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Document 62019CA0866

    Causa C-866/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Lavoratore che ha esercitato un’attività subordinata in due Stati membri – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo contributivo maturato sotto la legislazione di un altro Stato – Cumulo – Calcolo dell’importo della prestazione di vecchiaia da pagare]

    GU C 513 del 20.12.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 513/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

    (Causa C-866/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) - Lavoratore che ha esercitato un’attività subordinata in due Stati membri - Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia - Presa in considerazione del periodo contributivo maturato sotto la legislazione di un altro Stato - Cumulo - Calcolo dell’importo della prestazione di vecchiaia da pagare)

    (2021/C 513/14)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Najwyższy

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: SC

    Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

    Dispositivo

    L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del limite che, conformemente alla legislazione nazionale, non può essere superato dai periodi di assicurazione non contributivi rispetto ai periodi di assicurazione contributivi, l’istituzione competente dello Stato membro considerato deve tener conto, in sede di calcolo dell’importo teorico della prestazione di cui al punto i) di tale disposizione, di tutti i periodi di assicurazione, inclusi quelli maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, mentre il calcolo dell’importo effettivo della prestazione di cui al punto ii) di tale disposizione è effettuato alla luce dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione dello Stato membro considerato.


    (1)  GU C 61 del 24.2.2020.


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