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Document 62019CA0935

    Causa C-935/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA nella dichiarazione fiscale – Errore di valutazione del soggetto passivo relativamente alla natura imponibile dell’operazione – Rettifica della dichiarazione fiscale in seguito a un controllo – Sanzione di importo pari al 20 % dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA – Principio di proporzionalità]

    GU C 217 del 7.6.2021, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 217/14


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

    (Causa C-935/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA nella dichiarazione fiscale - Errore di valutazione del soggetto passivo relativamente alla natura imponibile dell’operazione - Rettifica della dichiarazione fiscale in seguito a un controllo - Sanzione di importo pari al 20 % dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA - Principio di proporzionalità)

    (2021/C 217/19)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

    Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

    Dispositivo

    L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un’operazione esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20 % dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l’irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell’operazione quanto alla natura imponibile di quest’ultima, che è caratterizzata dall’assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l’Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.


    (1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


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