylum policy — Residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate irregular immigration, who cooperate with the competent authorities — Directive 2004/81/EC — Article 6 — Scope — Third-country national claiming to be the victim of an offence related to the trafficking in human beings — Entitlement to the reflection period provided for in Article 6(1) of that directive — Prohibition on enforcing an expulsion measure — Definition — Scope — Calculation of that reflection period — Regulation (EU) No 604/2013 — Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person — Transfer to the Member State responsible for examining that application for international protection)
Causa C-66/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Rinvio pregiudiziale – Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Direttiva 2004/81/CE – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani – Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Nozione – Portata – Calcolo di tale periodo di riflessione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale]
Causa C-66/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Rinvio pregiudiziale – Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Direttiva 2004/81/CE – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani – Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Nozione – Portata – Calcolo di tale periodo di riflessione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale]
GU C 472 del 12.12.2022, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 472/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-66/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti - Direttiva 2004/81/CE - Articolo 6 - Ambito di applicazione - Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani - Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva - Divieto di eseguire una misura di allontanamento - Nozione - Portata - Calcolo di tale periodo di riflessione - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale)
(2022/C 472/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: O.T. E.
Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «misura di allontanamento» la misura con la quale si procede al trasferimento di un cittadino di un paese terzo dal territorio di uno Stato membro verso quello di un altro Stato membro, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. |
2) |
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che una decisione di trasferimento di un cittadino di un paese terzo, adottata in applicazione del regolamento n. 604/2013, sia eseguita durante il periodo di riflessione garantito al paragrafo 1 di tale articolo 6, ma non osta all’adozione né di una siffatta decisione, né di misure preparatorie dell’esecuzione di quest’ultima, a condizione che tali misure preparatorie non privino di effetto utile tale periodo di riflessione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |