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Document 62020CA0118
Case C-118/20: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 January 2022 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — JY v Wiener Landesregierung (Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Articles 20 and 21 TFEU — Scope — Renunciation of the nationality of one Member State in order to obtain the nationality of another Member State in accordance with the assurance given by the latter to naturalise the person concerned — Revocation of that assurance on grounds of public policy or public security — Principle of proportionality — Statelessness)
Causa C-118/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — JY/Wiener Landesregierung (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia)
Causa C-118/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — JY/Wiener Landesregierung (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia)
GU C 119 del 14.3.2022, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 119 del 14.3.2022, p. 4–4
(GA)
14.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 119/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — JY/Wiener Landesregierung
(Causa C-118/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Ambito di applicazione - Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato - Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza - Principio di proporzionalità - Situazione di apolidia)
(2022/C 119/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: JY
Convenuta: Wiener Landesregierung
Dispositivo
1) |
La situazione di una persona che, avendo la cittadinanza di un solo Stato membro, rinuncia a tale cittadinanza e perde, di conseguenza, il proprio status di cittadino dell’Unione, al fine di ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, a seguito della garanzia fornita da parte delle autorità di quest’ultimo Stato che tale cittadinanza le sarebbe stata concessa, rientra, per la sua natura e le sue conseguenze, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione qualora tale garanzia sia revocata con l’effetto di impedire a tale persona di recuperare lo status di cittadino dell’Unione. |
2) |
L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali dello Stato membro ospitante sono tenuti a verificare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro, che rende definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione per la persona interessata, sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione di tale persona. Tale requisito di compatibilità con il principio di proporzionalità non è soddisfatto qualora una simile decisione sia motivata da infrazioni di natura amministrativa al codice della strada, che, secondo il diritto nazionale applicabile, danno luogo a una mera sanzione pecuniaria. |