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Document 62020CA0697

    Causa C-697/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Articoli 295 e 296 – Regime forfettario dei produttori agricoli – Coniugi che esercitano un’attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale – Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’IVA – Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA – Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge]

    GU C 198 del 16.5.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 198 del 16.5.2022, p. 7–8 (GA)

    16.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 198/8


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L.

    (Causa C-697/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9 - Soggetto passivo - Articoli 295 e 296 - Regime forfettario dei produttori agricoli - Coniugi che esercitano un’attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale - Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’IVA - Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA - Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge)

    (2022/C 198/11)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: W.G.

    Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

    Dispositivo

    Gli articoli 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati come segue:

    essi ostano alla prassi di uno Stato membro che esclude che i coniugi i quali esercitino un’attività agricola nell’ambito di una stessa azienda, utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale, possano essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui ciascuno di tali coniugi eserciti un’attività economica in modo indipendente;

    essi non ostano a che, in circostanze in cui i coniugi esercitano tale attività agricola nel regime forfettario dei produttori, l’opzione adottata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA comporti la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge, quando, in seguito all’esame della situazione concreta, tale effetto si rivela necessario per contrastare rischi di abusi e di evasione fiscale che non possono essere esclusi mediante la produzione, da parte dei coniugi, di elementi di prova adeguati, o quando l’esercizio da parte di tali coniugi di detta attività, in modo indipendente e per ciascun coniuge nell’ambito del regime normale dell’IVA, non crea difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti in capo a detti coniugi.


    (1)  GU C 182 del 10.5.2021.


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