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Document 62019TJ0030

    Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022 (Estratti).
    China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) contro Commissione europea.
    Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Dazio compensativo definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Interesse ad agire – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Esame obiettivo – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Confronto equo tra i prezzi – Prezzi all’importazione costruiti – Prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti – Differenza nello stadio commerciale – Valutazioni economiche complesse – Intensità del controllo giurisdizionale – Indicatori di pregiudizio – Ponderazione dei dati – Accesso ai dati non riservati delle indagini – Diritti della difesa.
    Cause T-30/19 e T-72/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:266

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

    4 maggio 2022 ( *1 )

    «Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Dazio compensativo definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Interesse ad agire – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Esame obiettivo – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Confronto equo tra i prezzi – Prezzi all’importazione costruiti – Prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti – Differenza nello stadio commerciale – Valutazioni economiche complesse – Intensità del controllo giurisdizionale – Indicatori di pregiudizio – Ponderazione dei dati – Accesso ai dati non riservati delle indagini – Diritti della difesa»

    Nelle cause T‑30/19 e T‑72/19,

    China Rubber Industry Association (CRIA), con sede a Pechino (Cina),

    China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), con sede a Pechino,

    rappresentate da R. Antonini, B. Maniatis ed E. Monard, avvocati,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da M. Gustafsson e G. Luengo, in qualità di agenti,

    convenuta,

    sostenuta da

    Marangoni SpA, con sede a Rovereto (Italia), rappresentata da C. Bouvarel, A. Coelho Dias e O. Prost, avvocati,

    interveniente,

    avente ad oggetto, nella causa T‑30/19, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU 2018, L 263, pag. 3), e, nella causa T‑72/19, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (GU 2018, L 283, pag. 1),

    IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

    composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg, K. Kowalik‑Bańczyk (relatrice), G. Hesse e D. Petrlík, giudici,

    cancelliere: M. Zwozdziak‑Carbonne, amministratrice,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2021,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    I. Fatti

    1

    L’11 agosto e il 14 ottobre 2017, a seguito di due denunce depositate dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici, la Commissione europea ha avviato, rispettivamente, un procedimento antidumping e un procedimento antisovvenzioni riguardanti, ciascuno di essi, le importazioni nell’Unione europea di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 (in prosieguo: il «prodotto in esame») e originari della Repubblica popolare cinese. Detti procedimenti sono stati aperti, rispettivamente, sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base antidumping»), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55; in prosieguo: il «regolamento di base antisovvenzioni»).

    2

    Le inchieste relative al dumping, alle sovvenzioni e al relativo pregiudizio hanno riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo in esame»).

    3

    Le parti interessate, tra cui i produttori esportatori cinesi oggetto dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni e le rispettive associazioni rappresentative, sono state invitate a partecipare a dette inchieste. Numerose tra le parti interessate, comprese le ricorrenti, la China Rubber Industry Association (CRIA) e la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), hanno presentato osservazioni scritte in diverse fasi dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni. Alcune parti interessate, tra cui le ricorrenti, hanno altresì partecipato anche alle audizioni organizzate dalla Commissione.

    4

    Il 1o febbraio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU 2018, L 30, pag. 12), entrato in vigore il 3 febbraio 2018. Detto regolamento assoggetta a registrazione le importazioni del prodotto in esame originarie della Cina.

    5

    Il 4 maggio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU 2018, L 116, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento antidumping provvisorio»). Detto regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Cina.

    6

    Per contro, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie nel procedimento antisovvenzioni.

    7

    Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU 2018, L 263, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento antidumping definitivo»).

    8

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento antidumping definitivo istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Cina. In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nella sua versione iniziale, l’importo del dazio antidumping di cui trattasi era stato fissato in valori compresi, a seconda delle società produttrici di detto prodotto, tra EUR 42,73 ed EUR 61,76 per unità del prodotto in esame.

    9

    Il 9 novembre 2018, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento antidumping definitivo (GU 2018, L 283, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni»).

    10

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame. In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’importo del dazio compensativo di cui trattasi è stato fissato in valori compresi, a seconda delle società produttrici di detto prodotto, tra EUR 3,75 ed EUR 57,28 per unità del prodotto in esame.

    11

    L’articolo 2, punto 1, del regolamento antisovvenzioni modifica l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping definitivo. A seguito di detta modifica, l’importo del dazio antidumping definitivo è stato ridotto e portato a valori compresi, a seconda delle società produttrici del prodotto in esame, tra EUR 0 ed EUR 38,98 per unità di detto prodotto.

    12

    In sintesi, nel regolamento antidumping definitivo, come modificato, e nel regolamento antisovvenzioni (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti impugnati»), i dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili, espressi in euro per unità del prodotto in esame fabbricato dai produttori-esportatori cinesi, sono stati infine fissati come di seguito indicato:

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Dazio compensativo definitivo

    Xingyuan Tire Group Ltd, Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Xingyuan»)

    4,48

    57,28

    Giti Tire (Anhui) Company Ltd; Giti Tire (Fujian) Company Ltd; Giti Tire (Hualin) Company Ltd; Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Giti»)

    36,89

    11,07

    Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Aeolus»)

    0,37

    49,07

    Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Hankook»)

    38,98

    3,75

    Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I dei regolamenti impugnati

    21,62

    27,69

    Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II dei regolamenti impugnati

    0

    57,28

    Tutte le altre società

    4,48

    57,28

    II. Procedimento e conclusioni delle parti

    [omissis]

    23

    Nella causa T‑30/19, le ricorrenti chiedono, in ultima analisi, che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento antidumping definitivo «nella parte in cui riguarda [le ricorrenti] e i loro membri [elencati nell’allegato R.2]»;

    condannare la Commissione e la parte interveniente alle spese.

    24

    Nella causa T‑72/19, le ricorrenti chiedono, in ultima analisi, che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento antisovvenzioni «nella parte in cui riguarda [le ricorrenti] e i loro membri [elencati nell’allegato R.2]»;

    condannare la Commissione e la parte interveniente alle spese.

    25

    In ciascuna delle due cause, la Commissione, sostenuta in sostanza dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

    condannare le ricorrenti alle spese.

    III. In diritto

    [omissis]

    A. Sulla ricevibilità

    1.   Sulla ricevibilità dei ricorsi

    [omissis]

    a)   Sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti

    [omissis]

    2) In relazione alla Weifang Yuelong Rubber e alla Hefei Wanli Tire

    52

    La Commissione ritiene, sostanzialmente, che la Weifang Yuelong Rubber e la Hefei Wanli Tire non siano legittimate ad agire sulla base dell’articolo 263, quarto comma, seconda e terza parte di frase, TFUE in quanto, da un lato esse non sono individualmente interessate dai regolamenti impugnati e, dall’altro, detti regolamenti comportano misure di esecuzione nei loro confronti.

    53

    Le ricorrenti contestano l’argomentazione della Commissione.

    54

    Nelle circostanze del caso di specie, occorre anzitutto esaminare se le ricorrenti siano legittimate ad agire sulla base dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.

    55

    A tal riguardo, si deve ricordare che, affinché un ricorso sia ricevibile in forza dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, devono essere soddisfatti tre requisiti cumulativi. L’atto contestato deve, infatti, in primo luogo, avere natura regolamentare, in secondo luogo, riguardare direttamente la parte ricorrente e, in terzo luogo, non comportare alcuna misura di esecuzione.

    56

    In primo luogo, per quanto attiene alla nozione di atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, va ricordato che essa si riferisce, in linea di principio, a tutti gli atti di portata generale con l’esclusione degli atti legislativi (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punti 2328 e giurisprudenza citata). La distinzione tra un atto legislativo e un atto non legislativo si fonda, secondo il Trattato FUE, sul criterio della procedura, legislativa o non legislativa, che ha portato alla sua adozione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 58, e ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419, punto 65).

    57

    Nella specie, da un lato, i regolamenti impugnati, istituendo dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati da tutte le società diverse da quelle da essi indicate nominativamente, hanno una portata generale. Dall’altro, i regolamenti in parola non sono atti legislativi poiché non sono stati adottati secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale. I regolamenti di cui trattasi sono pertanto, nella parte in cui riguardano la Weifang Yuelong Rubber e la Hefei Wanli Tire, atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.

    58

    In secondo luogo, per quanto concerne l’incidenza diretta, va osservato che detto requisito richiede che la misura contestata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42 e giurisprudenza citata).

    59

    Dalla giurisprudenza emerge altresì che gli atti che istituiscono dazi antidumping o compensativi possono riguardare direttamente e individualmente le imprese che sono sia produttrici che esportatrici del prodotto di cui trattasi alle quali vengono attribuite le pratiche di dumping o di sovvenzioni, essendo essenziale, al riguardo, la qualità di esportatrice (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punti 7374 e giurisprudenza citata, e del 28 febbraio 2019, Consiglio/Marquis Energy, C‑466/16 P, EU:C:2019:156, punti 4849 e giurisprudenza citata).

    60

    Nella specie, da un lato, i regolamenti impugnati istituiscono dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati da «tutte le altre società» non indicate nominativamente all’interno di essi, come la Weifang Yuelong Rubber e la Hefei Wanli Tire.

    61

    Dall’altro, le ricorrenti indicano che la Weifang Yuelong Rubber e la Hefei Wanli Tire sono produttori-esportatori. La Commissione non contesta la loro qualità di esportatori. Infatti, nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, essa le qualifica come produttori-esportatori.

    62

    Ne consegue che i regolamenti impugnati producono direttamente effetti sulla situazione giuridica della Weifang Yuelong Rubber e della Hefei Wanli Tire modificando il regime commerciale applicabile alle importazioni nell’Unione dei loro prodotti.

    63

    Peraltro, i regolamenti impugnati obbligano le autorità doganali degli Stati membri a riscuotere i dazi istituiti senza lasciare loro alcun margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 41 e giurisprudenza citata).

    64

    In tale contesto, i regolamenti impugnati incidono direttamente sulla Weifang Yuelong Rubber e sulla Hefei Wanli Tire.

    65

    In terzo luogo, per quanto concerne l’assenza di misure di esecuzione, occorre ricordare che, per valutare la questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso a norma dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE. È quindi irrilevante accertare se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 61 e giurisprudenza citata).

    66

    A tal riguardo, è sì vero che il sistema doganale, come instaurato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e in cui si inseriscono i regolamenti impugnati, prevede che la riscossione dei dazi fissati da questi ultimi avvenga in tutti i casi sulla base di misure adottate dalle autorità nazionali (sentenza del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C‑553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 49). La notifica dell’obbligazione doganale al debitore, prevista dall’articolo 102 del codice doganale, rappresenta infatti, nei confronti del debitore, una misura di esecuzione dei regolamenti impugnati adottata dalle autorità nazionali (v., in tal senso, ordinanze del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio, T‑596/11, non pubblicata, EU:T:2014:53, punto 71, e del 14 settembre 2021, Far Polymers e a./Commissione, T‑722/20, non pubblicata, EU:T:2021:598, punto 66 e giurisprudenza citata).

    67

    Tuttavia, è pacifico che i dazi antidumping e compensativi sono versati dagli importatori del prodotto in esame nell’Unione e non dai produttori-esportatori (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio, T‑431/12, EU:T:2018:251, punto 62, e conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:298, paragrafo 88).

    68

    Pertanto, non essendo debitori dell’obbligazione doganale e quindi nemmeno destinatari della notifica di detta obbligazione, i produttori-esportatori non vengono di norma informati al riguardo. Di conseguenza, diversamente dagli importatori, essi non possono avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso previsti dall’articolo 44 del codice doganale avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali nazionali. Di conseguenza, i produttori-esportatori rischierebbero di essere privati di ogni tutela giurisdizionale effettiva se non disponessero di un mezzo di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione per contestare la legittimità dei regolamenti impugnati.

    69

    Ne consegue che, mentre esistono misure di esecuzione nei confronti degli importatori, sotto forma di atti delle autorità nazionali che fissano l’importo dei dazi antidumping e compensativi in vista della loro riscossione (sentenze del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, punti 16, 17, 3839, e del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punti 1831), non esistono per contro misure di esecuzione nei confronti dei produttori-esportatori.

    70

    In tale contesto, si deve ritenere che i regolamenti impugnati non comportino alcuna misura di esecuzione nei confronti della Weifang Yuelong Rubber e della Hefei Wanli Tire.

    71

    Le ricorrenti, considerate nella loro veste di associazioni rappresentative, sono pertanto legittimate a contestare sulla base dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, i dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti sui prodotti fabbricati dalla Weifang Yuelong Rubber e dalla Hefei Wanli Tire.

    [omissis]

    B. Sulla fondatezza dei motivi

    98

    A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono, in ciascuna delle cause, sei motivi.

    99

    I primi cinque motivi vertono, i primi, su un’analisi errata degli indicatori di pregiudizio, i secondi, su differenze esistenti tra gli pneumatici nuovi e gli pneumatici ricostruiti, i terzi, su errori nella determinazione degli effetti sui prezzi e del livello di eliminazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, i quarti, su un’analisi errata del nesso di causalità tra le importazioni del prodotto in esame e detto pregiudizio e, i quinti, sulla violazione dei diritti della difesa.

    100

    Il sesto motivo verte, nella causa T‑30/19, sull’illegittimità di un adeguamento in relazione alle imposte indirette operato in sede di determinazione del margine di dumping e, nella causa T‑72/19, sulla violazione del regolamento di base antidumping.

    [omissis]

    1.   Sulla seconda censura della seconda parte dei terzi motivi, vertente sull’assenza di un confronto equo tra i prezzi nel contesto del calcolo della sottoquotazione dei prezzi

    104

    Con i terzi motivi, le ricorrenti affermano che, in sede di determinazione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni sui prezzi nonché del livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione ha violato, nella causa T‑30/19, l’articolo 3, paragrafi 2, lettera a), e 3, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping e, nella causa T‑72/19, l’articolo 8, paragrafi 1, lettera a), e 2, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni.

    105

    In particolare, nel quadro della seconda parte dei terzi motivi, le ricorrenti ritengono, sostanzialmente, che la Commissione si sia erroneamente basata su prezzi all’importazione costruiti per calcolare la sottoquotazione dei prezzi.

    106

    Con una prima censura, le ricorrenti affermano che, ai fini del calcolo della sottoquotazione dei prezzi, l’utilizzo di prezzi all’importazione costruiti, vale a dire di prezzi all’esportazione costruiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base antidumping, è, in linea di principio, vietato poiché si basa su prezzi teorici e non su prezzi reali osservati e riscossi dai clienti all’interno dell’Unione.

    107

    Con una seconda censura, le ricorrenti sostengono che, nella specie, l’utilizzo di prezzi all’importazione costruiti non ha consentito alla Commissione di procedere a un confronto equo, vale a dire allo stesso stadio commerciale, tra i prezzi delle importazioni del prodotto in esame, da un lato, e i prezzi del prodotto simile dell’industria dell’Unione, dall’altro.

    108

    Secondo le ricorrenti, per quanto riguarda le vendite dei produttori dell’Unione realizzate all’interno di quest’ultima tramite organismi di vendita collegati, la Commissione ha tenuto conto dei prezzi fatturati da tali organismi ai primi acquirenti indipendenti includendo le spese di vendita, amministrative e altre spese generali (in prosieguo: le «spese VGA») oltre che del profitto di detti organismi. Per contro, per le vendite dei produttori-esportatori cinesi realizzate nell’Unione tramite organismi di vendita collegati, la Commissione si sarebbe rifiutata di prendere in considerazione i prezzi fatturati dagli organismi in parola ai primi acquirenti indipendenti e si sarebbe fondata su prezzi all’importazione costruiti deducendo, e quindi escludendo, le spese VGA e i profitti riconosciuti ai summenzionati organismi. Pertanto, in presenza di uno stesso modello di commercializzazione, la Commissione avrebbe calcolato in maniera diversa il prezzo delle importazioni del prodotto in esame e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione e non avrebbe quindi effettuato un confronto equo di detti prezzi. Così facendo, la Commissione avrebbe indebitamente incrementato il margine di pregiudizio e inficiato l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità.

    109

    La Commissione contesta l’argomentazione delle ricorrenti. L’interveniente non presenta, dal canto suo, alcuna osservazione al riguardo.

    110

    È opportuno esaminare fin da subito la seconda censura della seconda parte dei terzi motivi.

    a)   Considerazioni preliminari

    111

    Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base antidumping e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, l’accertamento di un pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e, dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni su detta industria.

    112

    Per quanto riguarda più nello specifico l’effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni sui prezzi, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping e l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base antisovvenzioni prevedono l’obbligo di esaminare se tali importazioni siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni abbiano comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

    113

    Il regolamento di base antidumping e il regolamento di base antisovvenzioni non contengono alcuna definizione della nozione di sottoquotazione del prezzo e non prevedono alcun metodo per il calcolo di quest’ultima (sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 175, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 238).

    114

    Il calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi è operato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base antidumping e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base antisovvenzioni, ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa di tali importazioni. Esso viene utilizzato, più in generale, al fine di valutare tale pregiudizio e di determinare il margine di pregiudizio, ossia il livello di eliminazione di detto pregiudizio. L’obbligo di procedere a un esame obiettivo dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, sancito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base antidumping e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, impone di procedere a un equo confronto tra il prezzo del prodotto in esame e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione nel quadro di vendite effettuate nel territorio dell’Unione. Al fine di garantire il carattere equo di tale confronto, i prezzi devono essere confrontati allo stesso stadio commerciale. Infatti, un confronto effettuato tra prezzi ottenuti in stadi commerciali diversi, vale a dire senza includere tutti i costi afferenti allo stadio commerciale di cui occorre tener conto, darà necessariamente luogo a risultati artificiali che non consentono una valutazione corretta del pregiudizio all’industria dell’Unione. Un siffatto equo confronto costituisce una condizione della legittimità del calcolo del pregiudizio subito da tale industria (sentenze del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio, T‑122/09, non pubblicata, EU:T:2011:46, punti 7985; del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 176, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 239).

    115

    Occorre inoltre ricordare che l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e dell’esistenza di un nesso di causalità presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse nell’ambito delle quali le istituzioni dell’Unione dispongono di un’ampia discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, punto 46 e giurisprudenza citata), cosicché, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 102 e 103 supra, il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere limitato. Detto ampio potere discrezionale e detto controllo giurisdizionale limitato vertono, in linea di principio, anche sulla scelta del metodo di calcolo del margine di sottoquotazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, T‑423/09, EU:T:2011:764, punto 41).

    b)   Metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi utilizzato dalla Commissione

    116

    Al considerando 149 del regolamento antidumping provvisorio e al considerando 658 del regolamento antisovvenzioni, la Commissione ha indicato di aver determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

    da un lato, la «media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo e segmento di prodotto, praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica»;

    dall’altro, la «media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo e segmento di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione».

    117

    Per quanto attiene al primo termine di paragone, vale a dire i prezzi dei produttori dell’Unione, al considerando 178 del regolamento antidumping definitivo e al considerando 685 del regolamento antisovvenzioni, la Commissione ha precisato la natura delle spese detratte dai prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti al fine di adeguarli a un livello franco fabbrica. Essa ha spiegato che i costi dedotti erano: «trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito, sconti e commissioni». Essa ha altresì osservato di non aver invece dedotto «le spese indirette di vendita, di R&S, finanziarie e di marketing né il profitto».

    118

    Inoltre, nella sua risposta scritta alle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha confermato che, in caso di commercializzazione di un prodotto simile tramite organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, essa aveva preso in considerazione i prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti praticati da detti organismi di vendita collegati e che non aveva dedotto le spese VGA e il profitto di detti organismi.

    119

    Per quanto attiene al secondo termine di paragone, vale a dire i prezzi dei produttori-esportatori cinesi, ai considerando da 166 a 171 del regolamento antidumping definitivo e ai considerando da 673 a 678 del regolamento antisovvenzioni, la Commissione ha giustificato l’utilizzo di prezzi all’importazione costruiti nei casi in cui il produttore-esportatore cinese e l’importatore sono collegati. Essa ha quindi costruito i prezzi all’importazione partendo dai prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti praticati dagli importatori collegati.

    120

    In particolare, al considerando 171 del regolamento antidumping definitivo e al considerando 678 del regolamento antisovvenzioni, la Commissione ha spiegato che, «[p]er consentire un confronto equo [era] giustificato dedurre le [spese VGA] e il profitto dal prezzo di rivendita applicato dall’importatore collegato all’acquirente indipendente al fine di arrivare a un prezzo [al livello della frontiera dell’Unione] attendibile».

    121

    In sintesi, dal complesso degli elementi ricordati ai punti da 116 a 120 che precedono, risulta, da un lato, che, per quanto attiene ai prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione si è fondata sui prezzi di vendita o di rivendita ai primi acquirenti indipendenti praticati vuoi direttamente dai produttori dell’Unione, vuoi tramite organismi di vendita collegati a questi ultimi. In quest’ultimo caso, i prezzi del prodotto simile presi in considerazione nel calcolo della sottoquotazione comprendono le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione.

    122

    Dall’altro, per quanto concerne i prezzi dei produttori-esportatori cinesi, la Commissione si è fondata su prezzi all’importazione, reali o costruiti, al livello della frontiera dell’Unione. Siffatti prezzi possono essere prezzi reali fatturati dai produttori-esportatori cinesi ai primi acquirenti indipendenti o prezzi di vendita teorici ad importatori collegati costruiti dalla Commissione. In quest’ultimo caso, i prezzi del prodotto in esame presi in considerazione nel calcolo della sottoquotazione non comprendono né le spese VGA, né il profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori cinesi.

    123

    Sulla base del metodo di calcolo descritto ai punti da 116 a 122 che precedono e come emerge dai considerando 160 e 162 del regolamento antidumping definitivo e dai considerando 659 e 667 del regolamento antisovvenzioni, la Commissione ha riscontrato un livello complessivo di sottoquotazione dei prezzi pari all’incirca al 21%. Essa ha altresì riscontrato che il margine di sottoquotazione medio ponderato variava tra il 18% e il 24% a seconda dei tre livelli di pneumatici definiti dai regolamenti impugnati in ragione del loro livello di qualità (dal 18% al 20% per il livello 1 e dal 22% al 24% per i livelli 2 e 3).

    124

    Inoltre, con riferimento ai produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha precisato, per la prima volta dinanzi al Tribunale, che i margini di sottoquotazione erano pari, rispettivamente, al 30,0% per i prodotti fabbricati dal gruppo Xingyuan, al 19,3% per quelli fabbricati dal gruppo Giti, al 22,2% per quelli fabbricati dal gruppo Aeolus e al 17,6% per quelli fabbricati dal gruppo Hankook.

    c)   Sulla sussistenza di una violazione dell’obbligo di procedere a un confronto equo tra i prezzi

    125

    Nel caso di specie, e tenuto conto di quanto osservato ai punti da 116 a 122 che precedono, si deve constatare che, nel calcolare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha sistematicamente preso in considerazione i prezzi di vendita fatturati ai primi acquirenti indipendenti, a prescindere dai canali di distribuzione utilizzati, per quanto riguarda l’industria dell’Unione ma non per quanto riguarda i produttori-esportatori cinesi.

    126

    Infatti, nei casi in cui i produttori dell’Unione o i produttori-esportatori cinesi vendono i loro prodotti tramite organismi di vendita collegati, la Commissione si è fondata sui prezzi praticati dagli organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, e ha, invece, escluso i prezzi praticati dagli organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori cinesi a favore di prezzi all’importazione costruiti al livello della frontiera dell’Unione.

    127

    Pertanto, e come osservano le ricorrenti, in presenza di uno stesso modello di commercializzazione caratterizzato dal ricorso a organismi di vendita collegati, la Commissione ha trattato in maniera differente le vendite dei produttori dell’Unione e quelle dei produttori-esportatori cinesi prendendo in considerazione, per i primi, i prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti e, per i secondi, i prezzi di vendita costruiti al livello della frontiera dell’Unione.

    128

    Orbene, in presenza di un siffatto modello di distribuzione, è stato dichiarato che, quando la Commissione utilizzava i prezzi delle vendite ai primi acquirenti indipendenti per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, l’esigenza di confrontare i prezzi allo stesso stadio commerciale imponeva alla medesima di confrontarli con i prezzi delle vendite del prodotto in esame ai primi acquirenti indipendenti (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 183, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 247).

    129

    Occorre infatti osservare che la commercializzazione di prodotti effettuata non già direttamente dal produttore, bensì tramite organismi di vendita, implica l’esistenza di costi e di un margine di profitto propri di tali organismi, di modo che i prezzi praticati da questi ultimi nei confronti degli acquirenti indipendenti sono generalmente superiori ai prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a siffatti acquirenti e non possono quindi essere assimilati a questi ultimi prezzi (sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 184, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 248).

    130

    Orbene, nella specie, la Commissione ha incluso nel prezzo del prodotto simile le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, escludendo invece dal prezzo del prodotto in esame le spese e il corrispondente profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori cinesi. Ne consegue che la Commissione ha tenuto conto, per il prodotto simile, di un prezzo maggiorato rispetto a quello del prodotto in esame e, di conseguenza, sfavorevole per i produttori-esportatori cinesi che effettuano, tutte o parte delle loro vendite all’interno dell’Unione tramite organismi di vendita (v., per analogia, sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 185, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 249).

    131

    In tale contesto, si deve concludere che, in presenza di vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati, il calcolo della sottoquotazione dei prezzi non è manifestamente stata compiuta effettuando un confronto equo tra prezzi allo stesso stadio commerciale (v., per analogia, sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 188, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 252).

    132

    Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dalle obiezioni sollevate dalla Commissione.

    133

    In primo luogo, la Commissione sostiene, in sostanza, che il modo in cui i produttori-esportatori organizzano la vendita dei loro prodotti all’interno dell’Unione, vale a dire direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite organismi di vendita collegati, e la tipologia di clienti ai quali vendono i loro prodotti, vale a dire vuoi importatori, vuoi utenti finali, non incide sulle modalità con cui la concorrenza sui prezzi opera sul mercato. Essa spiega che, a prescindere dal canale di distribuzione utilizzato dai produttori-esportatori e dalla tipologia di clienti, il prodotto in esame entra in concorrenza con il prodotto simile dell’industria dell’Unione con l’attraversamento della frontiera. Pertanto, i prezzi all’importazione al livello della frontiera dell’Unione sarebbero sempre pertinenti e potrebbero essere confrontati con i prezzi delle vendite [dei prodotti] dell’industria dell’Unione realizzate, allo stesso stadio commerciale, vuoi direttamente (prezzo «franco fabbrica»), vuoi tramite organismi di vendita collegati (prezzo «franco succursale»). A parere della Commissione, detto approccio consentirebbe di trattare in maniera identica le vendite dirette (ad acquirenti indipendenti) e indirette (a organismi di vendita collegati) di un medesimo produttore-esportatore o di produttori-esportatori diversi che abbiano organizzato in maniera diversa i propri canali di distribuzione.

    134

    A tal riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che la presente censura verte unicamente sulla questione se, nella specie, la Commissione abbia effettuato un confronto equo tra prezzi che si trovano a uno stesso stadio commerciale. Ai fini dell’esame della presente censura, non occorre necessariamente stabilire lo stadio commerciale nel quale il confronto tra i prezzi poteva o doveva essere operato, né valutare, in termini generali, la rilevanza dei prezzi all’importazione al livello della frontiera dell’Unione e la legittimità, in termine assoluti, di una costruzione di determinati prezzi ai fini del calcolo della sottoquotazione dei prezzi. Infatti, da un lato, gli aspetti in parola si ricollegano a una censura distinta, vale a dire la prima censura della seconda parte dei terzi motivi (v. punto 106 supra). Dall’altro, a prescindere dalla legittimità e dalla pertinenza dello stadio commerciale scelto dalla Commissione con riferimento ai produttori-esportatori o ai produttori dell’Unione, il confronto tra i prezzi compiuto da detta istituzione deve sempre presentare un carattere equo e, a tal fine, vertere su prezzi che si trovano tutti allo stesso stadio commerciale.

    135

    Ciò posto, la Commissione sostiene sostanzialmente che, per quanto attiene ai prezzi dei produttori-esportatori cinesi, i prezzi all’importazione al livello della frontiera dell’Unione sono sempre pertinenti, che si tratti di prezzi reali fatturati ad acquirenti indipendenti o di prezzi costruiti che si suppone siano stati fatturati a organismi di vendita collegati.

    136

    A tal proposito, l’approccio adottato e difeso dalla Commissione comporta che i prezzi fatturati dai produttori-esportatori cinesi ad acquirenti indipendenti, da un lato, e i prezzi fatturati dai medesimi produttori-esportatori cinesi ai loro organismi di vendita collegati, dall’altro, si trovino allo stesso stadio commerciale. Inoltre, in termini più generali, a siffatto approccio consegue, implicitamente ma necessariamente, che i prezzi di vendita fatturati da detti produttori-esportatori ad acquirenti indipendenti, da un lato, e i prezzi di rivendita fatturati a tali acquirenti da organismi di vendita collegati a detti produttori-esportatori, dall’altro, non si trovino allo stesso stadio commerciale.

    137

    Ammettendo che l’approccio di cui trattasi sia corretto, esso consentirebbe certamente di giustificare il ricorso a prezzi all’importazione costruiti quando detti produttori-esportatori commercializzano tutti o parte dei loro prodotti tramite organismi di vendita collegati.

    138

    Per contro, detto approccio non consentirebbe, in linea di principio, di giustificare che i prezzi all’importazione dei produttori-esportatori cinesi – che sarebbero talora prezzi reali, in caso di vendita ad acquirenti indipendenti, e talora prezzi costruiti, in caso di vendita a organismi di vendita collegati a detti produttori-esportatori (prezzi al netto delle spese VGA e del profitto riconosciuto a detti organismi) – siano, come nel caso di specie, segnatamente confrontati con prezzi di rivendita fatturati ad acquirenti indipendenti da organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione (prezzi al lordo delle spese VGA e del profitto riconosciuto a questi ultimi organismi). Infatti, i prezzi da ultimo indicati si collocherebbero di norma a uno stadio commerciale successivo a quello comune ad altri prezzi considerati con riferimento sia ai produttori-esportatori cinesi sia ai produttori dell’Unione.

    139

    In definitiva, l’approccio di cui trattasi avrebbe dovuto, a rigor di logica, condurre la Commissione a considerare altresì, quale unico stadio commerciale per i produttori dell’Unione, quello delle vendite dei produttori dell’Unione alla totalità dei loro clienti, a prescindere che si trattasse di acquirenti indipendenti o di organismi di vendita collegati a questi ultimi produttori. Ciò avrebbe implicato per la Commissione costruire i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione quando questi vendono i propri prodotti a organismi di vendita collegati e, di conseguenza, dedurre e pertanto escludere le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione.

    140

    A una conclusione diversa si potrebbe pervenire solo se fosse dimostrato che gli organismi di vendita collegati, rispettivamente, ai produttori-esportatori cinesi e ai produttori dell’Unione rivestono dal punto di vista economico ruoli differenti.

    141

    Orbene, nel caso di specie, la Commissione si limita a suggerire che i prezzi di vendita fatturati direttamente ai primi acquirenti indipendenti dai produttori dell’Unione (prezzi «franco fabbrica»), da un lato, e i prezzi di rivendita fatturati a tali acquirenti dagli organismi di vendita collegati a detti produttori (prezzi «franco succursale»), dall’altro, si situano allo stesso stadio commerciale. Essa non spiega come ciò sia possibile, laddove, al contempo, considera, implicitamente ma necessariamente, che i prezzi di vendita direttamente fatturati ai primi acquirenti indipendenti dai produttori-esportatori cinesi, da un lato, e i prezzi di rivendita fatturati a tali acquirenti dagli organismi di vendita collegati a detti produttori-esportatori, dall’altro, non si situano, quanto a loro, allo stesso stadio commerciale (v. punto 136 supra).

    142

    Interpellata al riguardo in udienza, la Commissione ha fatto presente che i produttori dell’Unione e i loro organismi di vendita collegati potrebbero essere assimilati a entità economiche uniche, posto che detti organismi di vendita collegati svolgono compiti affidati di norma a un ufficio vendite interno.

    143

    Va tuttavia osservato che al considerando 105 del regolamento antidumping definitivo e nelle sue memorie, la Commissione ha del pari indicato, da un lato, che i produttori-esportatori cinesi e i loro organismi di vendita collegati, segnatamente nel caso del gruppo Hankook, costituivano entità economiche uniche e, dall’altro, che l’esistenza di dette entità economiche uniche non le impediva di costruire il prezzo all’importazione.

    144

    In tale contesto, la Commissione non dimostra, e nemmeno sostiene, che gli organismi di vendita collegati, rispettivamente, ai produttori dell’Unione e ai produttori-esportatori cinesi rivestano dal punto di vista economico ruoli differenti così da giustificare che le spese VGA e il profitto riconosciuto a detti organismi di vendita collegati siano inclusi nel prezzo del prodotto simile, ma non nel prezzo del prodotto in esame.

    145

    Ne consegue che, quand’anche corretto, l’approccio adottato dalla Commissione consistente nel prendere in considerazione unicamente i prezzi all’importazione, reali o costruiti, al livello della frontiera dell’Unione non consente di determinare, nella specie, il carattere equo del confronto di detti prezzi con i prezzi di vendita fatturati ai primi acquirenti indipendenti da organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione.

    146

    In secondo luogo, per giustificare il ricorso a prezzi all’importazione costruiti al livello della frontiera dell’Unione, la Commissione invoca, da un lato, il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 69, pag. 11) (considerando da 51 a 59 di detto regolamento di esecuzione), e, dall’altro, la relazione di un gruppo speciale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), relativa alla controversia «Cina – Misure antidumping e compensative riguardanti i prodotti a base di pollo da carne in provenienza dagli Stati Uniti», adottato il 25 settembre 2013 (WT/DS 427/R) (punti da 7.485 a 7.489 di detta relazione).

    147

    A tal riguardo, è sufficiente osservare che sia nella relazione che nel regolamento di esecuzione citati al punto 146 che precede, i prezzi delle importazioni costruiti al livello della frontiera dell’Unione erano stati confrontati con prezzi di vendita fatturati dai produttori dell’Unione, e non con prezzi di rivendita fatturati dagli organismi di vendita collegati a questi ultimi. Gli esempi citati dalla Commissione sono quindi irrilevanti ai fini della definizione delle presenti controversie.

    148

    In terzo luogo, la Commissione sostiene che la situazione di cui alle cause decise con le sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑301/16, EU:T:2019:234), e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑300/16, EU:T:2019:235), erano del tutto particolari, poiché solo due produttori-esportatori avevano collaborato all’inchiesta e la «stragrande maggioranza» delle vendite del produttore-esportatore di cui trattasi era realizzata tramite organismi di vendita collegati. Tale soluzione non potrebbe quindi essere trasposta automaticamente alle presenti cause, in cui la parte delle vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori sarebbe nettamente più ridotta.

    149

    Al riguardo, va osservato, da un lato, che l’obbligo di confrontare i prezzi allo stesso stadio commerciale sussiste a prescindere dal numero di produttori-esportatori che hanno collaborato e, dall’altro, che esso non opera solo quando i produttori-esportatori realizzano la «stragrande maggioranza» delle loro vendite tramite organismi di vendita collegati. Ne consegue che i principi enunciati nelle sentenze citate ai punti 114 e 148 che precedono restano pienamente applicabili nel caso di specie.

    150

    Occorre peraltro rilevare che, in base ai dati della Commissione, la percentuale delle vendite dei produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione realizzate tramite organismi di vendita collegati è pari allo 0% per il gruppo Xingyuan, al 34% per il gruppo Giti, al 19% per il gruppo Aeolus e al 98,6% per il gruppo Hankook. Inoltre, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha precisato che la percentuale di vendite effettuate tramite organismi di vendita collegati è pari al 46,9% per il campione di produttori‑esportatori cinesi, considerati nel loro complesso, e all’87% per il campione dei produttori dell’Unione, anch’essi considerati nel loro complesso. Ne consegue che la percentuale di vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati è elevata, se non addirittura molto elevata, per ciascuno dei due campioni, valutati nel loro complesso.

    151

    Tale situazione non presenta differenze sostanziali rispetto a quella accertata nell’ambito delle cause citate al punto 148 che precede. Infatti, nell’ambito di dette cause, il Tribunale ha osservato, da un lato, che il produttore-esportatore di cui trattasi effettuava «la maggior parte» delle sue vendite nell’Unione tramite organismi di vendita collegati e, dall’altro, che la «maggior parte» delle vendite nell’Unione dell’industria dell’Unione erano state realizzate dagli organismi di vendita collegati ai due produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta (sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punti 184185, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 249).

    152

    In tale contesto, deve essere respinta l’obiezione sollevata dalla Commissione e sintetizzata al punto 148 che precede.

    153

    Deve pertanto essere confermata la conclusione secondo cui la Commissione non ha manifestamente effettuato un confronto equo tra prezzi situati a uno stesso stadio commerciale, e ciò, quantomeno, allorché il prodotto in esame e il prodotto simile sono entrambi venduti tramite organismi di vendita collegati (v. punto 131 supra).

    154

    Si deve quindi considerare che il calcolo della sottoquotazione del prezzo del prodotto in esame effettuato dalla Commissione nel quadro dei regolamenti impugnati è viziato da un errore di diritto e da un manifesto errore di valutazione e che, di conseguenza, detto calcolo viola l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base antidumping e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base antisovvenzioni.

    d)   Sull’incidenza della violazione dell’obbligo di procedere a un confronto equo tra i prezzi

    155

    Non basta, ai fini dell’annullamento dei regolamenti impugnati, che la Commissione abbia commesso un errore con riferimento al metodo di calcolo del margine di sottoquotazione dei prezzi, ma occorre inoltre che tale errore abbia influito sulla determinazione dell’esistenza del pregiudizio e del suo ammontare o sull’analisi del nesso di causalità e che esso abbia pertanto inciso sul contenuto dei regolamenti impugnati stessi (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, T‑35/01, EU:T:2004:317, punto 167, e del 25 ottobre 2011, Transnational Company Kazchrome ed ENRC Marketing/Consiglio,T‑192/08, EU:T:2011:619, punto 119).

    156

    Occorre quindi esaminare, nella specie, se l’errore commesso dalla Commissione abbia inciso sul contenuto dei regolamenti impugnati. Ai fini di tale esame, si deve distinguere l’eventuale impatto di detto errore, in primo luogo, sul livello della sottoquotazione dei prezzi e sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità e, in secondo luogo, sui margini di pregiudizio e sull’ammontare dei dazi antidumping e compensativi definitivi controversi.

    1) Sull’incidenza sul livello della sottoquotazione dei prezzi e sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità

    i) Con riferimento al livello della sottoquotazione dei prezzi

    157

    Nelle sue memorie e in occasione dell’udienza, la Commissione ha sostenuto che l’errore ad essa contestato, quand’anche dimostrato, non avrebbe inciso significativamente sul livello della sottoquotazione dei prezzi. Detta sottoquotazione continuerebbe ad essere consistente per un’ampia maggioranza delle importazioni.

    158

    In primo luogo, in fase di controreplica, la Commissione ha prodotto calcoli alternativi della sottoquotazione dei prezzi per ciascuno dei quattro gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione. Nel quadro di siffatti calcoli alternativi, essa ha aggiunto le spese VGA e il profitto riconosciuto agli organismi di vendita collegati a detti produttori-esportatori. Essa ha poi confrontato ciascuna transazione con un codice di numero di controllo dei prodotti (NCP) più dettagliato distinguendo ora quattro tipologie di clienti: in primo luogo, i grossisti, distributori o operatori commerciali, in secondo luogo, i dettaglianti, in terzo luogo, gli utenti e, in quarto luogo, gli altri clienti (quali, ad esempio, i produttori di primo equipaggiamento, le società di trasporto pubblico e l’esercito). In base ai calcoli alternativi effettuati dalla Commissione, la sottoquotazione dei prezzi sarebbe in realtà leggermente superiore a quella riconosciuta nei regolamenti impugnati per ciascuno dei quattro gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione. Infatti, la sottoquotazione dei prezzi passerebbe dal 30,0% al 32,4% per il gruppo Xingyuan, dal 19,3% al 23,1% per il gruppo Giti, dal 22,2% al 22,4% per il gruppo Aeolus e dal 17,6% al 19,2% per il gruppo Hankook.

    159

    A tal riguardo, si deve osservare che, nell’ambito dei suoi calcoli alternativi, la Commissione non si è limitata ad aggiungere le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori cinesi. Essa ha infatti del pari modificato un altro parametro, utilizzando un codice NCP più dettagliato che comprende ora anche la tipologia di cliente. Ne consegue che la Commissione ha modificato il metodo di calcolo della sottoquotazione alla base dei regolamenti impugnati. Di conseguenza, prendendo in considerazione i calcoli alternativi della Commissione, il Tribunale procederebbe a una sostituzione di motivazione.

    160

    Orbene, si deve rammentare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v. sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 64 e giurisprudenza citata). Ne consegue che la Commissione non può legittimamente invocare, a sostegno dei regolamenti impugnati, motivi non contenuti in questi ultimi e da essa menzionati solo dopo la presentazione del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 1996, Farrugia/Commissione, T‑230/94, EU:T:1996:40, punto 36 e giurisprudenza citata).

    161

    Pertanto, i calcoli alternativi concernenti la sottoquotazione dei prezzi prodotti dalla Commissione in fase di controreplica non possono essere presi in considerazione dal Tribunale per valutare l’incidenza dell’errore commesso sul livello di detta sottoquotazione.

    162

    In secondo luogo, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha prodotto nuovi calcoli alternativi concernenti la sottoquotazione dei prezzi nei quali si limitava ad aggiungere le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori cinesi senza modificare il codice NCP utilizzato nei regolamenti impugnati. A suo avviso, alla luce di siffatti nuovi calcoli alternativi, la sottoquotazione dei prezzi si manterrebbe stabile al 30,0% per il gruppo Xingyuan e passerebbe dal 19,3% al 18,5% per il gruppo Giti, dal 22,2% al 16,8% per il gruppo Aeolus e dal 17,6% al 7,3% per il gruppo Hankook.

    163

    Quand’anche fossero corretti (elemento che spetterà alla Commissione verificare in caso di accoglimento dei ricorsi), i nuovi calcoli alternativi di cui trattasi consentono di valutare i livelli di sottoquotazione dei prezzi riscontrati che sarebbero risultati in caso di applicazione del metodo proposto dalle ricorrenti e consistente nell’integrare le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati sia rispetto ai produttori-importatori cinesi che rispetto ai produttori dell’Unione. Un siffatto metodo avrebbe consentito di effettuare un confronto equo tra i prezzi nei casi in cui il prodotto in esame e il prodotto simile vengono entrambi venduti tramite organismi di vendita collegati.

    164

    Dai nuovi calcoli alternativi di cui trattasi risulta che, se la Commissione avesse seguito il metodo proposto dalle ricorrenti, la sottoquotazione dei prezzi sarebbe stata inferiore per tre dei quattro gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, vale a dire per i gruppi Giti, Aeolus e Hankook. Orbene, in base alle cifre fornite dalla Commissione con riguardo al peso relativo di ciascuno dei gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione nel totale delle vendite all’esportazione da questi ultimi realizzate (17% per il gruppo Xingyuan, 30% per il gruppo Giti, 17% per il gruppo Aeolus e 36% per il gruppo Hankook), i gruppi Giti, Aeolus e Hankook rappresentano complessivamente l’83% del totale delle vendite all’esportazione indicate nel campione. Non solo, la differenza riscontrata è rilevante per almeno due di questi gruppi, vale a dire i gruppi Aeolus e Hankook, che insieme rappresentano il 53% di dette vendite.

    165

    In tale contesto, e tenuto conto segnatamente del peso relativo dei diversi gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, risulta che il livello complessivo di sottoquotazione dei prezzi considerando il campione nel suo insieme sarebbe stato, anch’esso, significativamente inferiore se la Commissione avesse seguito il metodo proposto dalle ricorrenti. Di conseguenza, il margine di sottoquotazione medio ponderato sarebbe stato sensibilmente inferiore a quello del 21% preso in considerazione nei regolamenti impugnati (punto 123 supra).

    166

    I nuovi calcoli alternativi di cui trattasi mostrano quindi come l’errore commesso dalla Commissione abbia potuto incidere sul livello della sottoquotazione dei prezzi e ne abbia comportato, nel caso di specie, una considerevole sopravvalutazione.

    167

    Certamente, risulta che, come rileva la Commissione, anche alla luce dei nuovi calcoli alternativi in esame, il margine di sottoquotazione dei prezzi rimane invariato per il gruppo Xingyuan e resta significativo per i quattro gruppi di produttori-esportatori cinesi.

    168

    Tuttavia, va osservato che la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un pregiudizio importante per l’industria dell’Unione e di un nesso di causalità fondandosi sul solo livello complessivo di sottoquotazione del 21%, e non sui livelli di sottoquotazione individuali dei quattro produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione (v. punto 123 supra). Orbene, tale livello complessivo di sottoquotazione sarebbe stato significativamente inferiore se la Commissione non avesse commesso l’errore che le viene contestato (v. punto 165 supra).

    169

    In terzo luogo, la Commissione invoca dati statistici relativi alle importazioni, vale a dire statistiche Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) e statistiche cinesi, nonché concernenti la produzione dell’Unione, vale a dire dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Da tali statistiche risulterebbero differenze molto significative tra i prezzi delle importazioni e i prezzi dell’industria dell’Unione giacché, nel corso del periodo in esame, il prezzo medio per unità delle importazioni cinesi si sarebbe collocato soltanto tra il 59,08% e il 64,13% del prezzo dei prodotti dell’Unione.

    170

    Va tuttavia osservato che, per quanto attiene alle importazioni provenienti dalla Cina, la Commissione invoca ormai statistiche macroeconomiche e non statistiche realizzate da produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione. Inoltre, sia con riferimento alle importazioni, sia con riferimento alla produzione dell’Unione, essa si serve di dati statistici grezzi, complessivi e non ponderati che non tengono conto delle tipologie di prodotti e della segmentazione del prodotto in esame in tre categorie. Le differenze statistiche dedotte dalla Commissione non consentono pertanto di giustificare l’importo del margine di sottoquotazione, calcolato a partire da prezzi di vendita medi ponderati, per segmento e tipologia di prodotto, secondo il metodo descritto ai punti da 116 a 122 che precedono.

    171

    Dalle considerazioni che precedono risulta che la violazione da parte della Commissione dell’obbligo ad essa incombente di procedere a un confronto equo tra i prezzi ha avuto un’incidenza, peraltro significativa, sulla determinazione del livello di sottoquotazione dei prezzi.

    ii) Sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità

    172

    A parere della Commissione, non sarebbe stato dimostrato che la conclusione circa l’esistenza di un dumping o di sovvenzioni pregiudizievoli sarebbe stata diversa in assenza dell’errore dedotto dalle ricorrenti nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

    173

    A tal riguardo, dai considerando 150, 217, 219 e 230 del regolamento antidumping provvisorio e dai considerando 258 e 265 del regolamento antidumping definitivo, da un lato, e dai considerando 659, 830, 837, 839, 842 e 868 del regolamento antisovvenzioni, dall’altro, emerge che, per stabilire l’esistenza di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e detto pregiudizio, la Commissione si è fondata, in particolare, sulla sottoquotazione dei prezzi. In più passaggi, essa ha sottolineato che si trattava di una sottoquotazione «sostanziale» o «significativa». In particolare, al considerando 219 del regolamento antidumping provvisorio e al considerando 839 del regolamento antisovvenzioni, essa ha indicato che detta sottoquotazione sostanziale dei prezzi era, con il forte aumento delle importazioni, uno dei due principali fattori da considerare per valutare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni.

    174

    Ne consegue che la Commissione ha riconosciuto un’importanza determinante alla sottoquotazione dei prezzi come calcolata nei regolamenti impugnati e che da suddetta sottoquotazione deriva la conclusione secondo cui le importazioni del prodotto in esame sono all’origine del pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale rilievo non è rimesso in discussione nemmeno dalla circostanza, dedotta dalla Commissione, secondo cui quest’ultima avrebbe preso in considerazione anche altri fattori.

    175

    Occorre aggiungere che, nell’ambito del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, non compete al Tribunale valutare se la Commissione avrebbe del pari potuto concludere nel senso dell’esistenza di un dumping o di sovvenzioni pregiudizievoli fondandosi su un livello di sottoquotazione dei prezzi inferiore a quello, marcatamente sovrastimato, considerato nei regolamenti impugnati.

    176

    In tale contesto, si deve concludere che l’errore commesso dalla Commissione nel calcolare la sottoquotazione dei prezzi ha inciso sull’accertamento, da parte della stessa, dell’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità.

    2) Sull’incidenza sui margini di pregiudizio e sull’ammontare dei controversi dazi antidumping e compensativi definitivi

    i) Con riferimento ai margini di pregiudizio

    177

    Nelle sue memorie e in udienza, la Commissione ha sostenuto, in sostanza, che non era stato dimostrato che i margini di pregiudizio sarebbero stati meno elevati se i prezzi all’importazione avessero compreso le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati.

    178

    In primo luogo, la Commissione insiste sulla differenza tra la sottoquotazione dei prezzi (undercutting) e la sottoquotazione dei prezzi indicativi o margine di pregiudizio (underselling), che non sarebbe stata affrontata nelle sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑301/16, EU:T:2019:234), e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑300/16, EU:T:2019:235).

    179

    A tal riguardo, occorre osservare che la scelta dello stadio commerciale e l’inclusione o meno delle spese VGA e del profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori-esportatori cinesi e ai produttori dell’Unione incidono sul livello dei prezzi delle importazioni e sul livello dei prezzi dell’industria dell’Unione. Orbene, come emerge segnatamente dai considerando da 254 a 256 del regolamento antidumping provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio consiste nel confrontare i prezzi all’importazione utilizzati nel calcolo della sottoquotazione, da un lato, con i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile ivi incluso un profitto di riferimento che riflette le condizioni normali di mercato, dall’altro. Pertanto, un errore relativo allo stadio commerciale rispetto al quale è compiuto il confronto tra i prezzi può incidere sia sul calcolo della sottoquotazione che sul calcolo del margine di pregiudizio.

    180

    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale ha affrontato la questione del margine di pregiudizio nelle sentenze citate al punto 178 che precede, osservando che non si può escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio all’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello del margine di dumping (sentenze del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 194, e del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 258).

    181

    In secondo luogo, in fase di controreplica, la Commissione ha ricalcolato i margini di pregiudizio con le stesse modalità utilizzate per il ricalcolo della sottoquotazione dei prezzi (punto 158 supra). In base a siffatti calcoli alternativi, i margini di pregiudizio sarebbero in realtà ancora più elevati di quelli considerati nei regolamenti impugnati per ciascuno dei gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione. Infatti, alla luce di detti calcoli alternativi, i margini di pregiudizio passerebbero dal 55,1% al 60,8% per il gruppo Xingyuan, dal 29,6% al 36,8% per il gruppo Giti, dal 37,3% al 40,2% per il gruppo Aeolus e dal 23,4% al 29,6% per il gruppo Hankook.

    182

    In proposito, basti osservare che, per le medesime ragioni citate nei punti da 159 a 161 che precedono con riguardo ai calcoli alternativi in materia di sottoquotazione dei prezzi, i calcoli alternativi relativi al margine di pregiudizio prodotti dalla Commissione in fase di controreplica non possono essere presi in considerazione dal Tribunale senza procedere a una sostituzione dei motivi.

    183

    In terzo luogo, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha effettuato nuovi calcoli alternativi concernenti il margine di pregiudizio con le stesse modalità utilizzate per i nuovi calcoli alternativi relativi alla sottoquotazione dei prezzi, vale a dire senza modificare il codice NCP utilizzato nei regolamenti impugnati (punto 162 supra). In base a siffatti nuovi calcoli alternativi, il margine di pregiudizio si manterrebbe stabile al 55,1% per il gruppo Xingyuan e passerebbe dal 29,6% al 28,5% per il gruppo Giti, dal 37,3% al 29,8% per il gruppo Aeolus e dal 23,4% al 10,3% per il gruppo Hankook.

    184

    Quand’anche fossero corretti (elemento che spetterà alla Commissione verificare in caso di accoglimento dei ricorsi), i nuovi calcoli alternativi di cui trattasi consentono di valutare i margini di pregiudizio che sarebbero stati considerati dalla Commissione se avesse adottato il metodo proposto dalle ricorrenti e tenuto conto delle spese VGA e del profitto degli organismi di vendita collegati ai produttori-importatori cinesi.

    185

    A tale riguardo, vanno distinti tre scenari.

    186

    In primo luogo, il margine di pregiudizio sarebbe stato meno elevato per tre dei quattro gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, vale a dire per i gruppi Giti, Aeolus e Hankook. Inoltre, la differenza riscontrata sarebbe stata importante per almeno due di detti gruppi, vale a dire per i gruppi Aeolus e Hankook.

    187

    In secondo luogo, tenuto conto segnatamente del peso relativo dei diversi gruppi di produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, risulta che il margine di pregiudizio considerando il campione nel suo insieme sarebbe stato, anch’esso, considerevolmente inferiore se la Commissione avesse seguito il metodo proposto dalle ricorrenti. Di conseguenza, il margine di pregiudizio medio ponderato sarebbe stato sensibilmente inferiore a quello del 32,39% considerato nei regolamenti impugnati. Orbene, come emerge dalla tabella 11 del regolamento antidumping definitivo e dalla tabella riportata nel considerando 933 del regolamento antisovvenzioni, per i produttori-esportatori cinesi elencati negli allegati I e II dei regolamenti impugnati che hanno collaborato, a seconda dei casi, nell’inchiesta antidumping o nell’inchiesta antisovvenzioni, è stato preso in considerazione proprio quest’ultimo margine di pregiudizio.

    188

    In tale contesto, i nuovi calcoli alternativi di cui trattasi mostrano che l’errore commesso dalla Commissione l’ha portata a sovrastimare i margini di pregiudizio presi in considerazione per tutti i produttori-esportatori elencati al punto 28 che precede, che o appartengono ai gruppi Giti, Aeolus e Hankook, o sono elencati negli allegati I e II dei regolamenti impugnati. Tale considerazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, rilevata dalla Commissione, secondo cui, anche dopo siffatti nuovi calcoli alternativi, il margine di pregiudizio resterebbe significativo per ciascuno dei gruppi di produttori-esportatori cinesi.

    189

    In terzo luogo, in base ai nuovi calcoli alternativi di cui trattasi, il margine di pregiudizio resterebbe invariato al 55,1% per il gruppo Xingyuan. Orbene, come emerge dalla tabella 11 del regolamento antidumping definitivo e dalla tabella presente nel considerando 933 del regolamento antisovvenzioni, è detto margine di pregiudizio, il più elevato constatato tra i produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, ad essere stato applicato ai produttori-esportatori cinesi che non hanno collaborato, a seconda dei casi, all’inchiesta antidumping o all’inchiesta antisovvenzioni. In pratica, precisamente detto margine di pregiudizio residuale del 55,07% è applicabile a «tutte le altre società» non indicate nominativamente nei regolamenti impugnati e, in particolare, alla Weifang Yuelong Rubber e alla Hefei Wanli Tire. Esso è altresì applicabile alla Zhongce Rubber Group nell’ambito del solo procedimento antisovvenzioni, posto che detta società è indicata nell’allegato II del regolamento antisovvenzioni.

    190

    Va tuttavia osservato che i nuovi calcoli alternativi di cui trattasi consentono unicamente di neutralizzare gli effetti dell’errore consistente nel confrontare prezzi di vendita all’importazione costruiti al livello della frontiera dell’Unione, da un lato, con prezzi di rivendita fatturati dagli organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, dall’altro. Per contro, essi non consentono di neutralizzare gli eventuali effetti dell’errore consistenti nel confrontare prezzi di vendita reali fatturati direttamente a clienti dell’Unione dai produttori-esportatori cinesi, da un lato, e prezzi di rivendita praticati da organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, dall’altro. Orbene, quest’ultima comparazione costituisce anch’essa uno degli elementi che determinano l’assenza di un confronto equo tra prezzi che si trovano allo stesso stadio commerciale (v. punti 138 e 145 supra).

    191

    In tale contesto, non si può escludere completamente che la Commissione, qualora avesse effettuato un confronto equo tra prezzi che si trovano allo stesso stadio commerciale, avrebbe stabilito per il gruppo Xingyuan e, quindi, per le tre società menzionate al punto 189 che precede, un margine di pregiudizio inferiore a quello del 55,07% considerato nei regolamenti impugnati.

    192

    Si deve pertanto ritenere che la violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di effettuare un confronto equo tra i prezzi ha avuto, o ha potuto avere, un’incidenza sulla determinazione dei margini di pregiudizio per tutti i produttori-esportatori cinesi, identificati o meno nei regolamenti impugnati.

    ii) Con riferimento all’importo dei controversi dazi antidumping e compensativi definitivi

    193

    Nelle sue memorie, la Commissione menziona la «regola del dazio inferiore». In particolare, nella causa T‑72/19, essa afferma che l’argomento delle ricorrenti è interamente inoperante poiché, in applicazione di detta regola, il livello dei dazi compensativi definitivi è stato determinato facendo riferimento all’importo delle sovvenzioni accertate, e non con riferimento al margine di pregiudizio.

    194

    A tal riguardo, va ricordato che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base antidumping, l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma deve essere inferiore a detto margine, se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione. Parimenti, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base antisovvenzioni, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e deve essere inferiore a detto importo, se tale un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione.

    195

    Ne consegue che, quando la Commissione stabilisce contemporaneamente un dazio antidumping e un dazio compensativo, tali due dazi non possono, alternativamente o cumulativamente, superare il livello del margine di pregiudizio (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio, T‑444/11, EU:T:2014:773, punto 217).

    196

    Nel caso di specie, dalla tabella 11 del regolamento antidumping definitivo e dalla tabella presente nel considerando 933 del regolamento antisovvenzioni risulta che, per l’insieme dei produttori-esportatori cinesi, il margine di pregiudizio (che varia tra il 23,41% e il 55,07%) è stato fissato a un livello inferiore al margine di dumping (compreso tra il 56,8% e il 106,7%), ma superiore al margine di sovvenzione (compreso tra il 2,06% e il 51,08%). In tale contesto e come risulta dal considerando 929 del regolamento antisovvenzioni, la Commissione ha deciso di istituire, da un lato, un dazio compensativo definitivo fissato al livello degli importi definitivi stabiliti per le sovvenzioni compensabili e, dall’altro, un dazio antidumping definitivo che consenta di raggiungere il livello di eliminazione del pregiudizio senza superarlo. Tuttavia, nessun dazio antidumping definitivo è stato stabilito con riferimento ai produttori-esportatori elencati negli allegati II dei regolamenti impugnati, come la Zhongce Rubber Group (punto 78 supra), per i quali il margine di pregiudizio considerato è meno elevato nel procedimento antidumping (32,39%) rispetto al procedimento antisovvenzioni (55,07%).

    197

    In primis, ne consegue che per i produttori-esportatori cinesi, identificati o meno nei regolamenti impugnati, ad eccezione di quelli elencati negli allegati II di detti regolamenti, l’aliquota cumulativa del dazio antidumping definitivo e del dazio compensativo definitivo è pari al margine di pregiudizio. Di conseguenza, conformemente alla «regola del dazio inferiore» sancita nelle disposizioni ricordate al punto 194 che precede e nella giurisprudenza richiamata al successivo punto 195, ogni errore che incide sul margine di pregiudizio incide sulla legittimità dell’importo totale cumulativo dei dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti sui prodotti fabbricati da detti produttori-esportatori. Orbene, come osservato al punto 192 supra, il metodo del confronto dei prezzi utilizzato dalla Commissione ha falsato il calcolo del margine di pregiudizio per tutti i produttori-esportatori cinesi, identificati o meno nei suddetti regolamenti.

    198

    In secondo luogo, per quanto concerne i produttori-esportatori elencati negli allegati II dei regolamenti impugnati, come la Zhongce Rubber Group, è vero che sono assoggettati unicamente a un dazio compensativo definitivo la cui aliquota (51,08%) è inferiore al loro margine di pregiudizio nel procedimento antisovvenzioni (55,07%). Tuttavia, considerato in particolare il limitato scarto esistente tra l’aliquota di tale dazio compensativo definitivo e il suddetto margine di pregiudizio, non si può escludere che, se il margine di pregiudizio in parola fosse stato calcolato correttamente, esso sarebbe stato fissato a un livello inferiore a quello del margine di sovvenzione.

    199

    Si deve pertanto concludere che la violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di effettuare un confronto equo tra i prezzi ha inciso sull’importo totale cumulativo dei dazi antidumping e compensativi definitivi per tutti i produttori-esportatori cinesi, identificati o meno nei regolamenti impugnati.

    200

    Dalle considerazioni che precedono risulta che l’errore constatato nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi ha avuto un’incidenza, da un lato, sull’analisi della Commissione quanto all’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità e, dall’altro, sui suoi calcoli concernenti l’importo dei dazi antidumping e compensativi definitivi. Ne consegue che detto errore è tale da inficiare la legittimità dei regolamenti impugnati.

    201

    La seconda censura della seconda parte dei terzi motivi è quindi fondata e deve essere accolta.

    e)   Sul principio e sulla portata dell’annullamento risultante dalla violazione dell’obbligo di confronto equo tra i prezzi

    202

    L’accoglimento della seconda censura della seconda parte dei terzi motivi è tale, da solo, da fondare l’annullamento dei regolamenti impugnati in quanto istituiscono dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori-esportatori elencati al punto 28 che precede, fatta salva l’irricevibilità constatata supra al punto 82.

    203

    Tuttavia, la Commissione chiede al Tribunale, qualora accolga il presente motivo, di annullare i regolamenti impugnati unicamente nella parte in cui i controversi dazi antidumping e compensativi definitivi sono stati fissati a un livello superiore al margine di pregiudizio risultante dai nuovi calcoli alternativi da essa effettuati.

    204

    A detto proposito, si deve osservare, in primo luogo, che l’errore commesso dalla Commissione nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi ha inciso sulla sua analisi relativa all’esistenza stessa del pregiudizio e al nesso di causalità (v. punti 176 e 200 supra), cosicché deve essere sanzionata con l’annullamento totale dei controversi dazi antidumping e compensativi definitivi.

    205

    In secondo luogo, stando agli elementi agli atti, non è accertato che i calcoli alternativi compiuti dalla Commissione siano sufficienti a neutralizzare pienamente l’errore commesso (v. punti 190 e 191 supra). Ne consegue che siffatti calcoli non consentono di determinare con precisione in che misura i controversi dazi antidumping e compensativi definitivi resterebbero in parte fondati.

    206

    In terzo luogo, la scelta dello stadio commerciale pertinente per procedere a un confronto equo tra i prezzi rappresenta una tappa preliminare indispensabile per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, il margine di pregiudizio e l’aliquota del dazio antidumping o compensativo applicabile. Ne consegue che la modifica dello stadio commerciale su cui la Commissione si è fondata per procedere a un confronto equo tra i prezzi sarebbe assimilabile a una sostituzione dei motivi e inciderebbe sul contenuto stesso dei regolamenti impugnati. I controversi dazi antidumping e compensativi definitivi non possono pertanto essere mantenuti, nemmeno parzialmente, sulla base del rilievo che sarebbero giustificati per una parte del loro importo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio, T‑111/14, EU:T:2016:505, punto 76).

    207

    Pertanto, l’accoglimento della seconda censura della seconda parte dei terzi motivi è tale da comportare l’annullamento dei controversi dazi antidumping e compensativi definitivi per la totalità del loro importo, purché i dazi in parola siano contestati mediante conclusioni ricevibili (v. punto 202 supra).

    [omissis]

    E. Conclusione

    278

    Da tutto quanto precede risulta quanto segue:

    in primo luogo, il regolamento antidumping definitivo deve essere annullato nella parte in cui istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori-esportatori elencati al punto 28 che precede, fatta eccezione per la Zhongce Rubber Group;

    in secondo luogo, il regolamento antisovvenzioni deve essere annullato nella parte in cui istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori-esportatori elencati al punto 28 che precede;

    in terzo luogo, le conclusioni dei ricorsi devono essere respinte quanto al resto.

    [omissis]

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Le cause T‑30/19 e T‑72/19 sono riunite ai fini della sentenza.

     

    2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, è annullato nella parte in cui istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai seguenti produttori-esportatori:

    Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd;

    Triangle Tyre Co. Ltd;

    Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd;

    Qingdao Doublestar Tire Industrial Co. Ltd;

    Ningxia Shenzhou Tire Co. Ltd;

    Guizhou Tyre Co. Ltd;

    Aeolus Tyre Co. Ltd;

    Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd;

    Chongqing Hankook Tire Co. Ltd;

    Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. Ltd;

    Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd;

    Shandong Linglong Tire Co. Ltd;

    Shandong Jinyu Tire Co., Ltd;

    Sailun Jinyu Group Co. Ltd;

    Shandong Kaixuan Rubber Co. Ltd;

    Weifang Yuelong Rubber Co. Ltd;

    Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co. Ltd;

    Shandong Hengyu Science & Technology Co. Ltd;

    Jiangsu General Science Technology Co. Ltd;

    Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co. Ltd;

    Hefei Wanli Tire Co. Ltd;

    Giti Tire (Anhui) Company Ltd;

    Giti Tire (Fujian) Company Ltd;

    Giti Tire (Hualin) Company Ltd;

    Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd;

    Qingdao GRT Rubber Co. Ltd.

     

    3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione 2018/1579, è annullato nella parte in cui istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori-esportatori elencati al punto 2 del dispositivo della presente sentenza, da un lato, e dalla Zhongce Rubber Group Co., Ltd, dall’altro.

     

    4)

    Le conclusioni dei ricorsi sono respinte quanto al resto.

     

    5)

    La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla China Rubber Industry Association (CRIA) e dalla China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), fatta eccezione per quelle riguardanti gli interventi.

     

    6)

    La Marangoni SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CRIA e dalla CCCMC a causa degli interventi.

     

    Kornezov

    Buttigieg

    Kowalik-Bańczyk

    Hesse

    Petrlík

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2022.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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