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Document 62020TN0105

    Causa T-105/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ruhorimbere/Consiglio

    GU C 129 del 20.4.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/11


    Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ruhorimbere/Consiglio

    (Causa T-105/20)

    (2020/C 129/14)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

    constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


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