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Document 62020CA0118

    Causa C-118/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — JY/Wiener Landesregierung (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia)

    GU C 119 del 14.3.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 119 del 14.3.2022, p. 4–4 (GA)

    14.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 119/7


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — JY/Wiener Landesregierung

    (Causa C-118/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Ambito di applicazione - Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato - Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza - Principio di proporzionalità - Situazione di apolidia)

    (2022/C 119/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: JY

    Convenuta: Wiener Landesregierung

    Dispositivo

    1)

    La situazione di una persona che, avendo la cittadinanza di un solo Stato membro, rinuncia a tale cittadinanza e perde, di conseguenza, il proprio status di cittadino dell’Unione, al fine di ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, a seguito della garanzia fornita da parte delle autorità di quest’ultimo Stato che tale cittadinanza le sarebbe stata concessa, rientra, per la sua natura e le sue conseguenze, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione qualora tale garanzia sia revocata con l’effetto di impedire a tale persona di recuperare lo status di cittadino dell’Unione.

    2)

    L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali dello Stato membro ospitante sono tenuti a verificare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro, che rende definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione per la persona interessata, sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione di tale persona. Tale requisito di compatibilità con il principio di proporzionalità non è soddisfatto qualora una simile decisione sia motivata da infrazioni di natura amministrativa al codice della strada, che, secondo il diritto nazionale applicabile, danno luogo a una mera sanzione pecuniaria.


    (1)  GU C 209 del 22.6.2020.


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