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Document 62019TO0530
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 20 May 2020.#Nord Stream AG v European Parliament and Council of the European Union.#Action for annulment — Energy — Internal market in natural gas — Directive (EU) 2019/692 — Addition of Article 49a to Directive 2009/73/EC concerning the adoption of decisions derogating from certain provisions of that directive — Application of Directive 2009/73 to gas lines to or from third countries — Objection to the deadline of 24 May 2020 for granting derogations from the obligations laid down by Directive 2009/73 — No direct concern — No individual concern — Inadmissibility.#Case T-530/19.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020.
Nord Stream AG contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva (UE) 2019/692 – Inserimento nella direttiva 2009/73/CE dell’articolo 49 bis riguardante l’adozione di decisioni in deroga a talune disposizioni della direttiva – Applicazione della direttiva 2009/73 ai gasdotti da o verso paesi terzi – Contestazione del termine del 24 maggio 2020 per la concessione di deroghe agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73 – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-530/19.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020.
Nord Stream AG contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva (UE) 2019/692 – Inserimento nella direttiva 2009/73/CE dell’articolo 49 bis riguardante l’adozione di decisioni in deroga a talune disposizioni della direttiva – Applicazione della direttiva 2009/73 ai gasdotti da o verso paesi terzi – Contestazione del termine del 24 maggio 2020 per la concessione di deroghe agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73 – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-530/19.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:213
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
20 maggio 2020 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva (UE) 2019/692 – Inserimento nella direttiva 2009/73/CE dell’articolo 49 bis riguardante l’adozione di decisioni in deroga a talune disposizioni della direttiva – Applicazione della direttiva 2009/73 ai gasdotti da o verso paesi terzi – Contestazione del termine del 24 maggio 2020 per la concessione di deroghe agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73 – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑530/19,
Nord Stream AG, con sede in Zugo (Svizzera), rappresentata da M. Raible, C. von Köckritz e J. Von Andreae, avvocati,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio, J. Etienne e I. McDowell, in qualità di agenti,
e
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Lo Monaco e S. Boelaert, in qualità di agenti,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2009, L 117, pag. 1).
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, R. Barents e C. Mac Eochaidh, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
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1 |
La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (GU 2009, L 211, pag. 94). |
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2 |
La direttiva 2009/73 è intesa ad introdurre norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale al fine di consentire l’accesso al mercato e promuovere una concorrenza leale e non discriminatoria. A tale riguardo, detta direttiva prevede, in particolare, l’obbligo di separare i sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di trasporto nonché l’istituzione di un sistema di accesso non discriminatorio dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione del gas, sulla base di tariffe pubblicate. |
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3 |
Ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2009/73, le nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio, possono essere oggetto, su richiesta e a determinate condizioni, per un periodo di tempo definito, di una deroga ad alcuni degli obblighi previsti da tale direttiva. Per beneficiare di detta deroga occorre in particolare dimostrare che l’investimento rafforzerà la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti e che il livello del rischio connesso all’investimento è tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga. |
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4 |
La ricorrente, Nord Stream AG, è una società di diritto svizzero detenuta al 51% dalla società russa PJSC Gazprom e da quattro società svizzere, rispettivamente al 15,5% per due di esse, indirettamente detenute da due società tedesche, e al 9% per le altre due, delle quali una è indirettamente detenuta da una società francese e l’altra è una controllata di una società dei Paesi Bassi. La ricorrente possiede e gestisce il «Nord Stream», un sistema di due linee la cui costruzione è stata completata nel 2012 e la cui gestione è prevista per una durata di 50 anni. Tale sistema assicura il flusso del gas tra Vyborg (Russia) e Lubmin (Germania), nei pressi di Greifswald (Germania). Una volta raggiunto il territorio tedesco, il gas viene trasportato nei gasdotti terrestri NEL e OPAL, i quali sono soggetti, sotto il controllo dell’autorità di regolamentazione tedesca, agli obblighi della direttiva 2009/73. |
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5 |
Su proposta COM(2017) 660 final della Commissione europea, dell’8 novembre 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato, in data 17 aprile 2019, la direttiva (UE) 2019/692 che modifica la direttiva 2009/73 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva impugnata»), la quale è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, vale a dire il 23 maggio 2019. |
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6 |
Secondo il considerando 3 della direttiva impugnata, essa è intesa ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione, fino ad ora, delle norme del mercato dell’Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. |
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7 |
A tale proposito, l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73, come modificata dalla direttiva impugnata, prevede che la nozione di «interconnettore» comprende non solo «[ogni] gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri», ma ora anche «[ogni] gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro». |
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8 |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/73, quale inserito dalla direttiva impugnata, «[p]er quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completat[i] prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di [detto] Stato membro può decidere di derogare [a talune disposizioni della direttiva 2009/73] per le sezioni del gasdotto di trasporto situat[e] sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell’investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione». Il medesimo articolo 49 bis, paragrafo 1, prevede inoltre, da un lato, che le suddette deroghe sono «limitat[e] nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, [sono] rinnovabil[i] in casi giustificati e [possono] essere subordinat[e] a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate» e, dall’altro, che «[t]ali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l’obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l’Unione». |
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9 |
La direttiva impugnata ha inoltre modificato l’articolo 36 della direttiva 2009/73 stabilendo, al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo, che la deroga accordata ai sensi di detta disposizione alle nuove infrastrutture esistenti non deve, in particolare, danneggiare «la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nell’Unione». |
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10 |
Per quanto riguarda il recepimento delle modifiche introdotte dalla direttiva impugnata nella direttiva 2009/73, l’articolo 2 della direttiva impugnata prevede che, ad eccezione di quelli che non hanno confini geografici con paesi terzi né linee di trasporto con tali paesi nonché Cipro e Malta, in conseguenza della loro situazione geografica, «[g]li Stati membri mett[eran]no in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi [a detta] direttiva entro il 24 febbraio 2020, fatte salve eventuali deroghe a norma dell’articolo 49 bis della direttiva 2009/73». |
Procedimento e conclusioni delle parti
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11 |
Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, con cui chiede che il Tribunale voglia:
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12 |
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2019 dalla Repubblica di Polonia, il 15 ottobre 2019 dalla Commissione, il 30 ottobre 2019 dalla Repubblica di Lituania e dalla Repubblica di Estonia e il 6 novembre 2019 dalla Repubblica di Lettonia, detti Stati membri e detta istituzione hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura, di intervenire a sostegno del Parlamento e del Consiglio. |
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13 |
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nella quale chiede che il Tribunale voglia:
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14 |
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2019, il Parlamento ha sollevato, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, un’eccezione di irricevibilità nella quale chiede che il Tribunale voglia:
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15 |
Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2019, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e dal Consiglio, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia respingere tali eccezioni in quanto infondate e, di conseguenza, dichiarare il ricorso ricevibile. |
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16 |
Con decisione del 4 aprile 2020, il presidente del Tribunale ha disposto, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura, alla luce delle particolari circostanze della presente causa, che la stessa fosse decisa in via prioritaria. |
In diritto
Sulle eccezioni di irricevibilità
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17 |
A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, il Parlamento afferma che la ricorrente non è legittimata ad agire per l’annullamento parziale della direttiva impugnata e, inoltre, esprime dubbi circa l’interesse della ricorrente ad agire per ottenere l’annullamento parziale di detta direttiva. Dal canto suo, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità, il Consiglio fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto, in primo luogo, la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire per l’annullamento parziale della direttiva impugnata, in secondo luogo, non sarebbe legittimata ad agire per l’annullamento parziale di detta direttiva e, in terzo luogo, l’annullamento parziale richiesto comporterebbe una modifica sostanziale della direttiva impugnata. |
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18 |
La ricorrente sostiene di avere un interesse ad agire e la legittimazione ad agire per l’annullamento parziale della direttiva impugnata. |
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19 |
A tale proposito, ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, se il convenuto, con atto separato, chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito, quest’ultimo statuisce nel più breve termine possibile, dopo aver aperto, se del caso, la fase orale del procedimento. |
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20 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire con ordinanza sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e dal Consiglio, senza che sia necessario aprire la fase orale del procedimento, fermo restando che, con i motivi di seguito esposti e indipendentemente dalla questione se la ricorrente faccia valere un interesse ad agire, essa non ha dimostrato di essere legittimata ad agire per l’annullamento parziale della direttiva impugnata. |
Considerazioni preliminari
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21 |
Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro[, prima ipotesi,] gli atti adottati nei suoi confronti o[, seconda ipotesi,] che la riguardano direttamente e individualmente, e[, terza ipotesi,] contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione». |
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22 |
A tale proposito, anche se l’articolo 263, quarto comma, TFUE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica nei confronti di una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che quest’unica circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili detti ricorsi. Infatti, le istituzioni dell’Unione non possono escludere, con la sola scelta della forma dell’atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre alle persone fisiche o giuridiche (v., per analogia, ordinanza del 10 settembre 2002, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, T‑223/01, EU:T:2002:205, punto 28 e giurisprudenza citata). |
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23 |
Ciò posto, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, una direttiva ha per destinatari gli Stati membri. Pertanto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, le persone fisiche o giuridiche, quali la ricorrente, possono proporre un ricorso di annullamento contro una direttiva, come quella impugnata, solo a condizione che, conformemente alla «seconda ipotesi», essa le riguardi direttamente e individualmente o, secondo la «terza ipotesi», costituisca un atto regolamentare che le riguardi direttamente e non comporti alcuna misura d’esecuzione [v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2010, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, EU:T:2011:623, punto 19, e del 6 settembre 2013, Sepro Europe/Commissione, T‑483/11, non pubblicata, EU:T:2013:407, punto 29, nonché ordinanza del 7 luglio 2014, Wepa Lille/Commissione, T‑231/13, non pubblicata, EU:T:2014:640, punto 20]. |
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24 |
Per quanto concerne la nozione di «atto regolamentare» ai sensi della «terza ipotesi» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, essa deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale, ad eccezione degli atti legislativi. Infatti, riguardo a questi ultimi atti, gli autori del Trattato di Lisbona hanno inteso mantenere un’impostazione restrittiva quanto alla possibilità per i singoli di chiederne l’annullamento, secondo cui essi devono dimostrare di essere «direttamente e individualmente interessati» da detti atti legislativi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 59 e 60, nonché Segretariato della Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, del 25 marzo 2003, CONV 636/03, punto 22, e nota di trasmissione del Praesidium alla Convenzione, del 12 maggio 2003, CONV 734/03, pag. 20). |
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25 |
A tale proposito, la distinzione tra un atto legislativo e un atto regolamentare, ai sensi del Trattato FUE, è basata sul criterio della procedura, legislativa o meno, che ha condotto alla sua adozione (v. ordinanza del 7 gennaio 2015, Freitas/Parlamento e Consiglio, T‑185/14, non pubblicata, EU:T:2015:14, punto 26 e giurisprudenza citata). Infatti, ai sensi dell’articolo 289 TFUE, gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa costituiscono atti legislativi, al pari, nei casi specifici previsti dai trattati, di taluni atti adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento, su raccomandazione della Banca centrale europea (BCE) o su richiesta della Corte di giustizia dell’Unione europea o della Banca europea per gli investimenti (BEI). |
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26 |
Nel caso di specie, è pacifico che la direttiva impugnata è stata adottata ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE e secondo la procedura legislativa ordinaria, come descritta all’articolo 294 TFUE. Di conseguenza, tale direttiva costituisce un atto legislativo ai sensi del Trattato FUE, compreso il suo articolo 1, che prevede, in particolare, l’inserimento di un articolo 49 bis nella direttiva 2009/73 e di cui la ricorrente chiede l’annullamento parziale nel presente procedimento. |
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27 |
In siffatte circostanze, indipendentemente dal fatto che, in quanto direttiva, la direttiva impugnata preveda l’adozione di misure di recepimento da parte di taluni Stati membri destinatari, escludendo già in sé che essa possa essere considerata, in linea di principio, un atto che non comporta «alcuna misura d’esecuzione», la condizione relativa alla legittimazione della ricorrente a proporre un ricorso contro tale direttiva non può essere fondata sulla «terza ipotesi» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto l’atto contestato, vale a dire la direttiva impugnata, non costituisce un «atto regolamentare» ai sensi di detta disposizione. |
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28 |
Per quanto riguarda la «seconda ipotesi» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre ricordare che, in talune circostanze, anche un atto legislativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente e individualmente taluni di essi ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione, 11/82, EU:C:1985:18, punti da 11 a 32, e del 27 giugno 2000, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, EU:T:2000:168, punto 30). |
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29 |
Pertanto, nel caso di specie, occorre esaminare se la ricorrente, tenuto conto dei requisiti posti, per quanto riguarda la «seconda ipotesi», dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, abbia dimostrato che la direttiva impugnata la riguarda direttamente e individualmente, fermo restando che la nozione di interesse diretto e individuale di cui a tale disposizione corrisponde a quella dell’articolo 230, quarto comma, CE, nozione che gli autori del Trattato di Lisbona non hanno inteso modificare (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 70 e 71). |
Sull’incidenza diretta nei confronti della ricorrente
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30 |
Il Parlamento ritiene che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla disposizione della direttiva impugnata di cui chiede l’annullamento parziale nel caso di specie, in quanto tale disposizione è specificamente rivolta agli Stati membri, ai quali spetta concedere, su richiesta degli operatori, un’eventuale deroga, e che tale disposizione non ha alcuna incidenza né produce effetti sulla situazione giuridica della ricorrente. |
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31 |
In particolare, il Parlamento ritiene che nulla nella suddetta disposizione obblighi la ricorrente a chiedere entro un certo termine una deroga agli obblighi della direttiva 2009/73, come modificata. Inoltre, in mancanza di indicazioni, nella direttiva impugnata, riguardo alla data entro cui la ricorrente deve chiedere tale deroga, spetterebbe agli Stati membri, nell’ambito delle misure nazionali di recepimento di detta direttiva, stabilire le norme procedurali che disciplinino la presentazione di una domanda di deroga e, a tale riguardo, essi dispongono di un potere discrezionale, a condizione che stabiliscano le norme di cui trattasi in modo da garantire che le potenziali domande di deroga possano essere esaminate e, se del caso, accolte in tempo utile. |
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32 |
Secondo il Parlamento si dovrebbe quindi prendere in considerazione il progetto di legge che recepisce in Germania la direttiva impugnata, legge che prevederebbe la possibilità per gli operatori di presentare una domanda di deroga entro 30 giorni dall’entrata in vigore, in data 12 dicembre 2019, di detta legge nazionale e, a tale riguardo, qualora la ricorrente non presentasse la sua domanda entro il termine previsto dalle autorità nazionali, sarebbe la menzionata legge tedesca ad avere un’incidenza sulla sua situazione giuridica, e non la direttiva impugnata. Ad avviso del Parlamento, sebbene la direttiva impugnata preveda una data limite per la concessione delle deroghe, gli Stati membri disporrebbero di un margine di discrezionalità quanto alla data di presentazione di qualsiasi domanda di deroga, il che implica che il periodo complessivo in cui le domande potrebbero essere presentate dagli operatori e trattate dalle autorità nazionali, periodo che la ricorrente contesta nel caso di specie in quanto eccessivamente breve o rigido, varierebbe da uno Stato membro all’altro. In Germania, le procedure di deroga potrebbero infatti essere presentate e trattate entro un periodo compreso tra cinque e sei mesi, tra il 12 dicembre 2019 e il 24 maggio 2020. |
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33 |
Il Consiglio sostiene che la ricorrente non è direttamente interessata né, in generale, dalla direttiva impugnata né, in particolare, dall’unica disposizione di detta direttiva di cui essa chiede l’annullamento parziale. A tale riguardo, la ricorrente non spiegherebbe come uno qualsiasi degli obblighi giuridici imposti agli Stati membri dalla direttiva impugnata, compreso il termine loro impartito per concedere deroghe alla direttiva 2009/73, come modificata, possa produrre effetti giuridici diretti sulla sua situazione. Inoltre, le ripercussioni sulla ricorrente dell’attuazione della direttiva impugnata, quali affermate nel ricorso, sarebbero puramente ipotetiche, in quanto si concretizzerebbero solo qualora non le fosse concessa una deroga, elemento che non era noto alla data di proposizione del presente ricorso. Per di più, gli Stati membri disporrebbero di un margine di valutazione ai fini dell’adozione delle misure nazionali di recepimento della direttiva impugnata e, in particolare, avrebbero piena discrezionalità quanto alla possibilità di concedere deroghe per le linee di trasporto da e/o verso Stati terzi. In realtà, sottolineando, al punto 21 del ricorso, che, «una volta recepita in Germania la direttiva di modifica, la normativa tedesca che dà attuazione alla direttiva [2009/73] sarà pienamente applicabile alla sezione tedesca del Nord Stream», e indicando inoltre che intende chiedere una deroga alle autorità tedesche, la ricorrente ammetterebbe essa stessa che nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell’incidenza diretta della direttiva impugnata nei suoi confronti. |
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34 |
Nel ricorso e nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e dal Consiglio, la ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dalla direttiva impugnata in quanto, a suo avviso, in assenza di una decisione di deroga adottata dall’autorità di regolamentazione tedesca ai sensi dell’articolo 49 bis, quale inserito nella direttiva 2009/73 dalla direttiva impugnata, le saranno applicabili i requisiti di quest’ultima direttiva. Ciò varrebbe per gli obblighi relativi alla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori di sistemi di trasporto, previsti dall’articolo 9 della direttiva 2009/73, per l’obbligo di concedere a terzi l’accesso al suo gasdotto, previsto dall’articolo 32 di tale direttiva, e per gli obblighi relativi alle tariffe, previsti dall’articolo 41, paragrafi 1 e 6, di detta direttiva nonché dalle corrispondenti leggi di recepimento tedesche. |
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35 |
Questi nuovi obblighi dovrebbero comportare per la ricorrente modifiche significative al patto di azionariato che la riguarda, al suo atto costitutivo e all’accordo per il trasporto del gas da essa concluso con la Gazprom export LLC. Orbene, a tale riguardo, la possibilità di ottenere dall’autorità di regolamentazione tedesca una deroga ai sensi del nuovo articolo 49 bis previsto dalla direttiva impugnata, che nel suo caso sarebbe eccessivamente difficile o addirittura impossibile ottenere, non porrebbe rimedio all’incidenza diretta e grave di detta direttiva sulla situazione della ricorrente, in particolare perché questo tipo di deroga varrebbe soltanto per alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73, tali deroghe sarebbero concesse solo temporaneamente e il termine eccessivamente breve entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione devono decidere sulle richieste di deroga, nella fattispecie entro il 24 maggio 2020, comprometterebbe la possibilità per la ricorrente di ottenere una deroga siffatta. Infine, per quanto riguarda la disposizione della direttiva impugnata che prevede tale termine, della quale la ricorrente chiede l’annullamento nel caso di specie, essa non lascerebbe agli Stati membri alcun potere discrezionale, cosicché la sua applicazione sarebbe puramente automatica e deriverebbe soltanto dalla normativa dell’Unione. |
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36 |
A tale proposito, occorre rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto dell’Unione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (ordinanza del 19 giugno 2008, US Steel Košice/Commissione, C‑6/08 P, non pubblicata, EU:C:2008:356, punto 60, e sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42). |
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37 |
Lo stesso vale quando la possibilità per i destinatari di non dare seguito all’atto dell’Unione contestato sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo sia fuori dubbio (v. ordinanza del 19 giugno 2008, US Steel Košice/Commissione, C‑6/08 P, non pubblicata, EU:C:2008:356, punto 61 e giurisprudenza citata, e sentenza del 4 dicembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione, C‑342/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1043, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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38 |
Nella fattispecie, si deve constatare che, in generale, a partire dall’entrata in vigore della direttiva impugnata, i gestori di gasdotti, come la ricorrente, vedono ora, potenzialmente, una parte dei loro gasdotti di trasporto, in questo caso la parte situata tra uno Stato membro e uno Stato terzo fino al territorio degli Stati membri o quella situata nelle acque territoriali dello Stato membro, assoggettati agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73 e dalle disposizioni nazionali di recepimento di quest’ultima direttiva, come modificata. |
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39 |
Tuttavia, per quanto riguarda gli obblighi concreti cui sarà ora soggetta, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2009/73 modificata, la parte dei gasdotti di trasporto di taluni operatori, quali la ricorrente, e il modo in cui detti obblighi saranno specificamente definiti, questi ultimi dipendono dalle misure nazionali di recepimento che lo Stato membro nelle cui acque territoriali è situata tale parte del gasdotto adotterà o ha adottato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva impugnata, in combinato disposto con l’articolo 288, terzo comma, TFUE, entro il 24 febbraio 2020. |
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40 |
Infatti, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale dalle autorità nazionali nei confronti degli operatori in assenza di misure di recepimento di detta direttiva precedentemente adottate dalle medesime autorità (sentenza del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48, e ordinanza del 7 luglio 2014, Group’Hygiène/Commissione, T‑202/13, EU:T:2014:664, punto 33; v. altresì, in tal senso, sentenza del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punti 20 e 25). |
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41 |
Pertanto, a prescindere dalla questione se siano chiare e sufficientemente precise, le disposizioni della direttiva impugnata non possono, prima dell’adozione dei provvedimenti statali di trasposizione e indipendentemente da questi, costituire una fonte diretta o immediata di obblighi a carico della ricorrente e idonei, quindi, ad incidere direttamente sulla sua situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2000, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, EU:T:2000:168, punto 54, e ordinanza del 7 luglio 2014, Group’Hygiène/Commissione, T‑202/13, EU:T:2014:664, punto 33). In particolare, l’autorità di regolamentazione tedesca non può esigere, in assenza di adozione da parte della Repubblica federale di Germania delle misure di recepimento della direttiva impugnata, che la ricorrente rispetti i nuovi obblighi applicabili nel suo caso, come previsto da detta direttiva. |
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A tale proposito, la circostanza che le attività della ricorrente siano ora parzialmente disciplinate dal diritto dell’Unione, nella fattispecie dalla direttiva 2009/73 modificata, è in ogni caso soltanto la conseguenza della sua scelta di sviluppare e mantenere la propria attività nel territorio dell’Unione, nella fattispecie nelle acque territoriali di uno Stato membro dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C‑366/10, EU:C:2011:864, punti 127 e 128). Tuttavia, la direttiva impugnata, in quanto tale e a partire dalla sua entrata in vigore, non produce effetti immediati e concreti sulla situazione giuridica di operatori come la ricorrente, in ogni caso non prima della scadenza del termine di recepimento previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. |
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43 |
Peraltro, accogliere il punto di vista della ricorrente secondo cui l’entrata in vigore della direttiva impugnata avrebbe direttamente inciso sulla sua situazione giuridica, in quanto la gestione del suo sistema di doppio gasdotto «Nord Stream 2» avrebbe altrimenti esulato dall’ambito di applicazione materiale della direttiva 2009/73, equivarrebbe a considerare che, ogniqualvolta l’Unione adotti una nuova normativa in un determinato settore assoggettando gli operatori ad obblighi ai quali non erano precedentemente soggetti, tale normativa, anche qualora sia adottata sotto forma di direttiva e secondo la procedura legislativa ordinaria, riguardi necessariamente e direttamente gli operatori ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tuttavia, un approccio siffatto urterebbe con la formulazione stessa dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, secondo cui «[l]e direttive vincola[no] lo Stato membro cui [sono] rivolt[e] per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi» e, pertanto, con il fatto che, in linea di principio, la situazione giuridica degli operatori subisce l’incidenza delle misure nazionali di recepimento di qualsiasi direttiva. |
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44 |
Così, nel caso di specie, è solo attraverso le misure nazionali di recepimento della direttiva impugnata che gli Stati membri – nella fattispecie la Repubblica federale di Germania nel caso della ricorrente – disporranno o hanno disposto che gli operatori quali la ricorrente saranno o sono soggetti, alle condizioni adottate da tali Stati membri, agli obblighi della direttiva 2009/73, come modificata dalla direttiva impugnata (v., in tal senso, ordinanze del 10 settembre 2002, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, T‑223/01, EU:T:2002:205, punto 47, e del 7 luglio 2014, Group’Hygiène/Commissione, T‑202/13, EU:T:2014:664, punti 33 e 36). |
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A tal riguardo, anzitutto, alla data di proposizione del presente ricorso non esistevano siffatte misure di recepimento nel caso della Repubblica federale di Germania. Inoltre, e in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è giocoforza constatare che, per quanto concerne le misure nazionali di recepimento che dovevano essere adottate dagli Stati membri entro il 24 febbraio 2020 e rendere vincolanti, nei confronti degli operatori, gli obblighi della direttiva 2009/73, come modificata dalla direttiva impugnata, detti Stati membri disponevano di un potere discrezionale ai fini dell’attuazione delle disposizioni di tale direttiva. |
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Infatti, in primo luogo, per quel che riguarda gli obblighi previsti dall’articolo 9 della direttiva 2009/73, come modificata, gli Stati membri hanno la possibilità di decidere, conformemente al nuovo primo comma del paragrafo 8 e al paragrafo 9 di tale articolo 9, quali introdotti dalla direttiva impugnata, di non applicare l’obbligo di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori di sistemi di trasposto previsto dal paragrafo 1 di detto articolo 9. Più in particolare, essi «possono» decidere in tal senso per la parte del sistema di trasporto del gas che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, da un lato, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata e, dall’altro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV della direttiva 2009/73. Analogamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, quale introdotto dalla direttiva impugnata, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva e, su proposta del proprietario del sistema di trasporto interessato e con l’approvazione della Commissione, designare un gestore di sistemi indipendente. |
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In secondo luogo, sulla base delle modifiche apportate alla direttiva 2009/73 dalla direttiva impugnata, in particolare quelle concernenti l’articolo 36 e l’inserimento dell’articolo 49 bis, le autorità nazionali possono decidere di concedere, alle «nuove importanti infrastrutture del sistema del gas» e ai «gasdotti di trasporto tra [gli] Stat[i] membr[i] e (...) paes[i] terz[i] completat[i] prima del 23 maggio 2019», deroghe ad alcuni articoli della direttiva 2009/73 modificata, nella fattispecie, per quanto riguarda l’articolo 36, deroghe agli articoli 9, 32, 33, 34 e 41, paragrafi 6, 8 e 10, e, per quanto riguarda l’articolo 49 bis, deroghe agli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, paragrafi 6, 8 e 10. |
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A tale proposito, come sostiene correttamente il Parlamento, spetta agli Stati membri adottare le misure nazionali che consentano agli operatori interessati di chiedere il beneficio delle summenzionate deroghe, determinando con precisione le condizioni per ottenerle alla luce dei criteri generali previsti dall’articolo 49 bis della direttiva 2009/73, come modificata dalla direttiva impugnata, e definendo la procedura che consenta alle loro autorità nazionali di regolamentazione di decidere su dette domande entro i termini fissati dalla direttiva impugnata. Inoltre, ai fini dell’attuazione di queste condizioni, le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto attiene alla concessione di tali deroghe e alle eventuali condizioni particolari cui esse possono essere subordinate (v., per analogia, sentenza del 4 dicembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione, C‑342/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1043, punti da 48 a 53). |
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Da quanto precede risulta che, in generale, la ricorrente non è direttamente interessata dalle disposizioni della direttiva impugnata. |
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Lo stesso vale per l’unica disposizione di cui la ricorrente chiede l’annullamento, vale a dire il nuovo articolo 49 bis, paragrafo 3, prima frase, introdotto dalla direttiva impugnata, ai sensi del quale «[l]e decisioni [di deroga] a norma dei paragrafi 1 e 2 [di detto articolo 49 bis] sono adottate entro il 24 maggio 2020». Infatti, tale frase prevede l’obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione nazionali, incaricate del trattamento delle domande di deroga ai sensi di detta disposizione, di decidere in merito a dette domande entro il 24 maggio 2020. Siffatto obbligo di agire entro un termine incombe quindi direttamente alle autorità nazionali. |
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Per contro, indipendentemente dall’esistenza di un margine di discrezionalità degli Stati membri ai fini dell’attuazione di tale disposizione della direttiva impugnata, l’obbligo in tal modo previsto dal legislatore dell’Unione non riguarda direttamente gli operatori che presentino siffatte domande di deroga o che, come la ricorrente, intendano farlo. Infatti, come sostiene il Parlamento, senza essere contraddetto su questo punto dalla ricorrente, la legge tedesca che recepisce la direttiva impugnata prevede che gli operatori dovevano presentare una domanda di deroga entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tale legge nazionale. Pertanto, è questa disposizione nazionale ad avere un’incidenza diretta sulla situazione giuridica della ricorrente, in quanto il suo diritto di chiedere una deroga a taluni obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73, come modificata dalla direttiva impugnata, è disciplinato, anche sotto il profilo temporale, dalla menzionata disposizione nazionale, per quanto riguarda sia il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, sia il termine entro il quale la medesima sarà trattata. Inoltre, la direttiva impugnata non prevede quali conseguenze si dovrebbero trarre, in relazione a una domanda di deroga pendente dinanzi a un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora tale autorità non fosse in grado di rispettare il termine del 24 maggio 2020, previsto dalla succitata direttiva, per decidere in merito a detta domanda. |
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52 |
Infine, la ricorrente non può avvalersi della soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza del 7 ottobre 2009, Vischim/Commissione (T‑380/06 P, EU:C:2009:392). Infatti, è vero che da detta sentenza, in particolare dal punto 58, risulta che il Tribunale ha riconosciuto, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, che la ricorrente era direttamente e individualmente interessata dalla direttiva contestata in quanto quest’ultima inseriva una sostanza chimica nell’allegato della direttiva di base, della quale costituiva una misura di esecuzione. Tuttavia, occorre rilevare che questa posizione giurisprudenziale si spiegava con le qualità specifiche della ricorrente in questione. Essa era infatti l’autrice della notifica che aveva portato, da un lato, alla procedura di esame della sostanza chimica, procedura che riguardava specificamente uno dei suoi prodotti, e, dall’altro, all’inserimento della medesima sostanza. Inoltre, essa era titolare di autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza chimica. Pertanto, tale situazione di fatto non è assolutamente comparabile al caso in esame. |
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53 |
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non è direttamente interessata dalla direttiva impugnata né dalla disposizione di tale direttiva di cui essa chiede l’annullamento parziale nel caso di specie. |
Sull’incidenza individuale nei confronti della ricorrente
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54 |
Il Parlamento sostiene che la ricorrente non è individualmente interessata. Per quanto riguarda la circostanza che un numero limitato di operatori sarebbe interessato dalla direttiva impugnata, esso ritiene, da un lato, che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero, o anche l’identità, delle persone alle quali si applica detta direttiva non basti a dimostrare che la ricorrente sia individualmente interessata e, dall’altro, che tale numero limitato si spieghi con le caratteristiche oligopolistiche del settore di cui trattasi, vale a dire il trasporto di gas mediante condotte. In ogni caso, alla data di adozione della direttiva impugnata, la ricorrente non avrebbe acquisito diritti specifici per la gestione della sua infrastruttura del gas, nella fattispecie il diritto di gestirla senza essere soggetta al diritto dell’Unione al di fuori del territorio terrestre degli Stati membri. Inoltre, essa non avrebbe dimostrato l’esistenza di caratteristiche a lei peculiari o che distinguerebbero il sistema di due gasdotti «Nord Stream» da qualsiasi altro interconnettore transfrontaliero che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica o simile. Quanto alle ripercussioni economiche della direttiva impugnata sulle attività della ricorrente, tali effetti non potrebbero dimostrare l’incidenza individuale di detta direttiva nei suoi confronti. |
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Il Consiglio sostiene che la ricorrente non è individualmente interessata dalla direttiva impugnata in quanto, anche ammesso che quest’ultima possa avere conseguenze giuridiche sulla sua situazione, risulta che le disposizioni della menzionata direttiva si applicano a situazioni giuridiche determinate oggettivamente e che esse non distinguono la ricorrente alla stregua dei destinatari di una decisione individuale. Infatti, la direttiva impugnata si applicherebbe a tutti i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, siano essi gasdotti terrestri o marittimi, o ancora gasdotti preesistenti, completati o nuovi, o linee di trasporto che, in seguito all’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione, sono divenute linee tra uno Stato membro e un paese terzo, o ancora linee che rientreranno nell’ambito di applicazione di tale direttiva in seguito all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione. |
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Inoltre, secondo il Consiglio, la ricorrente non potrebbe affermare di avere un diritto acquisito a mantenere il suo asserito status precedente di gestore di infrastruttura non disciplinata dal diritto dell’Unione. Infatti, ciò equivarrebbe a vietare al colegislatore dell’Unione di adottare qualsiasi nuova norma di applicazione generale per la gestione dei gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e uno Stato terzo fino al territorio di tale Stato membro o alle sue acque territoriali. In ogni caso, la direttiva impugnata non avrebbe leso la portata o l’esercizio da parte della ricorrente di un preesistente diritto specifico o esclusivo. |
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La ricorrente sostiene di essere individualmente interessata dalla direttiva impugnata in quanto appartiene a una cerchia chiusa e ristretta di cinque operatori interessati dalla stessa, vale a dire i proprietari e i gestori di gasdotti, già completati e in funzione al 23 maggio 2019, che collegano via mare paesi terzi e Stati membri dell’Unione e comprendono un punto di interconnessione situato nel territorio dell’Unione. Secondo la ricorrente, la direttiva impugnata ha avuto l’effetto di far rientrare tutti i suddetti gestori nell’ambito di applicazione di tutti gli obblighi normativi della direttiva 2009/73 e di quelli stabiliti dalle legislazioni nazionali di trasposizione, e ciò in un momento nel quale tutte le decisioni di investimento relative alle loro infrastrutture erano state assunte da molto tempo, e tali infrastrutture erano già state costruite e messe in funzione. Pertanto, a differenza dei gestori di infrastrutture che saranno costruite in futuro tenendo conto di questi nuovi vincoli normativi, gli operatori come la ricorrente sarebbero stati privati dalla direttiva impugnata del loro status di gestore di infrastruttura non regolamentata. Le condizioni di esercizio della loro attività sarebbero indubbiamente meno favorevoli rispetto al passato, ai sensi del punto 61 della sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2014:100), in quanto essi sarebbero interessati da un mutamento fondamentale del diritto applicabile alle loro infrastrutture e ciò avrebbe avuto conseguenze significative sulle strutture di finanziamento di tali infrastrutture nonché sulle loro partnership con i fornitori di gas come Gazprom export, unico cliente della ricorrente. Inoltre, i gestori in parola si distinguerebbero dai futuri gestori in quanto, per questi ultimi, le infrastrutture che essi costruiranno nell’avvenire non saranno, per definizione, infrastrutture operative al 23 maggio 2019 ai sensi della direttiva impugnata. |
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58 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le persone fisiche o giuridiche diverse dai destinatari di un atto dell’Unione soddisfano la condizione dell’incidenza individuale, ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se l’atto impugnato le riguarda a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, le distingue in modo analogo ai destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62. EU:C:1963:17, e del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 72). |
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59 |
Nel caso di specie, la ricorrente si considera individualmente interessata dalla direttiva impugnata e, in particolare, dalla disposizione di tale direttiva di cui chiede l’annullamento parziale, in quanto essa apparterrebbe ad una cerchia ristretta di operatori economici particolarmente interessati dalla direttiva impugnata in modo analogo ai destinatari di decisioni individuali. Tale cerchia sarebbe costituita da proprietari e gestori di gasdotti, già completati e in funzione al 23 maggio 2019, situati nelle acque territoriali di paesi terzi e dotati di un punto di interconnessione situato nel territorio dell’Unione. Pertanto, vi sarebbero soltanto cinque gasdotti interessati dalla direttiva impugnata, vale a dire quello gestito dalla ricorrente nonché i gasdotti Greenstream, Medgaz, Maghreb‑Europe Gas Pipeline e Transmed. |
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A tale proposito, va ricordato che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento dell’Unione non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 64 e giurisprudenza citata). |
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61 |
Orbene, per quanto riguarda i gasdotti menzionati dalla ricorrente, compreso quello di cui essa è gestore, è giocoforza constatare che l’applicazione della direttiva impugnata a tali gasdotti è effettuata in virtù di una situazione oggettiva di diritto e di fatto prevista da detta direttiva. Infatti, secondo il criterio oggettivo adottato dal legislatore all’articolo 49 bis, paragrafo 1, quale inserito nella direttiva 2009/73 dalla direttiva impugnata, quest’ultima si applica ai gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019, data della sua entrata in vigore. Inoltre, come sostiene in sostanza il Parlamento, il numero limitato di operatori interessati dalla direttiva impugnata si spiega, da un lato, con il fatto che essa disciplina grandi infrastrutture del gas particolarmente onerose, le quali, tenuto conto dei vincoli di spazio, economici e geopolitici, sono presenti in numero limitato nel territorio dell’Unione e, dall’altro, con il fatto che la suddetta direttiva disciplina unicamente quelle, presenti in numero ancor più limitato, che collegano l’Unione a Stati terzi. |
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62 |
Pertanto, tenuto conto dello specifico settore economico interessato, il fatto che la direttiva impugnata sia intesa a disciplinare soltanto un numero limitato di operatori, identificati o identificabili al momento della sua adozione, non consente di considerare che tali operatori fossero individualmente interessati da detta direttiva alla stregua dei destinatari dell’atto in questione o dei destinatari di decisioni individuali. |
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Vero è che nella sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (C‑309/89, EU:C:1994:197), la Corte ha riconosciuto che, in determinate circostanze, una disposizione di natura normativa può riguardare individualmente taluni operatori economici interessati. Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere invocata nel caso di specie, giacché, diversamente dal regolamento contestato in detta causa, la direttiva impugnata nel presente caso non ha leso diritti specifici della ricorrente (v., in tal senso, ordinanza del 23 novembre 1995, Asocarne/Consiglio, C‑10/95 P, EU:C:1995:406, punto 43). Lo stesso vale per il richiamo operato alla sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonlinie e a./Commissione (C‑133/12 P, EU:C:2014:105). |
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64 |
Infatti, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come constatato al punto 42 supra, essa non aveva il diritto di gestire e/o continuare a gestire il sistema di due gasdotti «Nord Stream» senza essere soggetta ad alcun vincolo normativo dell’Unione, almeno per quanto riguarda la parte di tale gasdotto di trasporto situata nel territorio dell’Unione, in questo caso nelle acque interne di uno Stato membro. Pertanto, il fatto che, al momento dell’adozione della direttiva impugnata, essa facesse parte di una cerchia ristretta, identificata o identificabile, di operatori interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione territoriale e/o materiale della direttiva 2009/73 non consente di considerare che essa sia individualmente interessata dalla direttiva impugnata, in quanto è pacifico che l’applicazione di quest’ultima è effettuata in virtù di una situazione oggettiva di diritto e di fatto definita dal legislatore dell’Unione nell’atto di cui trattasi. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che detto legislatore avesse adottato la direttiva impugnata tenendo conto delle peculiarità della situazione della ricorrente o di quella degli altri quattro gasdotti, cui quest’ultima fa riferimento, che erano già operativi al 23 maggio 2019. |
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65 |
Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’impatto economico significativo della direttiva impugnata sulle sue attività di gestore del gasdotto «Nord Stream», occorre rammentare che non è sufficiente che taluni operatori siano colpiti economicamente da un atto di portata generale in misura maggiore rispetto ad altri per individualizzarli nei confronti di tali altri operatori, dal momento che, come nella fattispecie, l’applicazione di detto atto si effettua, in ogni caso, in virtù di una situazione obiettivamente determinata (v., in tal senso, ordinanza del 18 dicembre 1997, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, C‑409/96 P, EU:C:1997:635, punto 37; sentenze del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 106, e del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑291/04, EU:T:2011:760, punto 110). |
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66 |
Inoltre, la sola circostanza che un ricorrente possa perdere una fonte importante di reddito in ragione di una nuova regolamentazione dell’Unione non dimostra che egli si trovi in una situazione specifica e non basta a dimostrare che detta regolamentazione lo riguardi individualmente. Infatti, a tale proposito, il ricorrente deve fornire al Tribunale – cosa che non è avvenuta nel caso di specie –, la prova di circostanze che consentano di considerare che il pregiudizio lamentato sia tale da individualizzarlo rispetto a ogni altro operatore economico interessato come lui dalla predetta regolamentazione (sentenza del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑291/04, EU:T:2011:760, punto 110). |
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67 |
Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non è neppure individualmente interessata dalla direttiva impugnata. |
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Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sull’esistenza di un interesse ad agire della ricorrente o sulla ricevibilità della domanda diretta soltanto all’annullamento parziale della direttiva impugnata, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile. |
Sulle istanze di intervento
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69 |
Conformemente all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito. Inoltre, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’intervento rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile. |
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70 |
Orbene, dal momento che nel caso di specie le eccezioni di irricevibilità sono state accolte e, pertanto, la presente ordinanza conclude il procedimento, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica Lituania, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento e il Consiglio ne hanno fatto domanda, la ricorrente deve essere condannata alle spese. |
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72 |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, di detto regolamento, se la causa principale si conclude prima della decisione sull’istanza di intervento, le spese dell’istante e delle parti principali relative all’istanza di intervento sono compensate. Di conseguenza, la ricorrente, il Parlamento e il Consiglio nonché la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica Lituania, la Repubblica di Polonia e la Commissione si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 20 maggio 2020 Il cancelliere E. Coulon Il presidente J. Svenningsen |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.